Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18059.
Onere probatorio in materia di rivendicazione
Il principio secondo cui il rigore dell’onere probatorio in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell’attore, bastando in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto, non trova applicazione in caso di proposizione da parte del convenuto di una domanda riconvenzionale di usucapione, perché essendo quest’ultima un titolo d’acquisto originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte, a meno che il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione successivo al titolo del rivendicante ovvero avendo riconosciuto l’originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa dell’attore medesimo, deduca essersi verificata l’usucapione solo successivamente.
Ordinanza|| n. 18059. Onere probatorio in materia di rivendicazione
Data udienza 29 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Proprietà – Occupazione senza titolo – Rilascio – Indennità di occupazione – Riconvenzionale di usucapione – Onere probatorio in materia di rivendicazione – Convenuto – Attenuazione – Quando non contesti l’originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o a uno dei danti causa dell’attore – Sufficiente che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto
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