Onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 20 aprile 2020, n. 2524.

La massima estrapolata:

L’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria, dal momento che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto da sanare; tale prova dev’essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l’altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate; in difetto di prova, l’amministrazione ha il dovere di negare la sanatoria dell’abuso.

Sentenza 20 aprile 2020, n. 2524

Data udienza 16 aprile 2020

Tag – parola chiave: Abusi edilizi – Domanda di condono – Improcedibilità – Lavori realizzati in data posteriore al 31/3/2003 – Natura e consistenza delle opere – Non sanabilità – Area vincolata

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2517 del 2015, proposto da
Pa. Se. e St. Se., rappresentati e difesi dagli avvocati An. Ca. e Mo. Ga., con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Di Be., con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fa. Cr., in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma Sezione Seconda, n. 09295/2014, resa tra le parti, concernente un’istanza di condono edilizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Udita la relazione esposta dal Cons. Alessandro Maggio nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020, svoltasi, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L.n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.” come previsto dalla circolare 13 marzo 2020, n. 6305 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

FATTO e DIRITTO

Con due distinte richieste di condono edilizio formulate ai sensi dell’art. 32 del D.L. 30/9/2003, n. 269, conv. in L. 24/11/2003, n. 326 i sig.ri Pa. Se. e St. Se. hanno chiesto al Comune di (omissis) la sanatoria di un manufatto abusivo di loro proprietà .
La domanda è stata dichiarata improcedibile con determinazione 29/5/2009, n. 15349, sulla base dei seguenti motivi:
a) “i lavori sono stati realizzati in data posteriore al 31/3/2003, quindi oltre la data di ultimazione delle opere suscettibili di sanatoria di cui all’art. 31 della L. 47/85 e s.m.i. e dell’art. 2 della legge regionale n. 12 del 08.11.2004”;
b) “la natura e la consistenza delle opere abusivamente realizzate è tale da non consentire la sanabilità delle stesse poiché ricadono in area vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004…”.
Ritenendo la determinazione comunale illegittima i sig.ri Se. e Se. l’hanno impugnata con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, il quale, con sentenza 2/9/2014, n. 9295, lo ha respinto.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i medesimi sig.ri Se. e Se..
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di (omissis).
All’udienza telematica del 16/4/2020 la causa è passata in decisione.
Ha carattere assorbente l’esame del terzo motivo con cui gli appellanti ripropongono la censura, non esaminata dal Tribunale, diretta a contestare il rilievo, ritenuto ostativo al rilascio del condono edilizio, secondo cui i lavori da sanare sarebbero “stati realizzati in data posteriore al 31/3/2003”.
E invero, sarebbe incontestabile che alla data suddetta il manufatto oggetto della reclamata sanatoria, siccome munito di copertura e tamponature perimetrali, dovesse ritenersi interamente terminato, con la conseguenza che le opere, realizzate successivamente a tale data, constatate nel sopralluogo del 2007 sarebbero da configurare come mere finiture.
L’assunto troverebbe conferma nel verbale della Polizia Municipale redatto in data 14/5/2009, ove sarebbero indicate le opere eseguite successivamente al 31 marzo 2003.
La doglianza è infondata.
Occorre premettere che in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, l’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria, dal momento che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto da sanare.
Tale prova dev’essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l’altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate (Cons. Stato, Sez. VI, 4/3/2019, n. 1476; 9/7/2018, n. 4168; Sez. IV, 30/3/2018, n. 2020).
In difetto di prova, l’amministrazione ha il dovere di negare la sanatoria dell’abuso (ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 3/4/2019, n. 2203; 6/2/2019, n. 897; 9/7/2018, n. 4168 e 17/5/2018, n. 2995; Sez. IV, 30/8/2018, n. 5101).
Nel caso di specie tale rigorosa dimostrazione non è stata data, non avendo la parte appellante fornito alcun elemento probatorio atto ad attestare la veridicità delle proprie affermazioni.
In particolare, nessun argomento di prova può trarsi dall’invocato verbale 14/5/2009, n. 12901, col quale la Polizia Municipale si è limitata a constatare l’esecuzione di ulteriori opere, all’interno e all’esterno, del manufatto abusivo, senza alcun riferimento alla data di ultimazione di quest’ultimo.
Peraltro, l’ultimazione del manufatto in questione in epoca successiva al 31 marzo 2003, si ricava anche dalla sentenza penale 10/2/2011, n. 187 (passata in giudicato), che la fa risalire “all’arco temporale compreso tra gli anni 2004 e 2005”.
La reiezione della doglianza sin qui esaminata rende superflua la trattazione dei restanti motivi d’appello rivolti contro il capo di sentenza con cui è stata affrontata la censura diretta nei confronti dell’ulteriore ragione addotta dal comune a sostegno del denegato condono.
Difatti, quando, come nella fattispecie, la determinazione amministrativa gravata si basa su una pluralità di motivi indipendenti ed autonomi gli uni dagli altri è sufficiente, ai fini del rigetto dell’impugnazione proposta contro la stessa, che uno soltanto di essi risulti esente dai vizi dedotti (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 11/6/2019, n. 3900; Sez. V, 19/7/2018, n. 4383; 12/9/2017, n. 4297; 27/7/2016, n. 3402; 31/3/2016, n. 1274 e 17/9/2010, n. 6946; Sez. IV, 12/5/2016, n. 1917; Sez. III, 5/12/2017 n. 5739; e 26/2/2016, n. 795).
L’appello va, in definitiva, respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore del comune appellato, liquidandole forfettariamente in complessivi Euro 3.000/00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere, Estensore
Dario Simeoli – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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