Omesso versamento ritenute assistenziali è reato a progressione criminosa

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 24 ottobre 2018, n. 48390

La massima estrapolata:

L’omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali è reato a progressione criminosa, nel quale le omissioni risalenti ad uno stesso anno si interpretano in continuità di un medesimo disegno criminoso, a consumazione cd. prolungata, laddove la cessazione risolutiva coincide con la scadenza prevista per l’ultima mensilità.

Sentenza 24 ottobre 2018, n. 48390

Data udienza 13 settembre 2018

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/01/2016 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Molino Pietro, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
udito per la ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8 gennaio 2016 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 18 luglio 2011 del Tribunale di Roma, ha rideterminato in mesi tre di reclusione ed Euro 230 di multa la pena complessivamente inflitta a (OMISSIS) per il reato di cui al Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, comma 1-bis, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638, stante il mancato versamento all’Enpals delle rispettive ritenute previdenziali ed assistenziali operate per i mesi da marzo a giugno 2008.
2. Avverso il predetto provvedimento e’ stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo la ricorrente ha sostenuto che, elemento costitutivo del reato essendo il pagamento della retribuzione ai lavoratori, la questione della mancata prova in merito era stata formulata gia’ in grado di appello, ma in proposito la Corte territoriale si era uniformata alla decisione del Tribunale di Roma senza alcun vaglio critico.
2.2. Col secondo motivo la ricorrente, preso atto della novella, ha osservato che avrebbe dovuto essere esattamente determinata la somma relativa all’omesso versamento con riferimento all’anno 2008, per la quale non era all’epoca intervenuta prescrizione.
2.3. Col terzo motivo e’ stata censurata la decisione nella parte in cui, data parimenti la novella, era stata invece applicata la continuazione del reato, attesa l’unicita’ della fattispecie per ciascuna annualita’.
2.4. Col quarto motivo e’ stata invocata l’applicazione della previsione di speciale tenuita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimita’.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ fondato nei termini di seguito indicati.
4.1. Osserva la Corte che, come e’ noto, il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, articolo 3, comma 6, ha sostituito il Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 2, comma 1-bis, convertito nella L. n. 638 del 1983, nei seguenti termini: “L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a Euro 10.000 annui, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 1.032. Se l’importo omesso non e’ superiore a Euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 50.000. Il datore di lavoro non e’ punibile, ne’ assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.
4.2. Al riguardo, e’ stato cosi’ osservato che detto reato si configura come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilita’, ovvero con la data del 16 gennaio dell’anno successivo (al fine di determinare il superamento o meno del limite di legge di 10.000 Euro, occorre considerare tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno, comprese quelle estinte per prescrizione)(ad es. Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, Rv. 268308).
4.3. Cio’ posto, in specie il provvedimento impugnato, intervenuto prima dell’entrata in vigore della novella legislativa, aveva parzialmente riformato la sentenza del 18 luglio 2011 del Tribunale di Roma dichiarando l’estinzione per prescrizione delle violazioni relative ai ratei di dicembre 2007 nonche’ di gennaio e febbraio 2008, altresi’ determinando la residua pena quanto alle violazioni concernenti i mesi da marzo a giugno 2008, ammontanti a circa 16.000 Euro (cfr. pag. 1 della motivazione). In particolare, sulla pena base era stata operata la riduzione per la concessione delle attenuanti generiche, quindi applicando l’aumento per continuazione.
Se quindi, nel vigore della precedente legge, il metodo seguito dalla Corte territoriale appare esente da censura (fatto ovviamente salvo l’accertamento di responsabilita’, parimenti contestato dalla ricorrente), la configurazione della nuova fattispecie avrebbe ragionevolmente comportato una rivisitazione del trattamento sanzionatorio e, ancor prima, una possibile verifica circa l’individuazione della disciplina piu’ favorevole (cfr. ad es. Sez. 3, n. 47902 del 18/07/2017, Abrate, Rv. 271446). In ogni caso, quindi, non si sarebbe in presenza di un ricorso inammissibile, inidoneo all’instaurazione di un rapporto processuale.
In considerazione di cio’, non puo’ pertanto trovare applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilita’ di rilevare e dichiarare le eventuali cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione, e’ preclusa dall’inammissibilita’ del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericita’ o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, Sez. 3, n. 42839 del 08/10/2009, Imperato, Rv. 244999; Sez. 1, n. 24688 del 04/06/2008, Rayyan, Rv. 240594).
In specie, va osservato da un lato che la prescrizione si e’ ormai compiuta nel 2016, ancorche’ in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, e dall’altro che non e’ certamente ravvisabile ictu ()culi l’esclusione della penale responsabilita’ dell’odierna ricorrente, tenuto conto delle emergenze istruttorie siccome valorizzate dalla stessa Corte distrettuale, in ordine agli accertamenti eseguiti dalla Direzione del lavoro di Ascoli Piceno anche avuto riguardo alla verifica delle buste paga ed all’effettivo pagamento delle retribuzioni, ancorche’ oggetto di contestazione da parte dell’imputata.
4.3.1. Al riguardo, e’ altresi’ parimenti pacifico che il presupposto per l’applicazione dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, e’ costituito dall’evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non e’ previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed e’ fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza.
I presupposti per l’immediato proscioglimento devono, pero’, risultare dagli atti in modo incontrovertibile, tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. necessario, quindi, che la prova dell’innocenza dell’imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un “apprezzamento”, ma ad una mera “constatazione” (cfr. anche Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida, Rv. 258441). In specie, all’evidenza non ricorre tale eventualita’, alla stregua dei rilievi gia’ svolti.
4.4. Per completezza va infine osservato che, a prescindere dalla tempestivita’ dell’istanza di applicazione della speciale causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito piu’ favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialita’ storica e giuridica (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505; cfr. altresi’ Sez. 7, n. 41330 del 03/07/2017, Sapienza, Rv. 271016).
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Avv. Renato D’Isa

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