Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|22 settembre 2022| n. 27717.

Omesso esame di un fatto storico che sia stato oggetto di discussione

In tema di ricorso per cassazione, integra un vizio deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto storico che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia. Per la configurabilità di tale vizio è poi necessaria la sussistenza di un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da ritenere che detta circostanza, ove considerata, avrebbe portato a una soluzione giuridica differente (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, nel dichiarare, in riforma della decisione di prime cure, inesistente la servitù di passaggio rivendicata dai ricorrenti sul fondo della vicina intimata, non aveva preso in considerazione il fatto, emergente dagli atti in giudizio, della concreta esistenza di un cancello sul fondo dei ricorrenti: pertanto, precisa il giudice di legittimità, avendo il giudice d’appello omesso di verificare se tale cancello presentasse – per struttura, collocazione e funzione – i caratteri richiesti dalla giurisprudenza affinché si potesse parlare di opera visibile specificatamente destinata all’esercizio della servitù, è incorsa nel vizio denunziato ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 giugno 2020, n. 12387; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 27 agosto 2018, n. 21223; Cassazione, sezione civile L, sentenza 25 giugno 2018, n. 16703).

Ordinanza|22 settembre 2022| n. 27717. Omesso esame di un fatto storico che sia stato oggetto di discussione

Data udienza 17 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Integrazione di un vizio deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Omesso esame di un fatto storico che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo – Idoneità a determinare un esito diverso della controversia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. ROLFI Federico Vincenzo Amedeo – Consigliere

Dott. PENTA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23584/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 391/2017 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il 09/03/2017;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I Sig.ri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso, sulla scorta di un motivo, per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Cosenza, ha dichiarato inesistente la servitu’ di passaggio rivendicata dagli odierni ricorrenti sul fondo della vicina (OMISSIS).
In primo grado, la Sig.ra (OMISSIS) aveva esercitato un’actio negatoria nei confronti degli odierni ricorrenti, chiedendo accertarsi l’inesistenza di una servitu’ di passaggio sul suo fondo, in Comune di (OMISSIS), a favore del fondo dei convenuti; questi ultimi, per contro, avevano esercitato in via riconvenzionale un’ actio confessoria, chiedendo accertarsi il loro acquisto per usucapione di una servitu’ di passaggio sul fondo (OMISSIS) a favore del loro fondo.
Il Tribunale aveva accolto la confessoria esperita dai convenuti in via riconvenzionale.
La Corte di appello di Catanzaro, adita dalla sig.ra (OMISSIS), ha negato l’esistenza della servitu’.
Nell’impugnata sentenza si argomenta che “non e’ sufficiente che, come nel caso di specie, una strada costeggi una proprieta’ e che, utilizzando tale strada, si possa di fatto accedere ad un fondo, ma e’ necessario, come detto sopra, la presenza di opere visibili tali da far escludere la clandestinita’ del possesso e farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente e atte a rilevare in maniera non equivoca, per la loro struttura e funzione, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente” (pag. 6 della sentenza, secondo cpv.). Secondo la corte distrettuale, quindi, in mancanza di opere visibili e permanenti volte all’esercizio della servitu’, difettava la prova del fatto che lo spazio in questione fosse “stato creato al fine di dare accesso all’immobile degli appellanti” (pag. 6 della sentenza, quarto cpv.).
La causa e’ stata discussa nella Camera di consiglio del 17 marzo 2022.
Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti – apparenza della servitu’ di passaggio – presenza di un cancello specificatamente destinato all’esercizio della servitu'”, i ricorrenti sostengono che l’opera visibile destinata stabilmente all’esercizio della servitu’ fosse costituita da un “cancello collocato sul fondo dominante di proprieta’ dei (OMISSIS)” e lamentano l’omesso esame di tale fatto, decisivo, indicando, nel rispetto del principio di autosufficienza, modi e luoghi di deduzione di tale fatto in sede di merito (vedi pag. 6 del ricorso per cassazione).
Il motivo e’ fondato e va accolto.
Integra un vizio deducibile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto storico che sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia (Cass. n. 16703 del 2018), atteso che il sopra menzionato articolo introduce nell’ordinamento un vizio specifico, denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (Cass. n. 12387/2020).
Va aggiunto che, nel giudizio di cassazione, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, e’ necessaria la sussistenza di un rapporto di causalita’ fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da ritenere che detta circostanza, ove considerata, avrebbe portato a una soluzione giuridica differente (n. 21223/2018). Invero, la Corte di appello di Catanzaro non ha preso in considerazione il fatto, emergente dagli atti in giudizio, della concreta esistenza di un cancello sul fondo dei (OMISSIS) e, pertanto, avendo omesso di verificare se tale cancello presenti – per struttura, collocazione e funzione – i caratteri richiesti dalla giurisprudenza affinche’ si possa parlare di opera visibile specificatamente destinata all’esercizio della servitu’, e’ incorsa nel vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Il ricorso va quindi accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in altra composizione, che regolera’ anche le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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