Omesso avviso al P.M. della pendenza del procedimento di falso

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|12 maggio 2022| n. 15142.

Omesso avviso al P.M. della pendenza del procedimento di falso

L’omesso avviso al Pubblico Ministero della pendenza del procedimento incidentale di falso, a prescindere dal suo esito, e dunque anche quando lo stesso si concluda con una declaratoria di inammissibilità, deve essere sempre sanzionato con la nullità del procedimento. Depone in tal senso, infatti, sia la constatazione che, una volta esaurito il vaglio preliminare sull’ammissibilità dell’azione di falso, e dunque coinvolto nel procedimento il generale interesse all’intangibilità della pubblica fede dell’atto, che l’organo requirente è chiamato a tutelare, non è possibile condizionare le conseguenze derivanti dall’omesso avviso, in termini di validità del procedimento, dall’esito del procedimento stesso. Ciò, infatti, equivarrebbe a far dipendere, per così dire, “secondum eventum litis”, la tutela di quell’interesse pubblico, che costituisce il titolo di legittimazione dell’intervento del Pm (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra una banca ed il ricorrente, in cui quest’ultimo aveva proposto querela di falso in via incidentale avverso una fideiussione, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel respingere l’appello, aveva ritenuto che la partecipazione del P.M. sarebbe “…richiesta quando il procedimento di falso abbia svolgimento e non quando, venga dichiarata l’inammissibilità…”, ribadendo che, nella circostanza, si era formato il giudicato sul documento – la fideiussione appunto – oggetto della predetta querela di falso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 29 ottobre 2018, n. 27402).

Sentenza|12 maggio 2022| n. 15142. Omesso avviso al P.M. della pendenza del procedimento di falso

Data udienza 25 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Mezzi di prova – Omesso avviso al Pubblico Ministero della pendenza del procedimento incidentale di falso – Sanzione con la nullità del procedimento – Conclusione con declaratoria di inammissibilità – Irrilevanza – Art. 158 cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21416-2018 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 824/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA;
uditi gli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS).

Omesso avviso al P.M. della pendenza del procedimento di falso

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 824/18, del 6 aprile 2018, della Corte di Appello di Firenze, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 768/11 DEL 28 luglio 2011, de Tribunale di Lucca – ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento dallo stesso proposta avverso (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) S.p.a. (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”).
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver radicato il giudizio risarcitorio, innanzi al Tribunale lucchese, in ragione del rilascio – a suo dire, inconsapevole – di una garanzia fideiussoria in favore di (OMISSIS). Deduceva, infatti, essergli stata carpita la firma in calce alla stessa da un funzionario dell’istituto di credito, (OMISSIS), essendo stato inserito il relativo modulo, “a scaletta”, tra quelli relativi all’apertura del conto corrente di corrispondenza, aperto il (OMISSIS).
Convenuti in giudizio l’ (OMISSIS), nonche’ la (OMISSIS), ma quest’ultima “solo ai fini dell’articolo 211 c.p.c.”, ovvero per la esibizione/produzione in giudizio di taluni documenti, il (OMISSIS), all’udienza del 16 luglio 2010, proponeva querela di falso in via incidentale avverso la fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni della societa’ (OMISSIS) SNC (OMISSIS). Con ordinanza depositata il 18 ottobre 2010, il giudice ammetteva la proposizione della querela di falso, della quale era, pero’, omessa la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, ex articolo 221 c.p.c., comma 4, e articolo 71 c.p.c., comma 1.
Cio’ nonostante, la causa veniva posta in decisione, dichiarandosi inammissibile la querela per l’esistenza di un giudicato formatosi in ragione della mancata opposizione al decreto ingiuntivo con il quale (OMISSIS) aveva preteso il pagamento del proprio credito nascente dalla suddetta fideiussione.
Esperito gravame dal (OMISSIS), per far valere la nullita’ della sentenza originata dalla mancata comunicazione, al Pubblico Ministero, dell’avvenuta autorizzazione alla proposizione della querela, affinche’ lo stesso potesse partecipare all’incidente di falso, il giudice di appello lo respingeva. Esito al quale perveniva sul rilievo che siffatta partecipazione sarebbe “richiesta quando il procedimento di falso abbia svolgimento e non quando, come nel caso di specie, ne venga dichiarata l’inammissibilita’”, ribadendo che, nella specie, si era formato un giudicato sul documento – la fideiussione – oggetto della querela di falso.
3. Avverso la pronuncia della Corte fiorentina ricorre per cassazione il (OMISSIS), sulla base – come detto – di due motivi.
3.1 con il primo motivo e’ denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 70, 158 e 221 c.p.c. “nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la nullita’ della sentenza di primo grado per l’omessa comunicazione della querela di falso al Pubblico Ministero”.
Reputa, infatti, il ricorrente che l’interpretazione dell’articolo 221 c.p.c. proposta dal primo giudice e condivisa dalla Corte territoriale, sia in palese contrasto con il contenuto della norma, che “non consente una valutazione ex post della necessita’ della partecipazione del Pubblico Ministero”, nel prescrivere l’obbligatorio suo intervento, allorche’, come nella specie, la proposizione della querela di falso sia stata autorizzata.
3.2 il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 656 c.p.c. e articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 2), censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, come gia’ quella del Tribunale, ha ritenuto inammissibile la querela per intervenuto giudicato sulla veridicita’ dell’atto impugnato di falso.
Siffatta decisione, secondo il ricorrente, sarebbe in contrasto con quanto affermato da questa Corte.
Si richiama, in particolare, quell’arresto secondo cui, se “il mancato o tardivo disconoscimento della scrittura privata da’ luogo ad un riconoscimento tacito della stessa”, resta, pero’, inteso che la “querela di falso invece, si pone su di un piano diverso, in quanto presuppone proprio l’esistenza di un documento avente l’efficacia probatoria designata dal legislatore come “prova piena””, avendo “per oggetto la prova che la dichiarazione che appare proveniente dalla parte che l’ha sottoscritta, considerata separatamente dalla firma riconosciuta, non e’ stata in realta’ effettuata; la querela di falso quindi tende a rimuovere la fede privilegiata che caratterizza la scrittura privata con sottoscrizione riconosciuta ai sensi dell’articolo 2702 c.c.” (e’ citata Cass. Sez. 2, sent. 23 dicembre 2014, n. 27353).
Secondo il ricorrente, dunque, il mancato tempestivo disconoscimento – nel caso di specie – della fideiussione posta a fondamento del decreto ingiuntivo “determina unicamente il riconoscimento tacito della scrittura stessa, avverso la quale potra’ proporsi la querela di falso”, posto che il disconoscimento “non si pone come accertamento di autenticita’ non altrimenti impugnabile”.
Siffatta conclusione, peraltro, sarebbe vieppiu’ corroborata dal fatto che, ai sensi dell’articolo 656 c.p.c., il decreto ingiuntivo non opposto puo’ sempre impugnarsi per revocazione, sicche’ deve escludersi che la mancata opposizione determini il formarsi del giudicato sull’autenticita’ dei documenti allegati dal ricorrente a sostegno della domanda monitoria.
4. L’ (OMISSIS) e la (OMISSIS), con distinti controricorsi, hanno resistito all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilita’, ovvero, in subordine, il rigetto.
5. Ha fatto pervenire conclusioni scritte il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere l’accoglimento del primo motivo di ricorso, come dallo stesso poi ribadito in udienza.
6. Hanno presentato memoria, ex articolo 378 c.p.c., entrambi i controricorrenti.

Omesso avviso al P.M. della pendenza del procedimento di falso

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso va accolto, nei termini di seguito precisati.
7.1. Il primo motivo e’, infatti, fondato.
7.1.1. Nel procedere al suo scrutinio deve osservarsi, in via preliminare che la questione da esso posta risulta “inedita” nella giurisprudenza di questa Corte, mancando precedenti specifici in relazione alle conseguenze dell’omesso avviso, al Pubblico Ministero, della pendenza del procedimento incidentale di falso, una volta autorizzazione lo svolgimento.
Ricostruendo, dunque, il quadro della giurisprudenza di legittimita’ in questo ambito, deve rilevarsi che essa si e’ limitata, sin qui, ad affermare che “l’obbligatorieta’ dell’intervento del pubblico ministero, nei casi espressamente previsti dalla legge (nella specie, giudizio di falso), comporta il dovere di informarlo del procedimento, al fine di porlo in condizione di esercitare i poteri attribuitigli dall’articolo 72 c.p.c., ma non postula anche che un presente a tutte le udienze, ovvero prendere conclusioni orali o scritte” (cosi’ da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254, Rv. 658445-01, nello stesso gia’ Cass. Sez. 2, sent. 29 maggio 1976, n. 1948, Rv. 380758-01; Cass. Sez. 3, sent. 7 marzo 1984, n. 1593, Rv. 433665-01; Cass. Sez. 2, sent. 16 maggio 1990, n. 4236, Rv. 467203-01; Cass. Sez. 2, sent. 23 dicembre 2003, n. 19797, Rv. 569187-01; Cass. 6-1, ord. 2 ottobre 2013, n. 22567, Rv. 627925-01).
Questa Corte, dunque, ha inteso rimarcare che “l’intervento del p.m. nel giudizio di falso e’ necessario nella fase relativa all’accertamento del falso medesimo, ma non anche in quella preliminare, in cui si decide dell’ammissibilita’ dell’azione e della rilevanza del documento, giacche’ soltanto con l’effettiva promozione di accertamenti della falsificazione; denunciata si coinvolge il generale interesse all’intangibilita’ della pubblica fede dell’atto, che l’organo requirente e’ chiamato a tutelare” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 29 ottobre 2018, n. 27402, Rv. 650938-01).
7.1.2. Da tali premesse, pertanto, deve farsi derivare la conseguenza – e, con essa, la fondatezza del presente motivo di ricorso – che l’omesso avviso della pendenza del procedimento di falso, ormai autorizzato, a prescindere dal suo esito, e dunque anche quando lo stesso si concluda con una declaratoria di inammissibilita’, deve essere sempre sanzionato con la nullita’ del procedimento.
Conduce a tale esito infatti la constatazione che una volta esaurito il vaglio preliminare sull’ammissibilita’ dell’azione di falso, e dunque coinvolto nel procedimento “il generale interesse all’intangibilita’ della pubblica fede dell’atto, che l’organo requirente e’ chiamato a tutelare” (Cass. Sez. 2, sent. n. 27402 del 2018, cit.), non e’ possibile far condizionare – come, invece, sostengono gli odierni controricorrenti – le conseguenze derivanti dall’omesso avviso, in termini di validita’ del procedimento dall’esito del procedimento stesso. Cio’, infatti, equivarrebbe a far dipendere, per cosi’ dire “secundum eventum litis”, la tutela di quell’interesse pubblico, che costituisce, come si e’ detto, il titolo di legittimazione dell’intervento del P.M.
7.1.3. Ne’, in senso contrario all’accoglimento del presente motivo di ricorso, potrebbe addursi la circostanza che l’odierno ricorrente non abbia lamentato siffatta nullita’ gia’ in primo grado (o meglio, durante il corso del relativo giudizio), avendolo fatto solo con l’atto di appello.
Tale possibilita’, infatti, gli era assicurata dall’articolo 158 c.p.c., norma che, nel qualificare insanabile la nullita’ per inosservanza dell’obbligo di assicurare l’intervento del R M., la configura come deducibile con i mezzi di impugnazione, cosi’ ammettendo che essa possa essere sollevata (o rilevata dal giudice “ex officio”) anche da chi, nel giudizio che ha portato alla decisione, non l’abbia gia’ fatta solo con l’atto di appello.
7.2. All’accoglimento del primo motivo di ricorso segue (oltre all’assorbimento del secondo) la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassando, per l’effetto, la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Firenze, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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