Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 gennaio 2022| n. 651.
L’omessa statuizione sulle spese di lite, integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al “decisum”. Infatti, gli artt. 91-98 c.p.c., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l’art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali.(Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata che, nell’accogliere integralmente la domanda di annullamento del decreto di espulsione, aveva omesso ogni statuizione sulle spese di lite).
Ordinanza|11 gennaio 2022| n. 651. Omessa statuizione sulle spese di lite
Data udienza 9 novembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Immigrazione – Espulsione – Annullamento – Straniero coniugato e convivente con cittadina italiana – Regolamentazione delle spese – Principio della soccombenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26878-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PREFETTO della PROVINCIA di CHIETI;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 38/2020 del GIUDICE DI PACE di CHIETI, depositata il 15/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PARISE CLOTILDE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza n. 38/2020 pubblicata il 15-7-2020 il Giudice di Pace di Chieti ha accolto l’opposizione proposta da (OMISSIS), cittadino del Marocco, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia di Chieti, annullando il suddetto decreto, per essere dimostrato documentalmente che il ricorrente era coniugato e conviveva con una cittadina italiana.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, nei confronti della Prefettura di Chieti, che e’ rimasta intimata.
3. Con unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 91, 92 e 112 c.p.c., per non avere il Giudice di Pace emesso alcuna statuizione in ordine alle spese di lite.
Il motivo e’ manifestamente fondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’omessa statuizione sulle spese di lite integra una lesione del diritto costituzionale (articoli 24 e 111 Cost.) ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al decisum. Gli articoli 91-98 c.p.c., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l’articolo 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza necessaria e doverosamente completa tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali (Cass. Sez. 1, sentenza n. 14356 del 9 agosto 2012).
Nella specie, risulta del tutto omessa, sia nella motivazione che nel dispositivo dell’ordinanza impugnata, la statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite mentre la domanda proposta dal ricorrente nei confronti della Prefettura, diretta ad ottenere l’annullamento del decreto di espulsione del 24-5-2020, e’ stata integralmente accolta.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il motivo di ricorso va accolto, l’ordinanza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, puo’ essere decisa nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, e, in applicazione del principio generale della soccombenza, il Prefetto della Provincia di Chieti va condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite relative al giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Anche le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Prefetto della Provincia di Chieti alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite relative al giudizio di merito, liquidate in Euro 1.000,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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