Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 dicembre 2021| n. 46032.
Omessa risposta alle richieste di informazioni dell’ispettorato del lavoro.
Non integra il reato di omessa risposta alle richieste di informazioni dell’ispettorato del lavoro previsto dall’art. 4 della l. 22 luglio 1961, n. 628, la condotta omissiva del datore di lavoro al quale sia stata genericamente richiesta la trasmissione della “documentazione di lavoro”, in quanto è penalmente sanzionata solo la mancata risposta a richieste di informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell’ispettorato medesimo.
Sentenza|16 dicembre 2021| n. 46032. Omessa risposta alle richieste di informazioni dell’ispettorato del lavoro
Data udienza 9 novembre 2021
Integrale
Tag – parola: Reato ex art. 4, comma 7, L. n. 628/61 – Assoluzione – Per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis, c.p. – Ricorso per cassazione – Fondatezza – Generica richiesta di documentazione di lavoro – Condotta omissiva – Reato non integrato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
Dott. AMOROSO Maria Cristina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/01/2021 del TRIBUNALE di PADOVA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCA SEMERARO;
Lette le conclusioni del PG Dr. CUOMO LUIGI che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso;
Lette le conclusioni del difensore, avv. (OMISSIS);
Il difensore chiede l’accoglimento del ricorso;
Ricorso trattato ai sensi ex Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 27 gennaio 2021 il Tribunale di Padova ha assolto (OMISSIS), ex articolo 131-bis c.p. per particolare tenuita’ del fatto, dal reato ex L. n. 628 del 1961, articolo 4, comma 7, perche’ non ottemperava, quale responsabile della (OMISSIS) s.r.l., alla richiesta dall’Ispettorato del Lavoro di Padova – con verbale di primo accesso ispettivo del 25 gennaio 2017, notificato il 7 febbraio 2017 – di fornire notizie a norma del predetto articolo 4, ovvero in materia di personale occupato, tutela dei rapporti di lavoro e legislazione sociale (in Padova il 20 febbraio 2017).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Dopo aver affermato la sussistenza dell’interesse all’impugnazione ed argomentato sul reato contestato, si deduce la mancanza di motivazione sull’oggetto dell’omissione, contestata anche genericamente nell’imputazione.
Dalla sentenza non emergerebbe con chiarezza quale sarebbe stata l’omissione contestata al ricorrente ritenuta concretizzante il reato; mancherebbe la motivazione su quale documentazione non sia stata consegnata. Il Tribunale si sarebbe limitato a riportare le fonti di prova.
Il difensore ha poi depositato la memoria di conclusioni, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
1.1. Va ribadito il principio per cui non integra il reato di omessa risposta alle richieste di informazioni dell’ispettorato del lavoro previsto dalla L. 22 luglio 1961, n. 628, articolo 4 la condotta omissiva del datore di lavoro al quale sia stata genericamente richiesta la trasmissione della “documentazione di lavoro”, in quanto e’ penalmente sanzionata solo la mancata risposta a richieste di informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell’ispettorato medesimo (Sez. 3, n. 26974 del 30/05/2001, Di Marco, Rv. 21964501).
Il reato di cui alla citata Legge, articolo 4 – mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell’Ispettorato del lavoro – e’ integrato anche nel caso di omessa esibizione di documenti richiesti dal predetto Ispettorato nell’esercizio dei compiti di vigilanza demandati dall’articolo 4 della legge citata, e anche quando la richiesta non avvenga nel contesto delle indagini di polizia amministrativa disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955, articolo 8, rimanendo escluso solo nel caso in cui l’omissione non attenga a specifiche istanze dell’Ispettorato ma consegua ad una generica richiesta di trasmissione della “documentazione di lavoro”. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la configurazione del reato in una fattispecie di inottemperanza alla richiesta di esibizione della documentazione, comprensiva del libro unico del lavoro, relativa all’avviamento dei lavoratori e alla regolarita’ contributiva dell’impresa; cfr. Sez. 3, n. 13102 del 17/01/2017, Ragno, Rv. 269333-01.
1.2. Dal capo di imputazione emerge solo che la richiesta aveva ad oggetto la documentazione in materia di personale occupato, tutela dei rapporti di lavoro e legislazione sociale.
Dalla motivazione della sentenza non emergono indicazioni specifiche sul contenuto della richiesta, se non la generica indicazione che riguardava i documenti in materia di lavoro: dunque, manca la motivazione sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
1.3. Il vizio della motivazione sussiste anche quanto alla reale condotta omissiva posta in essere dall’imputato. Nella sentenza si riporta infatti la testimonianza della teste (OMISSIS) la quale, dopo aver visionato la documentazione presente nel fascicolo del Pubblico ministero, ha riferito che la ditta dell’imputato non aveva mai occupato dipendenti.
2. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio al Tribunale di Padova, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio Tribunale di Padova, in diversa persona fisica.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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