Omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 ottobre 2021| n. 28227.

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del difensore, ha disposto la correzione dell’ordinanza che, nel definire il giudizio nel quale il difensore medesimo si era costituito per il controricorrente, dichiarando di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, aveva omesso la distrazione in suo favore delle spese di lite). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 27 novembre 2019, n.31033).

Ordinanza|14 ottobre 2021| n. 28227. Omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese

Data udienza 21 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Spese di giudizio – Omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese – Rimedio esperibile – Procedimento di correzione degli errori materiali – Legittimazione del difensore a proporre il relativo ricorso – Specifica richiesta formulata nel corso del giudizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25210- 2020 R.G. proposto da:
Avvocato (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in (OMISSIS), da se’ medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell’articolo 86 c.p.c.;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
per la correzione dell’ordinanza n. 18818/2020 di questa Corte;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ordinanza n. 18818 dei 17.7/10.9.2020 questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell’Interno nei confronti di (OMISSIS) avverso la sentenza n. 2112/2018 della Corte d’Appello di Milano.
2. Con ricorso in data 29.9.2020 l’avvocato (OMISSIS) ha chiesto correggersi l’ordinanza n. 18818/2020 di questa Corte, nella parte in cui risulta omessa la distrazione in suo favore delle spese di lite.
3. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.
4. Il relatore ha formulato ex articolo 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in Camera di Consiglio.
5. Il ricorso e’ fondato e va accolto.
6. Si da’ atto in primo luogo che il ricorso e’ stato ritualmente notificato in data 29.9.2020 al Ministero dell’Interno.
Si da’ atto in secondo luogo che l’avvocato (OMISSIS), nel giudizio innanzi a questa Corte definito con l’ordinanza n. 18818/2020 e nel quale era costituito per il controricorrente, aveva dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
Si da’ atto in terzo luogo che effettivamente il dictum n. 18818/2020 di questa Corte non reca alcuna statuizione in ordine all’invocata “distrazione”.
Si da’ atto infine che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile e’ costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore e’ legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima puo’ ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (cfr. Cass. sez. un. 31033/2019).
7. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 391 bis c.p.c., non e’ ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438).
8. Non e’ soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali. E’ inapplicabile il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte – ferma nel quantum la liquidazione delle spese di lite di cui all’ordinanza n. 18818 dei 17.7/10.9.2020 – accoglie il ricorso e per l’effetto dispone correggersi, cosi’ come corregge, l’anzidetta ordinanza n. 18818/2020, nel senso che laddove e’ pronunciata, in dispositivo, condanna del Ministero dell’Interno a rimborsare al controricorrente le “spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge”, debba leggersi ed intendersi “condanna il Ministero dell’Interno a rimborsare all’avvocato (OMISSIS), difensore anticipatario del controricorrente, le spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge”;

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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