Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 27 settembre 2018, n. 23189.
La massima estrapolata:
Ogni vicenda processuale nella quale sia parte un minore deve considerarsi di per se’ suscettibile di subire modifiche in ordine alla rappresentanza in giudizio, con la conseguenza che il processo di appello, erroneamente instauratosi con la notifica dell’impugnazione da parte dei genitori del minore divenuto – medio tempore -maggiorenne deve essere dichiarato senz’altro inammissibile.
Nel caso di specie alla data della notifica dell’atto di appello il minore, era ormai maggiorenne, cio’ avrebbe comportato la necessita’ che egli proponesse direttamente l’atto di impugnazione. Ne’ poteva porsi una questione di conoscenza o conoscibilita’ dell’evento, in quanto ne’ i genitori ne’ lo stesso minore potevano ignorare l’avvenuto raggiungimento della maggiore eta’. L’onere di proporre l’impugnazione da parte dell’unico soggetto effettivamente legittimato, subordinato alla conoscenza o conoscibilita’ dell’evento, secondo criteri di normale diligenza da parte del soggetto che propone l’impugnazione, trova, come si e’ detto, nel raggiungimento della maggiore eta’ un limite invalicabile ed e’ coerente con il principio di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione a tali effetti tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato ne’ notificato
Ordinanza 27 settembre 2018, n. 23189
Data udienza 11 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3840-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 52/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 16/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) e (OMISSIS), genitori esercenti la potesta’ sul figlio minore (OMISSIS), convennero davanti al Tribunale di Cosenza il Ministero della Pubblica Istruzione, per sentir pronunciare la responsabilita’ del medesimo, ai sensi dell’articolo 2048 c.c., per l’incidente incorso al minore che, in ambiente scolastico, a seguito della spinta di un compagno durante l’orario di lezione, aveva riportato la rottura di due incisivi.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 7/7/2004, ritenne la responsabilita’ dell’insegnante per omessa vigilanza e condanno’ il Ministero convenuto al risarcimento, nei confronti degli attori, nella misura di Euro 2.034,88 oltre interessi, rimborso delle spese di lite e di CTU, limitando il danno risarcibile a quello biologico accertato dal CTU, con esclusione del rimborso delle spese mediche affrontate in proprio dai genitori e del risarcimento del danno futuro.
Avverso detta sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) notificarono appello in data 10/10/2005, nonostante il figlio (OMISSIS), nato il (OMISSIS), fosse gia’ divenuto maggiorenne, chiedendo la condanna del Ministero a pagare l’ulteriore somma di Euro 31.316,97.
Solo in sede di comparsa conclusionale, depositata in data 30/9/2013, il figlio (OMISSIS) intervenne nel procedimento – giustificando il medesimo intervento con la raggiunta maggiore eta’ – e fece proprie le conclusioni degli appellanti.
La Corte d’Appello di Catanzaro, adita con appello principale dai coniugi (OMISSIS) ed incidentale del Ministero, con sentenza del 16/1/2014 n. 52, per quel che ancora rileva in questa sede, ha dichiarato l’appello dei coniugi (OMISSIS) inammissibile, in ragione del fatto che la legittimazione attiva, al momento della proposizione dell’appello, era esclusivamente del figlio (OMISSIS), gia’ da tempo maggiorenne; ha dato conto di oscillazioni della giurisprudenza di legittimita’ relativa alla possibilita’ di sanatoria del difetto di legittimazione processuale del genitore per effetto della costituzione in giudizio del figlio maggiorenne ma ha ritenuto tardiva la partecipazione di questi al giudizio, avvenuta ben oltre i termini per l’impugnazione ed ampiamente dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, senza che fosse stata allegata una qualsiasi giustificazione del ritardo, si’ da considerare la costituzione medesima e la ratifica dell’attivita’ processuale svolta dai genitori del tutto inefficace. Il giudice, pronunciando sulla inammissibilita’ dell’appello principale ed incidentale, e7 considerato lo stato della giurisprudenza in materia, ha integralmente compensato le spese tra le parti.
Avverso quest’ultima sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, notificando il medesimo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato anziche’ all’Avvocatura Generale dello Stato, difensore ex lege del Ministero.
All’adunanza camerale del 4 luglio 2017, il Collegio di questa Terza Sezione, rilevata la mancata costituzione del Ministero e l’erronea notifica dell’appello al medesimo, in conformita’ alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., S.U., 5/01/2015 n. 608 e Cass. 17/10/2014 n. 2270) ha ordinato il rinnovo della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato nel termine di gg. 60 dalla comunicazione dell’ordinanza, depositata in data 28/9/2017, ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo. A seguito del rinnovo della notifica del ricorso, perfezionata in data 19/10/2017, la causa e’ assegnata alla presente adunanza camerale per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso (difetto di omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5) il ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui non ha ritenuto valida la ratifica svolta dal (OMISSIS) nei confronti dell’attivita’ processuale (notifica e precisazione delle conclusioni in appello) posta in essere dai genitori in quanto la pretermissione di tale atto contrasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la costituzione in giudizio del figlio divenuto maggiorenne che abbia inteso sanare l’attivita’ posta in essere dai genitori avrebbe effetto sanante il difetto di legittimazione processuale del genitore.
1.1 Il motivo, che pure non e’ esente da profili di inammissibilita’ essendo formulato ai sensi del vecchio testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 e non anche nella nuova formulazione introdotta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b) convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, e’ comunque manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte relativa alla ratifica dell’attivita’ processuale svolta dai genitori di figlio divenuto maggiorenne deve essere armonizzata con i principi stabiliti dalla sentenza di cui a Cass., S.U. 28/7/2005 n.15783. Questa sentenza ha risolto un articolato contrasto giurisprudenziale tra la tesi della ultrattivita’ del mandato nel caso in cui l’evento interruttivo – per raggiungimento della maggiore eta’ del minore – non sia stato formalmente dichiarato, la tesi dell’autonomia dei singoli gradi di giudizio, con la conseguenza che l’ultrattivita’ della rappresentanza spiega efficacia soltanto nella relativa fase processuale, e la tesi intermedia, secondo la quale la perdita della capacita’ del genitore di stare in giudizio, in rappresentanza del figlio minore, viene meno per il raggiungimento della maggiore eta’ dopo la conclusione del processo di primo grado, e, non potendo essere piu’ dichiarata, rende valida o invalida l’impugnazione a seconda che il notificante abbia ignorato senza colpa l’avvenuto raggiungimento della maggiore eta’.
La sentenza ha affermato che la soluzione trova la sua ratio nell’articolo 328 c.p.c., codificato quale principio generale, secondo il quale l’intervenuto mutamento della situazione soggettiva della parte incide sulla legittimazione alla notificazione attiva e passiva della sentenza, su quella attiva ad impugnare e su quella passiva a ricevere la notifica e cosi’ a riconoscere, in relazione ai successivi gradi del giudizio, l’automatica efficacia dell’evento morte o della perdita o dell’acquisto della capacita’ della parte costituita nel precedente grado.
Con particolare riguardo al caso del raggiungimento della maggiore eta’ nel corso del processo di primo o secondo grado la Corte ha ritenuto che non si possa neppure porre un problema di conoscibilita’ e di buona fede e dunque di tutela della parte incolpevole (rispetto a possibili vulnera di diritti di difesa derivanti dal combinato disposto dell’articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 2, articolo 164 c.p.c., comma nel testo anteriore alla riforma del 1990 e dell’articolo 359 c.p.c.) atteso che lo status di incapacita’ per minore eta’ e’ naturaliter temporaneo. La maggiore eta’ non costituisce, difatti, un evento concretamente imprevedibile e sottratto a forme di pubblicita’, ma un accadimento inevitabile nell’an ed agevolmente riscontrabile nel quando, talora direttamente desumibile dalla durata stessa del processo – cosi’ che ogni vicenda processuale, nella quale sia parte un minore, deve considerarsi di per se’ suscettibile di subire modifiche in ordine alla rappresentanza in giudizio.
Questa sentenza e’ stata successivamente confermata dalla giurisprudenza di questa Corte, sia a sezioni semplici che a sezioni unite (Cass. Sez. 3 n. 23082 del 16/11/2005; Cass., Sez. 3, n. 11755 del 19/5/2006; Cass., Sez. 3, n. 8194 del 4/4/2013; Cass., Sez. 1 n. 3455 del 15/2/2007; Cass., S.U. n. 21670 del 2013; Cass., 3, n. 5637 del 12/3/2014; Cass., 1, n. 18128 del 26/7/2013; Cass., 3, n. 8194 del 4/4/2013; Cass., 3, n. 17692 del 29/8/2011; Cass., 3, n. 6346 del 21/3/2011; Cass., 1, n. 3455 del 15/2/2007; Cass., 3, n. 23082 del 16/11/2005) che ha sempre confermato il principio secondo il quale ogni vicenda processuale nella quale sia parte un minore deve considerarsi di per se’ suscettibile di subire modifiche in ordine alla rappresentanza in giudizio, con la conseguenza che il processo di appello, erroneamente instauratosi con la notifica dell’impugnazione da parte dei genitori del minore divenuto – medio tempore -maggiorenne deve essere dichiarato senz’altro inammissibile.
Questo Collegio ritiene di non doversi discostare da tale consolidato indirizzo, che inevitabilmente riflette i propri effetti sull’auspicato superamento di una concezione formalistica del contraddittorio, con l’efficacia sanante di atti invalidi pure invocata da questa Corte quale “principio immanente dell’ordinamento” (Cass., 3, n. 24450 del 2011; Cass., Sez. 3, n. 19881/2011).
Alla data della notifica dell’atto di appello (10/10/2005), infatti, (OMISSIS), nato il (OMISSIS), era ormai maggiorenne, cio’ che avrebbe comportato la necessita’ che egli proponesse direttamente l’atto di impugnazione. Ne’ poteva porsi una questione di conoscenza o conoscibilita’ dell’evento, in quanto ne’ i genitori ne’ lo stesso (OMISSIS) potevano ignorare l’avvenuto raggiungimento della maggiore eta’. L’onere di proporre l’impugnazione da parte dell’unico soggetto effettivamente legittimato, subordinato alla conoscenza o conoscibilita’ dell’evento, secondo criteri di normale diligenza da parte del soggetto che propone l’impugnazione, trova, come si e’ detto, nel raggiungimento della maggiore eta’ un limite invalicabile ed e’ coerente con il principio di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione a tali effetti tra l’evento verificatosi dopo la sentenza ( (OMISSIS) e’ divenuto maggiorenne dopo la pronuncia di primo grado e prima della notifica dell’appello) e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato ne’ notificato (Cass., Sez. 3, n. 8194 del 4/4/2013).
1.2 Peraltro, anche a voler seguire la tesi della concezione non formalistica del contraddittorio – secondo la quale il difetto di legittimazione processuale del genitore che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio, non piu’ soggetto a potesta’ per essere divenuto maggiorenne, puo’ essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali gia’ compiuti, per effetto della costituzione in giudizio da quest’ultimo operata manifestando in modo non equivoco la propria volonta’ di sanatoria – osserva il collegio che, anche in tal caso, si addiverrebbe alla medesima conclusione della infondatezza del motivo. Pur volendo prescindere dai profili di inammissibilita’ della formulazione della censura sulla base del testo abrogato dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, difatti, l’unico scrutinio consentito a questa Corte e’ quello della omessa o intrinsecamente ed irrimediabilmente contraddittoria motivazione. La sentenza, viceversa, ha motivato ben oltre i limiti del minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, laddove ha riconosciuto che (OMISSIS) non aveva perfezionato una efficace costituzione in giudizio, non potendo pertanto realizzare l’auspicato effetto di ratifica dell’impugnazione svolta dai genitori, avendo preso parte al giudizio di appello non solo oltre i termini dell’impugnazione ma ampiamente dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni senza che fosse nemmeno allegata una qualsiasi giustificazione del suddetto ritardo.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese perche’ non e’ stata svolta attivita’ difensiva da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Occorre invece provvedere da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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