Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 11428.
Occupazione destinata alla realizzazione di un’opera pubblica e la redazione del verbale di immissione in possesso
In tema di occupazione destinata alla realizzazione di un’opera pubblica, la redazione del verbale di immissione in possesso in favore dell’ente espropriante a seguito della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che la P.A., beneficiaria dell’occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata dell’immobile e, nel contempo, esonera il proprietario espropriato dall’onere di provare l’avvenuto spossessamento; ne consegue che, a fronte dell’emissione di una seconda dichiarazione di pubblica utilità, l’avvenuto rilascio del bene alla scadenza della prima dichiarazione di pubblica utilità non può ritenersi presunto, dovendo l’Amministrazione che contesta il diritto all’indennità per l’occupazione effettuata, fornire la prova del rilascio del fondo, occupato all’esito della prima dichiarazione di pubblica utilità, e la mancata effettiva presa di possesso a seguito della seconda dichiarazione.
Ordinanza|| n. 11428. Occupazione destinata alla realizzazione di un’opera pubblica e la redazione del verbale di immissione in possesso
Data udienza 10 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ O PUBBLICO INTERESSE – INDENNITA’
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13550-2022 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
CITTA’ METROPOLITANA REGGIO CALABRIA;
– intimata –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dalla consigliera Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
1. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
2.Occorre dare atto, per meglio comprendere la vicenda, che con ricorso depositato il 3 ottobre 2016 gli odierni ricorrenti avevano prospettato che la provincia di Reggio Calabria aveva sottoposto a espropriazione per pubblica utilita’ delle aree di loro proprieta’, site nel comune di Palmi e distinte al N. C.T. al foglio di mappa (OMISSIS) particelle (OMISSIS), ai fini della realizzazione di un eliporto a servizio della limitrofa caserma dei vigili del fuoco.
3.I medesimi deducevano non avere ritenuto congrua la misura dell’indennita’ proposta in complessivi Euro 22.800 per la particella (OMISSIS) ed in Euro 2.000 per la particella (OMISSIS) e neppure avevano ritenuto congrua la quantificazione della indennita’ provvisoria, cosicche’ non si era dato corso al perfezionamento della cessione volontaria dei medesimi cespiti.
4. Evidenziavano altresi’ che non avevano ricevuto piu’ alcuna comunicazione fino a che avevano appreso della pubblicazione sull’albo pretorio del Comune di Palmi, in data 2 settembre 2016, della comunicazione a mezzo della quale si portava a conoscenza degli interessati l’avvenuto deposito della relazione della C.P.E., con contestuale comunicazione della facolta’ di accesso a tale documento presso il competente ufficio.
5. Assumevano ancora, che l’area espropriata costituiva una quota parte di una piu’ consistente proprieta’ che, a ragione dell’esproprio, era stata privata di buona parte di fronte strada e, dunque, di facile accesso alla via pubblica.
6. Tanto premesso chiedevano che venisse determinata l’esatta indennita’ dovuta in conformita’ ai dettami dell’articolo 32 Testo Unico Espropriazione, tenendo conto dell’integrazione nel tessuto urbano, nella misura indicata prudentemente in Euro 50 mq oltre quanto spettante per occupazione e riduzione del valore della proprieta’ limitrofa, interessi di mora e rivalutazione, con effetto dalla data della apprensione del bene.
7. La corte d’appello osservava che per quanto concerne l’indennita’ di espropriazione, essendo pacificamente non emesso il decreto di esproprio, la domanda andava dichiarata improcedibile.
8. Per quanto relativo all’indennita’ di occupazione, la corte osservava la necessita’ di procedere alla valutazione di quella che sarebbe stata l’indennita’ di espropriazione nel caso di effettivo intervento del relativo decreto, atteso che il criterio normativo per la liquidazione dell’indennita’ di occupazione e’ fissato, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 50, comma 1, in proporzione a quanto dovuto nel caso di esproprio dell’area.
9. Cio’ posto e richiamando le risultanze della disposta ctu, la corte territoriale ha osservato che la realizzazione dell’opera pubblica si e’ sviluppata in due fasi: la prima, iniziata con la delibera n. 175 del 26 aprile 2002, con cui la provincia aveva approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un capannone da adibire a ricovero mezzi di protezione civile e aveva emesso decreto di occupazione di urgenza a seguito del quale era stata occupata una porzione della particella catastale (OMISSIS) avente la superficie complessiva di mq 1.183,12. La seconda fase era iniziata con Delib. 6 ottobre 2014, n. 1982 con cui era stata dichiarata, per la seconda volta, la pubblica utilita’ dell’opera, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articoli 12 e 13 con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dal quale erano decorsi, secondo la rilevazione del ctu, i 5 anni di occupazione legittima, entro i quali la pubblica amministrazione avrebbe dovuto emettere il decreto definitivo di esproprio per la realizzazione dell’eliporto.
10. In questa seconda fase, oltre a quella gia’ occupata, era stata oggetto di occupazione un’ulteriore superficie, di proprieta’ della medesima ditta, facente parte della particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del NCT del Comune di Palmi.
11. Cosi’ descritto lo svolgimento degli atti che aveva interessato le aree in oggetto, ai fini del riconoscimento dell’indennita’ di occupazione si poteva prendere in considerazione, ad avviso della corte di merito, solo il primo periodo decorrente dal 25 giugno 2002 data del verbale di immissione in possesso da parte dei funzionari provinciali, al 25 giugno 2007, nel corso del quale non era intervenuto il decreto di espropriazione con conseguente perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilita’ ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 13, comma 4.
12. In altri termini la corte d’appello ha ritenuto che nulla poteva, invece, essere riconosciuto per la fase successiva al decreto del 6 ottobre 2014, dal momento che non era stato provato dalla parte procedente, che detto decreto era stato seguito dalla concreta occupazione dei terreni non essendo in atti un verbale di immissione in possesso o altro atto equipollente, necessario ai fini della prova incombente sul proprietario opponente.
13. La corte d’appello ha altresi’ aggiunto che non poteva farsi applicazione del principio di non contestazione in ordine alla suddetta circostanza stante la contumacia della parte resistente.
14.Conseguentemente, l’indennita’ di occupazione riconoscibile era solo relativa al periodo intercorso fra il 25 giugno 2002 ed il 25 giugno 2007.
15. Quanto alla determinazione della suddetta indennita’ la corte d’appello ha ritenuto corretta la qualificazione del terreno come di natura agricola sulla base della certificazione urbanistica rilasciata dal Comune di Palmi, non ritenendo rilevanti rispetto al periodo considerato dal 25 giugno 2002 al 25 giugno 2007, i provvedimenti quali il decreto del 2008 con cui era stato approvato un piano di recupero urbano che rendeva edificabile i terreni.
16. Cio’ in quanto l’inclusione degli stessi nel piano di recupero urbano risalente al 27 agosto 2008 era intervenuto quando l’occupazione legittima era gia’ cessata.
17. Pertanto, determinato il valore agricolo effettivo ed applicate le maggiorazioni di cui alla ctu, nonche’ il metodo sintetico comparativo sulla base del valore unitario di 8,40 Euro/mq. l’indennita’ di esproprio e’ stato determinata in Euro 9.938,20 e, conseguentemente, quella di occupazione temporanea ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 50 in 4.140,92.
18. Da ultimo la corte d’appello ha respinto la domanda, avanzata dai ricorrenti nelle note scritte, avente ad oggetto la liquidazione dell’occupazione illegittima, protrattasi oltre il termine quinquennale della dichiarazione di pubblica utilita’, trattandosi di domanda non proposta nel ricorso e comunque di natura risarcitoria diversa da quella indennitaria per causa petendi e per petitum.
19. La cassazione della predetta ordinanza, resa il 19/11/2021 e’ chiesta da (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
20. Non ha svolto attivita’ difensiva l’intimata Citta’ metropolitana di Reggio Calabria.
CONSIDERATO
che:
21. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 112 c.p.c. per ultrapetizione in punto di deduzione del rilascio del terreno per la prima e la seconda dichiarazione di pubblica utilita’.
21.1. Assumono i ricorrenti che l’ordinanza impugnata, dopo avere affermato che sulla stessa area di proprieta’ di parte ricorrente si erano susseguite due dichiarazioni di pubblica utilita’, nessuna delle quali sfociata in un decreto di esproprio, aveva erroneamente ritenuto che rispetto ad esse era risultata provata l’intervenuta immissione in possesso solo relativamente al periodo di vigenza della prima dichiarazione di pubblica utilita’. In particolare si censura l’assunto secondo il quale la parte ricorrente era onerata della prova dell’ulteriore immissione in possesso e non lo aveva assolto.
21.2. Cosi’ opinando, ad avviso di parte ricorrente, la corte di merito aveva presupposto la deduzione dell’interruzione del possesso da parte dell’ente procedente e il rilascio dell’area a seguito della perenzione dell’efficacia della prima dichiarazione di pubblica utilita’ circostanze queste che non erano state allegate dalla provincia di Reggio Calabria che invece era rimasta contumace. L’aver ritenuto tale implicita eccezione configurava percio’ un vizio di ultra petizione ravvisabile nella statuizione del giudice del merito.
22. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c.) si deduce l’erronea statuizione della corte per avere il giudice del merito ritenuto che gravasse sulla parte attrice la prova negativa della non interruzione dell’occupazione.
23. I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
23.1. In tema di occupazione destinata alla realizzazione di un’opera pubblica, la redazione del verbale di immissione in possesso in favore dell’ente espropriante, in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che la P.A., beneficiaria dell’occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata dell’immobile e, nel contempo, esonera il proprietario espropriato dall’onere di provare l’avvenuto spossessamento, sicche’, una volta accertata l’immissione in possesso dei terreni oggetto della dichiarazione di pubblica utilita’, qualora l’immobile sia restituito prima dell’esaurimento temporale del periodo autorizzato, grava sull’Amministrazione la prova di avere provveduto alla sua restituzione (cfr. Cass. 7248/2014).
23.2. Cio’ premesso, a fronte dell’emissione di una seconda dichiarazione di pubblica utilita’, successiva ad un primo impossessamento del bene attestato dal verbale di immissione in possesso, non puo’ ritenersi “presunto” l’avvenuto rilascio alla scadenza della prima dichiarazione di pubblica utilita’, dovendo la P.A., che contesta il diritto all’indennita’ per l’occupazione effettuata, fornire la prova del rilascio del fondo, occupato all’esito della prima dichiarazione di pubblica utilita’, e la mancata effettiva presa di possesso a seguito della seconda dichiarazione di pubblica utilita’ (in tale prospettiva si veda Cass. 23505/2010).
23.3. Al contrario, nel caso in esame, la corte ha ritenuto di presumere il rilascio del terreno occupato a seguito della prima dichiarazione di pubblica utilita’ senza che cio’ sia stato eccepito da alcuno in giudizio e nonostante l’allegata circostanza della prosecuzione dell’occupazione del terreno degli odierni ricorrenti ed, addirittura, della estensione della porzione occupata.
24.L’ordinanza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio alla corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
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