Obbligo dell’appaltatore di verificare la bontà del progetto

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|25 marzo 2022| n. 9733.

Obbligo dell’appaltatore di verificare la bontà del progetto.

In tema di appalto, l’appaltatore, anche laddove egli si attenga alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il committente predisponga il progetto e fornisca indicazioni sulla relativa realizzazione, può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera se, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, ometta di segnalare eventuali carenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto, mentre va esente da responsabilità laddove il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l’appaltatore stesso ridotto a mero “nudus minister”, cioè passivo strumento nelle mani del primo, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico

Sentenza|25 marzo 2022| n. 9733. Obbligo dell’appaltatore di verificare la bontà del progetto

Data udienza 23 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Lodo – Appalto – Applicazione dell’art. 829 comma 3 cpc modificato dalla Legge n. 40/2006 per i procedimenti post 2006 – Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 6148/2012 – Nullità del lodo ex art. 829 cpc – Presupposti – Specificità delle censure – Obbligo dell’appaltatore di verificare la bontà del progetto – Dissenso dell’appaltatore in caso di istruzioni impartite dal committente ed obbligo ad eseguirle – Riduzione come nudus minister dell’appaltatore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20496/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4081/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte, Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che chiede il rigetto del ricorso.

Obbligo dell’appaltatore di verificare la bontà del progetto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 4081/2015 de 7/7/2015 la Corte d’appello di Roma ha accolto parzialmente l’impugnazione principale promossa da (OMISSIS) SRL (di seguito, (OMISSIS)) nei confronti di (OMISSIS) SPA (di seguito, (OMISSIS)) in relazione al lodo reso tra le parti in data 30/11/2007, all’esito del giudizio arbitrale promosso da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) con atto notificato il 21/1/2005 in merito al contratto di appalto intercorso tra le parti, in risposta al quale (OMISSIS) promosse altro giudizio arbitrale con atto notificato il 3/2/2005, cio’ in virtu’ della clausola compromissoria contenuta nell’articolo 18 del contratto di appalto stipulato in data 23/6/2000 e dell’articolo 8 dell’atto aggiuntivo del 4/10/2002, ulteriormente chiarita e precisata con la scrittura privata del 10/2/2005.
Segnatamente, la Corte di appello ha parzialmente accolto l’impugnazione di (OMISSIS) e respinto quella di (OMISSIS); ha annullato il lodo per quanto di ragione per violazione delle norme di diritto e ha deciso in sede rescissoria, condannando (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 1.381.570,11, con interessi al tasso convenzionale dell’8% fino al soddisfo e con modalita’ e decorrenza indicate nel lodo, provvedendo altresi’ alla ripartizione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi corroborati da memoria; (OMISSIS) ha resistito con controricorso e memoria.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Obbligo dell’appaltatore di verificare la bontà del progetto

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 161, 829 ed 830 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La ricorrente (OMISSIS) censura la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha considerato correttamente proposta l’impugnazione del lodo ai sensi degli articoli 829 e 830 c.p.c., come vigenti nella pregressa formulazione, pur essendo stati formulati i motivi, erroneamente, alla luce delle novita’ introdotte dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.
1.2. Il motivo e’ infondato.
1.3. Effettivamente, come premesso dalla ricorrente, il Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 27, comma 4, stabilisce, con chiarezza, che l’articolo 829 c.p.c., nel suo nuovo testo, si applica “ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato e’ stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore” (Cass. n. 21205/2013; Cass. n. 2400/2012; Cass. n. 19075/2015).
Orbene, l’originario testo dell’articolo 829 c.p.c., comma 2, applicabile al caso di specie, prevedeva che, salvo deroghe convenzionali, i lodi arbitrali fossero sempre impugnabili per violazione di norme di diritto sostanziali; mentre nel suo nuovo testo, introdotto dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 24; l’articolo 829 c.p.c., comma 3, prevede, all’opposto, che l’impugnazione dei lodi arbitrali per violazione di norme di diritto sostanziali e’ ammessa solo “se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”.
Fino alla riforma dell’arbitrato del 2006 il lodo arbitrale rituale era quindi impugnabile, oltre che per i motivi processuali di cui al vecchio testo dell’articolo 829 c.p.c., anche per violazione di legge (sostanziale), salvo che la convenzione arbitrale non avesse disposto diversamente; pertanto, nel silenzio della convenzione, il lodo era sempre impugnabile per violazione di norme di diritto.

 

Obbligo dell’appaltatore di verificare la bontà del progetto

 

Come osservato anche dal Procuratore generale, nel caso di specie la Corte di appello ha rilevato, compiutamente argomentando, che l’erroneo richiamo formale, nell’intestazione dei motivi, a disposizioni mutate a seguito della riforma di cui al Decreto Legislativo n. 40 del 2006, non ha determinato alcuna nullita’ dell’impugnazione sotto il profilo dell’indeterminatezza o intellegibilita’ della stessa, da riferirsi alla precedente formulazione dell’articolo 829 c.p.c., sulla scorta della chiara esposizione delle ragioni di impugnazione contenute nei singoli motivi, a prescindere dalla correttezza o meno del richiamo, nell’intestazione, alle disposizioni applicabili al caso di specie a seguito delle modifiche introdotte con il Decreto Legislativo n. 40 del 2006, senza che sia ipotizzabile alcuna decisione al di fuori delle domane proposte.
Invero, fermo il principio secondo il quale “Nel giudizio di impugnazione per nullita’ del lodo arbitrale trova applicazione la regola della specificita’ della formulazione dei motivi (prescritta per il ricorso per cassazione), in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola puo’ consentire al giudice ed alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilita’ stabiliti dall’articolo 829 c.p.c.” (Cass. n. 6194/1996; Cass. n. 11917/1998; in tema, Cass. n. 12165/2000), cio’ non significa che sia assolutamente necessario che l’impugnazione contenga l’indicazione specifica delle disposizioni di legge in tesi violate (Cass. n. 5370/1997), ma e’ necessario che dal complesso del ricorso risulti quale sia stata la norma (o regola giuridica) violata dagli arbitri, anche se priva della sua (esatta) denominazione, ovvero il principio di diritto che si assume violato, il cui onere di identificazione compete a colui che impugna il lodo arbitrale (Cass. n. 5358/1999; Cass. n. 3383/2004; Cass. n. 6931/2004).
Inoltre, la proposizione della critica alla decisione arbitrale deve seguire il principio della formalizzazione dei motivi specifici di impugnazione, contenuti nell’atto introduttivo, con la conseguenza che il giudice non puo’ prendere in esame altro rispetto a quello che, correttamente, e’ stato contenuto dell’atto introduttivo dell’impugnazione (Cass. n. 12165/2000).

 

Obbligo dell’appaltatore di verificare la bontà del progetto

 

Infine, va ricordato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 17931/2013, intervenendo per risolvere un contrasto di orientamenti, ha stabilito che l’errata indicazione di una norma nell’intestazione del motivo di ricorso per cassazione non e’ causa di inammissibilita’ dell’impugnazione, purche’ nel contesto della censura il vizio da denunciare emerga inequivocabilmente.
Alla luce degli enunciati principi va ravvisata l’infondatezza della censura.
2.1. Con il secondo motivo, concernente l’accoglimento parziale del secondo motivo di impugnazione proposto da (OMISSIS), si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto dell’articolo 1176 c.c., comma 2 e articolo 1655 c.c., nonche’ in relazione agli articoli 829 e 830 c.p.c.; la violazione e/o falsa applicazione degli agli articoli 115 e 166 c.p.c. e articolo 2967 c.c.; l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).
In particolare, viene censurata sotto molteplici profili la sentenza laddove ha riconosciuto l’esclusiva responsabilita’ dell’appaltatore anche per le carenze progettuali ascrivibili alla committente.
2.2. Il motivo e’ infondato, laddove deduce violazioni di legge ed inammissibile per la parte in cui prospetta un vizio motivazionale.
2.3. Questa Corte ha gia’ avuto occasione di chiarire che “L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, e’ obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bonta’ del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, puo’ andare esente da responsabilita’ soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore e’ tenuto, a titolo di responsabilita’ contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, ne’ l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (si veda Cass. n. 8016/12; Cass. 23594/17, Cass. n. 777/2020; Cass. n. 23665/2016).
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’, “Nel cosiddetto appalto “a regia”, il controllo esercitato dal committente sull’esecuzione dei lavori esula dai normali poteri di verifica ed e’ cosi’ penetrante da privare l’appaltatore di ogni margine di autonomia, riducendolo a strumento passivo dell’iniziativa del committente, si’ da giustificarne l’esonero da responsabilita” per difetti dell’opera, una volta provato che abbia assunto il ruolo di “nudus minister” del committente.” (Cass. n. 29864/2019; Cass. n. 4364/2008; Cass. n. 2752/2005; Cass. n. 18371/2004;: ne consegue che l’appaltatore, anche laddove egli si attenga alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il committente predispone il progetto e fornisce indicazioni sulla relativa realizzazione, puo’ comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera se, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnala eventuali carenze ed errori, giacche’ la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto, mentre va esente da responsabilita’ laddove il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l’appaltatore stesso ridotto a mero nudus minister, cioe’ passivo strumento nelle mani del primo, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilita’ di iniziativa o vaglio critico (Cass. n. 1981/2016; Cass. n. 12995/2006; Cass. n. 3462/2007; Cass. n. 7515/2005)

 

Obbligo dell’appaltatore di verificare la bontà del progetto

 

L’impugnata sentenza non incorre, quindi, nel vizio di violazione di legge denunciato nel secondo mezzo di impugnazione, in quanto il potere di ingerenza esercitato dalla societa’ committente mediante la consegna di un progetto e la successiva e continua opera di integrazione, puntualizzazione e variazione dello stesso non e’ sufficiente per ritenere l’appaltatore sollevato dall’obbligazione di rilevare e segnalare l’inadeguatezza del progetto-tipo e, quindi, dalla responsabilita’ per i vizi dell’opera.
La Corte d’appello ha correttamente applicato gli anzidetti principi al caso di specie, avendo considerato che gli arbitri, incontestata l’esistenza di vizi nell’esecuzione dell’opera prodottisi a causa di carenze dell’impostazione progettuale a carico della committente, avevano accertato che l’impresa appaltatrice aveva fatto propri i progetti accettandoli, senza manifestare il proprio dissenso rispetto al progetto-tipo ed alle successive variazioni, e piu’ in generale, a fronte dell’insussistenza, nella specie, delle circostanze indicate nei menzionati precedenti della Corte quali necessario presupposto della qualificazione di nudus minister.
2.4. Va, quindi, rilevata l’inammissibilita’ della censura relativa al presunto omesso esame di un fatto decisivo.
Invero, l’istante non ha articolato la censura confrontandosi con la previsione della tipologia di vizio contemplata dalla norma. Infatti il ricorrente, quando denunci l’omesso esame di un fatto decisivo, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. n. 8053-8054/2014; Cass. n. 21439/2015; Cass. n. 13716/2016; Cass. n. 24830/2017).
E’ quindi inammissibile, nel caso di specie, l’invocazione del vizio motivazionale per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti, di elaborati peritali, censura che di fatto si risolve in una lamentela per una motivazione non corretta.
2.5. Quanto alla censura relativa al fatto che la Corte d’appello, in sede rescissoria, avrebbe dovuto quantificare il danno procedendo al riesame motivato delle prove alla luce della decisione assunta, senza potersi limitare a conteggiare le somme dovute sulla scorta delle corrispondenti voci quantificate nel corso del giudizio arbitrale, con conseguente violazione dell’articolo 829 c.p.c., va detto che la Corte ha rettamente proceduto a tale operazione una volta ravvisata la fondatezza della pretesa, avendo rilevato che la quantificazione della somma necessaria all’eliminazione dei difetti e delle carenze dell’opera non era stata oggetto di specifica contestazione in sede di impugnazione del lodo arbitrale, circostanza rimasta incontestata.
3.1. Con il terzo motivo si censura la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui, nel riformare il lodo al punto 2 del dispositivo, ha riconosciuto gli interessi al tasso convenzionale annuo dell’8% sulla somma liquidata di cui sopra, per violazione di norme di diritto in relazione all’articolo 2909 c.c. e articolo 324 c.p.c., nonche’ in relazione all’articolo 112 c.p.c., articoli 829 e 830 c.p.c..
Secondo la ricorrente la Corte avrebbe deciso ultra petita in assenza di un’espressa domanda da parte di (OMISSIS) volta a conseguire, non solo la somma richiesta, ma il ristoro dell’intero danno subito comprensivo degli accessori, domanda che non poteva desumersi per implicito; avrebbe, altresi’, violato il giudicato interno formatosi a seguito del rigetto della domanda relativa agli interessi da parte degli arbitri, non impugnato da (OMISSIS).
3.2. Il motivo e’ infondato.
3.3. Come evidenziato dalla Corte di appello, (OMISSIS) aveva chiesto gia’ davanti agli arbitri la corresponsione degli interessi convenzionali su tutte le somme a qualsiasi titolo eventualmente liquidate (quesito n. 13) ed a questo quesito il Collegio arbitrale aveva dato risposta positiva (punto 9 del dispositivo del lodo, trascritto in sentenza, fol. 9); ne consegue che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, e’ proprio sul riconoscimento della debenza degli interessi convenzionali nella misura pattuita, affermato nel lodo arbitrale, che si e’ formato il giudicato, non essendo stata tale statuizione oggetto di specifica impugnazione dinanzi alla Corte d’appello e non si ravvisa alcuna pronuncia ultra petita.
4.1. Con il quarto motivo la ricorrente (OMISSIS) censura la sentenza nella parte in cui la Corte d’appello ha rilevato l’omessa motivazione del lodo arbitrale in relazione alla sussistenza del presupposto dell’esecuzione a regola d’arte dell’opera ai fini della corresponsione del compenso forfettario finale in favore di essa appaltatrice, riconosciutole dal Collegio arbitrale; al tal fine deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 1355 e 1367 c.c..
4.2. Il motivo e’ infondato.
4.3. La Corte d’appello ha accolto l’impugnazione di (OMISSIS) avendo considerato che il motivo era attinente all’interpretazione dell’articolo 6 dell’atto aggiunto al contratto,, che detto articolo prevedeva due presupposti per il pagamento del compenso finale segnatamente, il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dell’opera e l’esecuzione dell’opera a regola d’arte -, che gli arbitri avevano del tutto omesso la motivazione con riferimento al secondo requisito, “ossia l’esecuzione dell’opera a regola d’arte da parte della societa’ appaltatrice” (fol. 22 della sent. imp.) ed ha dichiarato la nullita’ del lodo, sul punto, ai sensi dell’articolo 829 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla mancanza del requisito dell’esposizione sommaria dei motivi.

 

Obbligo dell’appaltatore di verificare la bontà del progetto

Dalla lettura del passo della motivazione del lodo (trascritto in ricorso, fol. 118) si evince chiaramente che gli arbitri hanno si’ motivato, ma, con esclusivo riferimento al primo dei presupposti, il rispetto dei termini. Cio’ e’ reso evidente dal tenore letterale della motivazione in cui si ricollega tale statuizione alla disamina delle richieste inerenti la penale, “disapplicata, ritenendo che l’impresa abbia operato nel rispetto dei termini imposti dalla committenza.
Ne discende la correttezza della decisione assunta dalla Corte d’appello in relazione all’omessa motivazione sul secondo presupposto.
5.1. Con il quinto motivo si deduce la nullita’ della sentenza per contrasto con gli articoli 112 e 132 c.p.c., assumendo che nel dispositivo, ove si legge “Respinge il settimo quesito proposto da (OMISSIS) SPA” non vi sarebbe alcuna specifica statuizione sull’appello incidentale proposto da essa ricorrente in merito al rigetto del terzo quesito da parte del collegio arbitrale, e cio’ nonostante nella parte motiva della decisione della Corte di appello siano state, comunque, espresse le motivazioni a sostegno del presunto rigetto.
5.2. Il motivo e’ infondato.
5.3. Il dispositivo contiene il rigetto dell’unico motivo di impugnazione incidentale proposto in appello dalla ricorrente, sulle cui ragioni la Corte di appello si e’ diffusamente espressa nella sentenza impugnata che contiene un’esaustiva argomentazione sulle ragioni del rigetto del motivo di impugnazione (fol. 22/23), circostanza incontestata, e, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, non vi e’ alcuna obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.
Per costante orientamento della Corte la sentenza va letta alla luce sia del dispositivo che della motivazione, tanto che, ad esempio, l’interpretazione del giudicato non puo’ limitarsi al solo esame del dispositivo della sentenza, ma lo stesso deve essere integrato dalla motivazione, coniugando quanto sinteticamente espresso nel decisum con il percorso logico-giuridico effettuato dal giudice per addivenire alla statuizione finale.
Inoltre, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e quanto dichiarato in motivazione che determina la nullita’ della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneita’ del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass. n. 26074/2018; Cass. n. 26077/2015) correggibile ai sensi degli articoli 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attivita’ di specificazione o di interpretazione della sentenza (Cass. n. 668/2019; Cass. n. 15321/2012).
Nel caso di specie, come rileva la stessa ricorrente, l’unico motivo di impugnazione riguardava la declaratoria di inammissibilita’ del terzo quesito posto da (OMISSIS) agli arbitri (punto 5 del dispositivo del lodo, trascritto a fol. 8 della sent. imp.) e la relativa statuizione, nella parte motiva dalla sentenza impugnata, ha riguardato proprio detto quesito: l’erronea formulazione del dispositivo della sentenza laddove si riferisce al settimo quesito, invece che al terzo – e’ da ascrivere a mero errore materiale che non determina alcuna obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.
6.1. Con il sesto motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato il ricorso incidentale avente ad oggetto il terzo quesito proposto davanti agli arbitri, con il quale era stato chiesto il riconoscimento, in accoglimento della riserva n. 3, dei danni e maggiori oneri subiti a causa dell’anomalo andamento dei lavori.
La ricorrente deduce la violazione dell’articolo 1362 c.c., con riferimento agli articoli 24 e 25 del Capitolato speciale d’appalto (di seguito, CSA) allegato al contratto e del Regio Decreto n. 350 del 1895, articoli 53 e segg., con riferimento sempre all’articolo 25 del CSA. Sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato il canone d’interpretazione letterale del contratto e considerato applicabile la normativa pubblicistica non prevista dalla regolamentazione negoziale.
6.2. Il motivo e’ infondato.
6.3. La decisione della Corte d’appello sulla impugnazione del lodo per violazione delle norme di legge in tema d’interpretazione dei contratti puo’ essere censurata con ricorso per cassazione per vizi propri della sentenza medesima e non per vizi del lodo, spettando al giudice di legittimita’ verificare soltanto che la Corte d’appello abbia esaminato la questione interpretativa e abbia dato motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata (Cass. n. 15086/2012; Cass. n. 2201/2007).
Nel caso di specie, come rettamente sottolineato dalla Corte d’appello – che ha reputato inammissibile la doglianza l’impugnazione non afferiva alla violazione dei canoni interpretativi, nemmeno specificamente indicati, quanto piuttosto a sostenere una diversa interpretazione dell’articolo 24 del CSA rispetto a quella fornita dagli arbitri, partendo da una diversa qualificazione della riserva esaminata, da ricondurre non gia’ nella situazione di cui al punto 4) dell’articolo 24, comma 2 del CSA, come deciso dagli arbitri, bensi’ tra le riserve sul conto finale, da proporre nei quindici giorni successivi allo stesso.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 18.000,00, oltre Euro 200,00, per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari’ a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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