Obbligazione risarcitoria nell’occupazione illegittima

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 19 marzo 2020, n. 7466.

La massima estrapolata:

In tema di adempimento dell’obbligazione risarcitoria nell’occupazione illegittima, posto che il relativo credito è di valore, come tale soggetto a rivalutazione da considerarsi rilevante fino alla data della liquidazione (“taxatio”), il danno da ritardo, ove esistente, comprende la liquidazione degli interessi sul credito espresso in moneta all’epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno ovvero, per identità di risultato, sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all’epoca dell’illecito.

Ordinanza 19 marzo 2020, n. 7466

Data udienza 28 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Espropriazione per pubblico interesse (o utilita’) – Occupazione temporanea e d’urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) – Risarcimento del danno occupazione illegittima – Risarcimento del danno da ritardo – Liquidazione – Modalità – Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8664/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), quale tutore di (OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e sul ricorso successivo:
Comune di Angri, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente successivo –
contro
(OMISSIS), quale tutore di (OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza non definitiva n. 359/12 e la sentenza definitiva n. 24/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositate il 29/3/2012 e il 13/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2020 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale PATRONE IGNAZIO che ha chiesto che la Corte voglia disporre la rimessione del ricorso alla pubblica udienza.

RILEVATO

che:
con atto del 18-12-1995 (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), deceduta il (OMISSIS) e in vita usufruttuaria di un agrumeto sito in (OMISSIS), catastalmente rappresentato al f. (OMISSIS), particolo (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS) e (OMISSIS), occupato in base a decreti del comune di (OMISSIS) col fine di realizzare prefabbricati per attrezzature sportive, convenivano avanti al tribunale di Nocera Inferiore il comune e i (OMISSIS) onde ottenere il risarcimento del danno occorso al diritto di usufrutto per la irreversibile trasformazione del fondo, con pagamento delle maturate indennita’, essendo l’occupazione legittima scaduta il (OMISSIS) senza decreto di esproprio;
il comune si costituiva replicando, per quanto interessa, che la “accessione invertita” si era verificata dopo la morte dell’usufruttuaria;
con autonoma citazione del 20-1-1998 (OMISSIS), rappresentato dal tutore avv. (OMISSIS), proponeva a sua volta la domanda di danni e di indennita’ da occupazione legittima sia relativamente al fondo in questione, anche in relazione al deprezzamento di una residua porzione, sia per un altro fondo, distinto alla particolo (OMISSIS), egualmente occupato dal comune e irreversibilmente trasformato;
le cause venivano riunite dal tribunale e istruite con prove documentali e mediante c.t.u., alle quali seguiva un supplemento; volontariamente interveniva (OMISSIS), proponendo domande analoghe a quella del fratello per la parte di sua spettanza;
il tribunale:
(a) con sentenza non definitiva n. 939 del 2006, dichiarava inammissibile per tardivita’ l’intervento di (OMISSIS) e le domande da questi spiegate, e inammissibili altresi’ le domande di pagamento delle indennita’ di occupazione legittima dagli altri proposte per il periodo anteriore alla L. n. 80 del 1984; rigettava la domanda di (OMISSIS) di pagamento dell’indennita’ per il periodo successivo e per il deprezzamento della residua parte del fondo; assumeva statuizioni dichiarative in ordine alla responsabilita’ del comune per i danni arrecati al fondo e al diritto di usufrutto di (OMISSIS) – dopodiche’:
(b) con sentenza definitiva n. 129 del 2008, in correlazione alle anteriori statuizioni dichiarative, condannava il comune di (OMISSIS) a pagare agli eredi (OMISSIS), da un lato, e ad (OMISSIS), dall’altro, le somme ritenute di giustizia;
contro le sentenze, anche a scioglimento della riserva formulata rispetto alla non definitiva, era proposto gravame da parte dei fratelli (OMISSIS) nonche’, in via incidentale, da parte del comune di (OMISSIS) e degli eredi (OMISSIS);
la corte d’appello di Salerno:
(aa) con la sentenza non definitiva n. 359 del 2012 dichiarava inammissibile l’appello di (OMISSIS) e accoglieva parzialmente le doglianze del fratello (OMISSIS) e del comune di (OMISSIS), specificamente dichiarando che l’acquisizione del bene in proprieta’ del comune era intervenuta il 31-10-2002 in danno esclusivamente di proprietari, atteso che il diritto di usufrutto di (OMISSIS) si era gia’ estinto per morte di costei il (OMISSIS); (bb) quindi, disposta una nuova c.t.u., con la sentenza definitiva n. 24 del 2015 condannava il comune a pagare ad (OMISSIS) l’equivalente monetario parametrato al valore di mercato del bene ablato, per i diritti di 1/2, con rivalutazione e interessi, e accoglieva sia l’appello del comune quanto a (OMISSIS), sia l’appello di (OMISSIS) e del comune quanto agli eredi (OMISSIS), compensando le relative spese;
avverso entrambe le sentenze hanno proposto un primo ricorso gli eredi (OMISSIS), articolando tre motivi;
in questo ricorso si e’ costituito (OMISSIS), come rappresentato, resistendo con controricorso; ha poi proposto separato ricorso anche il comune di (OMISSIS), articolando in tutto cinque motivi, tre contro la sentenza non definitiva e due contro la definitiva;
anche in tal caso (OMISSIS) ha replicato con controricorso; (OMISSIS) non ha svolto difese;
gli eredi (OMISSIS) hanno depositato una memoria.

CONSIDERATO

che:
I. – i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’articolo 335 c.p.c. e per primo va esaminato quello degli eredi (OMISSIS), giacche’ il ricorso proposto dal comune di (OMISSIS), in quanto successivo, assume rilievo di ricorso incidentale;
II. – a scopo di chiarificazione la Corte intende precisare che la flessione nominale utilizzata sia nelle sentenze impugnate, sia nei ricorsi hinc et inde proposti non corrisponde piu’ alla sostanza dei concetti che invece rilevano quanto alle fattispecie di occupazione divenuta illegittima per infruttuoso decorso dei relativi termini senza emanazione del decreto di esproprio;
giova rammentare che in questa materia la giurisprudenza si e’ nel tempo progressivamente assestata nell’affermazione conforme a noti principi enunciati anche dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo – secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, e tanto comporta che l’illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l’irreversibile trasformazione del suo fondo per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilita’, all’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione, sicche’ il privato ha sempre il diritto di chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente (v. specificamente Cass. Sez. U n. 735-15); ne segue che l’occupazione o la manipolazione del bene immobile, allorche’ il decreto di esproprio non sia stato emesso (o sia stato annullato), integra (sempre) un illecito di natura permanente, che in linea di principio da’ luogo a una pretesa risarcitoria avente per oggetto i danni per il periodo non coperto dall’eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilita’ ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero sino al momento della domanda di risarcimento per equivalente che egli puo’ esperire, in alternativa, abdicando alla proprieta’ del bene stesso;
cio’ sta a significare che la perdita della proprieta’ non avviene, in simili casi, per “accessione invertita” (come un tempo si diceva e come ancora si assume nei provvedimenti qui impugnati e negli stessi ricorsi), sebbene – e giustappunto – per abdicazione, associata alla proposizione della domanda di risarcimento del danno per equivalente; la quale domanda peraltro – e codesta ulteriore puntualizzazione specificamente rileva nel caso concreto – e’ caratterizzata da cio’: che nel giudizio relativo al risarcimento del danno per occupazione illegittima la perdita del diritto di proprieta’, determinata dalla realizzazione dell’opera pubblica non seguita dall’emissione del decreto di espropriazione, costituisce una condizione dell’azione (v. Cass. n. 17992-14), e come tale, secondo i consueti principi di diritto processuale, puo’ sopravvenire in corso di causa;
le premesse in iure consentono di esaminare con maggior compiutezza le censure consegnate ai motivi di ricorso;
III. – ora gli eredi (OMISSIS) deducono, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 324 e 329 c.p.c., articolo 2909 c.c., nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso, in ordine alla questione della data della “accessione invertita”, sostenendo che nell’individuare la data suddetta al 31-10-2002 la corte d’appello avrebbe travalicato il limite del gravame, poiche’ l’appellante (OMISSIS) si era limitato a invocare, ai fini dell’individuazione della data di accessione, le proroghe di legge intervenute col fine di coprire le occupazioni anteriori alla L. n. 219 del 1981, anche illegittime;
il motivo e’ infondato;
i ricorrenti (pag. 16 del ricorso) ammettono che gli appellanti (OMISSIS) avevano sostenuto “che in virtu’ delle ricordate proroghe la detta accessione sarebbe intervenuta non gia’ il 24-4-83 ma alla data del 30-10-02, ovvero subordinatamente al 31-12-92”; ne consegue che la questione dell’epoca di insorgenza del fenomeno di “accessione invertita” era certamente compresa nell’ambito della devoluzione, e nella relativa valutazione la corte d’appello non era affatto condizionata dall’argomentazione sostenuta dagli appellanti;
devesi da questo punto di vista rammentare che l’appello possiede effetto devolutivo pieno; tenuto conto della sua permanente natura di revisio prioris instantiae, esso mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Sez. U n. 27199-17), e come impugnazione sostitutiva devolve al giudice superiore i punti della decisione investiti dai motivi di gravame, conferendo, limitatamente a questi punti, un potere di riesame esattamente eguale a quello che aveva il primo giudice (v. per tutte Cass. n. 8929-05);
pertanto, una volta devoluta, la questione dell’epoca della “accessione” (per rimanere sul termine utilizzato in sentenza) poteva essere affrontata dal giudice d’appello con autonoma potesta’ valutativa, a prescindere dall’argomentazione sostenuta dalla parte;
IV. – col secondo mezzo i ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione di varie norme (della L. n. 80 del 1984, del Decreto Legge n. 1 del 1987 e Decreto Legge n. 8 del 1987, della L. n. 341 del 1995, del Decreto Legge n. 48 del 1986, del Decreto Legge n. 474 del 1998, del Decreto Legislativo n. 354 del 1999, del Decreto Legge n. 390 del 2001 e della L. n. 144 del 2001) e dei principi in tema di “accessione invertita” in presenza di proroghe sopravvenute, oltre che ancora l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza quanto all’affermato calcolo del biennio di validita’ dell’occupazione d’urgenza; tale biennio, computato in base alla sentenza dalla data di occupazione finalizzata all’esproprio (15-5-1981), si sarebbe dovuto far decorrere, invece, dal 4 e 5-3-1981, date nelle quali il fondo era stato occupato in conseguenza del decreto sindacale di requisizione, con conseguente irrilevanza delle proroghe disposte per legge poiche’ venute in essere quando il periodo di legittima occupazione era decorso e si era gia’ determinata l’irreversibile trasformazione dell’area;
V. – il motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato;
la corte d’appello ha dato atto che il sindaco del comune di (OMISSIS) aveva disposto la requisizione dell’area a seguito del sisma del 23-11-1980; cio’ aveva fatto con ordinanza del 6-1-1981 per consentire l’installazione dei ricoveri di emergenza degli sfollati; a tale decreto era stata data effettiva esecuzione nei giorni indicati dai ricorrenti (4 e 5-3-1981);
la questione della presa di possesso nel contesto del distinto procedimento di requisizione non interessa pero’ ai fini di causa, dal momento che la requisizione concretizza un titolo provvisorio e distinto rispetto a quello finalizzato all’esproprio; cosa che questa Corte ha in diverse occasioni chiarito anche a proposito dell’operativita’ della L. n. 80 del 1984 sulle occupazioni d’urgenza attuate a seguito del sisma del 1980 nelle regioni Basilicata e Campania;
e’ stato difatti messo in evidenza che la legge suddetta, articolo 6, ha introdotto una disciplina innovativa rispetto al passato, comportando la trasformazione funzionale del titolo in forza del quale le aree siano state provvisoriamente requisite, e mutando quindi la requisizione in uso temporaneo in occupazione preordinata all’espropriazione;
ai comuni e’ stata in tal modo riconosciuta la possibilita’ di espropriare le aree originariamente occupate per un uso temporaneo, ma senza escludere che l’acquisizione delle aree dovesse realizzarsi attraverso un formale procedimento di espropriazione in tutti i casi in cui non si fosse gia’ verificata l’acquisizione del bene a titolo originario per la sua – come appunto allora si diceva – avvenuta irreversibile trasformazione a seguito dell’esecuzione dell’opera pubblica prevista; e difatti, ove l’attivita’ svolta sul suolo requisito non ne abbia comportato l’irreversibile trasformazione (nel qual caso il risarcimento del danno sarebbe peraltro dovuto dall’Amministrazione centrale: v. Cass. n. 3217-12), il comune e’ obbligato a corrispondere l’indennita’ di occupazione legittima per il periodo successivo all’avvenuta trasformazione della requisizione in occupazione, nonche’ alla restituzione e riduzione in pristino del suolo rimasto inutilizzato dopo la scadenza del termine dell’occupazione (v. Cass. n. 22529-11, Cass. n. 11715-10);
VI. – nel caso concreto quel che maggiormente rileva e’ che, all’atto del mutamento funzionale del titolo, avvenuto in base ad autonoma determinazione dello stesso comune di (OMISSIS) il 24-4-1981, non risulta che si fosse gia’ verificata una manipolazione del fondo a tipo di irreversibile trasformazione; invero l’impugnata sentenza ha stabilito che, dopo il provvedimento di requisizione e prima della trasformazione, era appunto intervento il decreto sindacale del 24-4-1981 che, richiamata un’anteriore ordinanza del commissario straordinario per le zone terremotate, aveva dichiarato la pubblica utilita’ dell’area a fini espropriativi e autorizzato quindi l’occupazione dei fondi al detto titolo per la durata di due anni, prorogabili fino a cinque;
la proroga era poi stata disposta con decreto sindacale del 9-5-1983 e, in sequenza, coi provvedimenti conseguenti alla L. n. 80 del 1984;
e’ giuridicamente corretta, allora, l’inferenza che il biennio di validita’ dell’occupazione d’urgenza dovesse essere calcolato dalla data di esecuzione di quel decreto, coincisa con la presa di possesso in data 15-5-1981; in particolare non puo’ seguirsi l’assunto di parte ricorrente secondo il quale il dies a quo di efficacia del biennio suddetto andasse rapportato alla data del decreto 23-4-1981;
che il fenomeno allora indicato come di “accessione” si fosse verificato prima della proroga di cui al decreto del maggio 1983 sostanzia la riproposizione della tesi gia’ rigettata nella scrutinata decisione; vale a dire della tesi che l’occupazione eseguita il 155-1983 fosse “in continuita’ diretta con quella eseguita in data 4/5-3-81”; cosa che non solo contrasta con quanto accertato (in fatto) dal giudice del merito, ma integra un assunto non giustificabile giuridicamente, giustappunto tenendo da conto la differenza funzionale che caratterizza la misura (temporanea e provvisoria) di requisizione e quella di successiva occupazione, che rinviene la propria ratio nel procedimento preordinato all’espropriazione;
VII. – resta cosi’ intangibile in questa sede l’affermazione della sentenza non definitiva della corte d’appello di Salerno secondo la quale l’occupazione era ancora validamente in corso alla data del decreto di proroga emesso dal sindaco del comune di Angri il 9-5-1983, per cui le successive norme di proroga, dettagliatamente indicate in sentenza, erano intervenute durante il periodo di occupazione legittima;
da qui la correttezza della conclusione infine ritenuta, per quanto da correggere sul piano della motivazione in iure ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c., in coerenza con quanto precisato al superiore punto II;
in sostanza, la domanda di risarcimento per equivalente era stata proposta nell’anno 1995, ma l’irreversibile (illecita) trasformazione, per i fini della correlata abdicazione della proprieta’, poteva dirsi verificata solo nell’anno 2002, alla scadenza infruttuosa (senza cioe’ emanazione del decreto di esproprio) del periodo di occupazione legittima; e quindi nell’anno 2002 si era concretizzato il fatto – rilevante alla stregua di condizione dell’azione abdicativa – determinativo della perdita della proprieta’;
VIII. – il terzo motivo – col quale si censura la sentenza nell’ulteriore affermazione in ordine all’essersi l’usufrutto estinto prima della nominata “accessione” (violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. e articolo 112 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso) – resta assorbito;
IX. – va esaminato a questo punto il ricorso del comune di Angri, il quale impugna la sentenza non definitiva della corte d’appello di Salerno con tre motivi e impugna poi la sentenza definitiva con ulteriori due motivi;
X. – il ricorso contro la sentenza non definitiva e’ infondato; col primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme dianzi citate in tema di proroga legislativa dei termini dell’occupazione, poiche’ la corte territoriale, sulla base dei fatti accertati dal primo giudice e non contestati, avrebbe dovuto confermare l’avvenuta realizzata occupazione acquisitiva al 23-4-1983, con inefficacia sia della proroga biennale di cui al decreto sindacale del 9-5-1983 sia di quelle successive;
col secondo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione della L. n. 80 del 1984, articolo 6 poiche’ il fatto acquisitivo doveva ritenersi gia’ perfezionato in un momento antecedente all’entrata in vigore della legge medesima;
col terzo motivo infine, deducendo la violazione e falsa applicazione dei principi di diritto in tema di occupazione acquisitiva e il vizio di motivazione, si censura la sentenza per contrasto tra la parte motiva e il dispositivo a proposito della data (ancora una volta) di “accessione invertita” (indicata nel 3010-2002) e di quella determinativa del valore di mercato del bene (indicata invece nel 30-10-2001); si denunzia inoltre che la natura istantanea dell’illecito avrebbe dovuto comunque portare a determinare la valutazione dell’area alla data del 23-4-1983, di irreversibile trasformazione;
e’ sufficiente osservare che i primi due motivi replicano sostanzialmente la tesi degli eredi (OMISSIS), e come tali sono assorbiti dalle considerazioni svolte a proposito del ricorso principale; la tesi che ne costituisce oggetto e’ oltre tutto in contrasto con la stessa primaria allegazione del comune di (OMISSIS) nel giudizio di merito, atteso che dalla sentenza risulta che lo stesso comune, fin dalla costituzione in giudizio dinanzi al tribunale di Nocera Inferiore, aveva dedotto che la “accessione invertita” si era verificata dopo la morte dell’usufruttuaria;
il terzo motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato;
il contrasto tra dispositivo e motivazione non sussiste, chiaro essendo l’errore materiale (della seconda parte) del dispositivo: la data di stima (per errore materiale indicata nel 30-10-2001) devesi intendere come riferita a quella (30-10-2002) correttamente specificata sia in motivazione, sia nella prima parte del dispositivo medesimo; e del resto in tal senso la statuizione e’ stata interpretata anche dalla sentenza definitiva;
la tesi per cui la natura dell’illecito avrebbe dovuto comportare la valutazione del bene al 23-4-1983 non ha fondamento, poiche’ la corte d’appello ha accertato che l’occupazione, in forza delle rilevate proroghe, era divenuta illegittima solo nel maggio 2002, allorche’ era scaduto il periodo di occupazione legittima senza adozione del decreto di esproprio;
XI. – diverso discorso va fatto quanto all’impugnazione formulata avverso la sentenza definitiva;
XII. – col primo mezzo il comune censura la sentenza suddetta per violazione o falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, articoli 39 e 40 e per vizio di motivazione, poiche’ non sarebbe stata correttamente valutata la c.t.u. in relazione ai pertinenti e circostanziati rilievi del c.t. di parte a proposito del valore venale dell’area;
questo motivo e’ inammissibile perche’ integra una critica di merito;
la corte d’appello ha liquidato la somma spettante in coerenza con la stima svolta dal c.t.u.;
il comune lamenta che non si sia tenuto conto dei rilievi del proprio consulente di parte, ma nel ricorso sono riportate esclusivamente le dette critiche, non anche invece le specifiche motivazioni della c.t.u., e si apprende che le critiche afferivano a una semplice diversa definizione del valore del fondo sulla base di valori medi di mercato ritenuti piu’ adeguati;
in tal guisa la censura non puo’ trovare ingresso neppure sul versante del vizio di motivazione;
difatti la sentenza non definitiva e’ stata pubblicata il 13-1-2015, sicche’ la censura di vizio di motivazione sarebbe per essa declinabile solo come omesso esame di fatti storici, principali o secondaria, decisivi la cui considerazioni risultasse omessa (v. Cass. Sez. U n. 8053-14);
nel caso concreto non sono stati specificati fatti di tal genere vale a dire veri e propri “fatti storici” che il giudice d’appello avrebbe omesso di valutare – tali non potendo considerarsi i semplici diversi apprezzamenti di valore del c.t. di parte;
XIII. – col secondo motivo il comune censura la sentenza definitiva per violazione e falsa applicazione degli articoli 1219, 1223, 1224, 1282, 1283 e 2043 c.c. e per vizio di motivazione a proposito dell’avvenuto riconoscimento di rivalutazione e interessi legali dal 1-7-2012 e sino alla data di deposito della sentenza, poiche’ la corte d’appello avrebbe operato un arricchimento a favore del soggetto leso riconoscendo “dal 1 luglio 2012 e fino alla data di deposito della sentenza (..) l’ulteriore rivalutazione monetaria e gli interessi proprio su quegli stessi importi risarcitori quantificati dal c.t.u. alla data del 30 giugno 2012 e gia’ comprensivi di detti accessori”;
questo motivo e’ fondato nel senso che segue;
XIV. – la sentenza ha postulato la necessita’ di operare l’ulteriore rivalutazione e l’ulteriore computo degli interessi sulla sorte indicata dal c.t.u. in moneta corrispondente alla data della eseguita stima (30-6-2012);
ha svolto in proposito la seguente considerazione: “avendo riguardo al tempo decorso, per motivi di superiore incarico assunto dal consigliere gia’ designato, spettano all’appellante e sino alla presente data gli ulteriori benefici della rivalutazione monetaria e degli interessi legali”;
l’affermazione – gia’ poco pertinente nel riferimento alla presunta causa del decorso del tempo – integra un errore di diritto a proposito della sommatoria di rivalutazione e interessi; il credito da risarcimento del danno e’ credito di valore, e come tale e’ sottratto al principio nominalistico e soggetto a rivalutazione monetaria;
la rivalutazione deve considerarsi rilevante fino alla data della liquidazione (cd. taxatio), perche’ la natura del credito implica un aggiornamento del valore stimato in termini monetari attuali (al tempo della decisione);
alla sorte rivalutata non possono aggiungersi gli interessi legali se non in funzione del danno da ritardo determinativo del lucro cessante, altrimenti si determinerebbe la locupletazione del danneggiato;
ne consegue che il danno da ritardo, che nella specie la corte d’appello con la dianzi riportata telegrafica motivazione ha ritenuto di dover apprezzare, puo’ – ove esistente – esser liquidato con la tecnica degli interessi, ma non sulla somma originaria ovvero su quella rivalutata al momento della liquidazione, sebbene sulla somma originaria rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. U n. 1712-95, Cass. n. 2780-97, Cass. n. 5054-09, Cass. n. 3931-10), ovvero per identita’ di risultato, come pur in qualche caso si e’ detto, sulla semisomma (e cioe’ la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all’epoca dell’illecito (v. Cass. n. 21396-14);
XV. – in conclusione, quindi, il ricorso principale va rigettato, mentre il ricorso incidentale del comune di (OMISSIS) va accolto limitatamente al secondo motivo speso contro la sentenza definitiva; la causa deve essere con cio’ rinviata alla corte d’appello di Salerno affinche’, in diversa composizione, uniformandosi al principio di diritto esposto, rinnovi l’esame della domanda risarcitoria quanto all’eventuale liquidazione del sopra detto danno da ritardo;
la corte d’appello – in relazione al rapporto processuale ancora pendente – provvedera’ anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimita’;
attesa la complessita’ dei sottostanti profili di diritto, meritano di essere invece compensate le spese del giudizio di cassazione quanto al rapporto processuale definito col rigetto del ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso (principale) degli eredi (OMISSIS) e compensa le spese quanto al rapporto processuale afferente; rigetta il ricorso (incidentale) proposto dal comune di Angri contro la sentenza non definitiva nonche’ il primo motivo del ricorso medesimo relativamente alla sentenza definitiva; accoglie il secondo motivo di tale ricorso, cassa la sentenza definitiva in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Salerno.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso da essi proposto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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