Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 19063.
Obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano ed interessi compensativi
L’obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l’evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta “iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. – rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi “compensativi” non attiene all’applicazione dell’art. 1284 c.c., bensì dell’art. 1223 c.c. ed eventualmente dell’art. 1226 c.c. – ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell’art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all’effettivo ristoro del danno subito).
Sentenza|| n. 19063. Obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano ed interessi compensativi
Data udienza 3 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità sanitaria – Intervento chirurgico – Risarcimento del danno – Somma capitale – Saggio di interessi legali – Debito di valore – Reintegra del patrimonio del creditore danneggiato – Somma che equivale al danno subito – Ristoro della mancata disponibilità della somma nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione – Interessi compensativi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco rel. Consiglie –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 31887/2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AZIENDA ULSS EUGANEA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2334/2017 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA depositata il 5/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3/04/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
Obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano ed interessi compensativi
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 5/5/2020, la Corte d’appello di Venezia, per quel che ancora rileva in questa sede, in accoglimento dell’appello proposto dall’Azienda ULSS (OMISSIS) Euganea e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, pur confermando la condanna della struttura sanitaria appellante, pronunciata dal primo giudice, al risarcimento dei danni subiti da (OMISSIS) in conseguenza dell’intervento chirurgico dallo stesso subito per mano del personale sanitario della struttura originariamente convenuta (nella stessa misura capitale gia’ liquidata dal giudice di primo grado), ha tuttavia determinato il saggio degli interessi dovuti su tale somma capitale – non gia’ ai sensi dell’articolo 1284 c.c., comma 4 (ossia sulla base del saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come disposto dal primo giudice), bensi’ – nell’eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno, ai sensi dell’articolo 1284 c.c., comma 1.
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, con riguardo alla materia del risarcimento del danno, la norma prevista dall’articolo 1284 c.c., comma 4, non potesse trovare applicazione, dovendosene ritenere limitata l’operativita’ al solo caso del ritardato adempimento nella materia delle transazioni commerciali.
3. Avverso la sentenza del giudice d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione.
4. L’Azienda ULSS (OMISSIS) Euganea resiste con controricorso.
5. Condotto all’esame della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 12581/22 del 20 aprile 2022, il ricorso e’ stato rinviato a nuovo ruolo, affinche’ ne fosse fissata la discussione alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile.
6. Con ordinanza interlocutoria n. 36935/22 del 16 dicembre 2022, la causa e’ stata nuovamente rinviata a nuovo ruolo per impedimento del relatore.
7. Entrambe le parti hanno depositato memoria in vista dell’adunanza della Sesta Sezione Civile del 12/1/2022 e dell’udienza del 16/12/2022.
8. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, invocando il rigetto del ricorso.
9. (OMISSIS) ha depositato ulteriore memoria.
Obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano ed interessi compensativi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione dell’articolo 1284 c.c., comma 4 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’inapplicabilita’ del saggio degli interessi legali (nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali) alla materia del risarcimento dei danni da responsabilita’ medica anche dal momento della proposizione della domanda giudiziale, in contrasto con quanto previsto dal tenore letterale della norma codicistica invocata, nella parte in cui limita il richiamo alla materia delle transazioni commerciali al solo scopo di fornire un mero criterio di determinazione degli interessi legali da applicare a partire dal momento di proposizione della domanda senza estendere il riferimento ai contenuti dell’intera legge speciale; e cio’, tanto piu’ nel caso di specie, relativo a un’obbligazione d’indole contrattuale trasformatasi (a seguito della liquidazione del risarcimento) da debito di valore in debito di valuta, con la conseguente applicabilita’ degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, ivi compresi gli interessi.
2. Il motivo e’ infondato.
3. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, l’obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore che dev’essere liquidato tenendo conto non solo dell’esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilita’ della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione; pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi c.d. “compensativi”, la determinazione dei quali non e’ pero’ automatica, ne’ presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 22607 del 08/11/2016, Rv. 642965 – 01).
4. Da tali premesse deriva che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall’articolo 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale e’ emanata la pronuncia giudiziale finale (v. Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020, Rv. 659951 – 02).
5. Con specifico riferimento alla doglianza avanzata dall’odierno ricorrente, varra’ ribadire come l’obbligazione risarcitoria costituisca un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilita’ della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l’evento lesivo e la liquidazione; ed occorrera’ altresi’ sottolineare come la relativa determinazione non sia in nessun modo automatica, ne’ presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 36878 del 26/11/2021, Rv. 663090 – 01).
6. Coerentemente a tali premesse, l’articolo 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (Decreto Legislativo n. 231 del 2002), dopo aver stabilito che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per (i) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 – 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023).
7. Tutte le volte, infatti, in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi âEuroËœcompensativi’ a preferenza di un altro non attiene piu’ all’applicazione dell’articolo 1284 c.c., bensi’ all’applicazione dell’articolo 1223 c.c. (ed eventualmente dell’articolo 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare l’entita’ del danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell’articolo 1226 c.c., ai criteri equitativi ritenuti piu’ adeguati.
8. Nel caso di specie, la corte territoriale, nel liquidare gli interessi “compensativi” quale componente costitutiva del danno rivendicato dall’odierno ricorrente, ha ritenuto di applicare il parametro rappresentato dall’eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali per ogni anno, ai sensi dell’articolo 1284 c.c., comma 1.
9. Laddove l’odierno ricorrente avesse ritenuto di contestare l’individuazione di detto parametro ai fini della liquidazione degli interessi compensativi, avrebbe dovuto censurare la decisione del giudice d’appello evidenziando le ragioni della pretesa (eventuale) erroneita’ della scelta del parametro privilegiato, rispetto alla possibile valorizzazione di un diverso saggio degli interessi compensativi in ipotesi piu’ adeguato all’entita’ effettiva del danno subito a seguito della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell’evento dannoso; oppure (avrebbe dovuto) argomentare l’eventuale avvenuta dimostrazione, in corso di causa, di aver sofferto un danno patrimoniale di maggiore entita’.
10. Al contrario, la censura avanzata dal (OMISSIS) nei confronti della sentenza d’appello sul presupposto (non gia’ delle ragioni appena indicate, fondate sulla errata considerazione dell’entita’ concreta del danno subito, bensi’) della pretesa erroneita’ della mancata applicazione dell’articolo 1284 c.c., imposta dalla legge, anche a seguito dell’avvenuta trasformazione dell’obbligazione risarcitoria in obbligazione di valuta (a seguito della liquidazione del danno), nel porsi in totale contrasto con i principi sin qui richiamati, dev’essere radicalmente disattesa.
11. Sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza della censura esaminata, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore dell’azienda sanitaria controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
12. Dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply