Obbligazione contratta dal condominio nell’interesse di tutti i partecipanti

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 20282.

Obbligazione contratta dal condominio nell’interesse di tutti i partecipanti

In caso di obbligazione contratta dal condominio nell’interesse di tutti i partecipanti (nella specie, relativa al pagamento delle spettanze dell’amministratore), alla quale abbia fatto seguito la condanna del condominio al pagamento delle stesse, il singolo condòmino non è legittimato ad impugnare la relativa decisione, trattandosi di obbligazione funzionale al soddisfacimento delle esigenze collettive della comunità condominiale, strutturate sulla base di un interesse plurimo e solo mediatamente individuale, senza alcuna correlazione immediata con l’interesse esclusivo di uno o più condòmini, con la conseguenza che la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all’amministratore nominato dall’assemblea, ai sensi dell’art. 1131 c.c.

Sentenza|| n. 20282. Obbligazione contratta dal condominio nell’interesse di tutti i partecipanti

Data udienza  5 luglio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: COMUNIONE E CONDOMINIO – CONDOMINIO – AMMINISTRATORE

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