Codice di Giustizia Sportiva
TITOLO I
NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO
CAPO I
PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO
Art. 1 – Ambito di applicazione del Codice
1. Il presente Codice regola l’ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate (indicate d’ora in poi Federazioni).
2. Il presente Codice regola altresì l’ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni nonché i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport istituita presso il Coni.
3. Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza.
4. Il presente Codice non si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l’applicazione delle corrispondenti sanzioni.
Art. 2 – Principi del processo sportivo
1. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
CAPO II
ORGANI DI GIUSTIZIA
Art. 3 – Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti
1. Sono organi di giustizia presso la Federazione:
a) Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello;
b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all’atto dell’accettazione dell’incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l’indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l’adozione delle misure di competenza.
4. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un’altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
6. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 4.
7. Al fine di conseguire risparmi di gestione, due o più Federazioni, d’intesa tra loro, possono costituire organi di giustizia e procure comuni ovvero avvalersi della Corte federale di appello anche per l’esercizio delle funzioni della Corte sportiva di appello.
Art. 4 – Attribuzioni
1.È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dagli Statuti e dai regolamenti federali. 3. Gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali.
Art. 5 – Commissione federale di garanzia
1. La Commissione federale di garanzia, tutela l’autonomia e l’indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti – salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione e ferma l’assenza di conflitti d’interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale – tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. In alternativa alla costituzione della Commissione federale, la Federazione può decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all’art. 13 ter Statuto del Coni.
3. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;
b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;
c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall’incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
4. La Federazione può applicare la procedura di cui al comma 3, lett. a), anche per la nomina del Giudice sportivo nazionale e dei componenti della Corte sportiva di appello.
CAPO III
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Art. 6 – Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia
1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo.
2. L’azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale.
Art. 7 – Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia
1. Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l’accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia.
2. Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni.
Art. 8 – Ufficio del gratuito patrocinio
1. Al fine di garantire l’accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione può istituire l’Ufficio del gratuito patrocinio o avvalersi dell’apposito Ufficio istituito presso il Coni.
2. I regolamenti di giustizia federali definiscono le condizioni per l’ammissione al patrocinio gratuito nonché il funzionamento del relativo ufficio assicurando l’indipendenza degli avvocati che vi sono addetti. Il Consiglio federale stabilisce altresì le risorse all’uopo dedicate, anche destinandovi le somme derivanti dal versamento dei contributi per l’accesso ai servizi di giustizia.
CAPO IV
NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO
Art. 9 – Poteri degli organi di giustizia
1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 2.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell’udienza, anche disponendo l’eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.
Art. 10 – Condanna alle spese per lite temeraria
1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell’altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinar, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.
Art. 11 – Comunicazioni
1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell’affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell’organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l’impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni sono sempre pubblicate nel sito internet del Coni.
Art. 12 – Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione
1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all’iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.
Codice di Giustizia Sportiva
TITOLO II
GIUDICI SPORTIVI
CAPO I
NOMINA E COMPETENZA
Art. 13 – Istituzione
1. Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali e Corte sportiva di appello.
Art. 14 – Competenza dei Giudici sportivi
1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.
Art. 15 – Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali
1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
2. I Giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate con delibera del Consiglio federale, in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva.
Art. 16 – Nomina del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali
1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È in facoltà del Consiglio federale determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.
4. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
5. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso ricorso alla Corte sportiva di appello entro il termine comunque non superiore a cinque giorni stabilita da ogni Federazione, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.
Art. 17 – Nomina nella Corte sportiva di appello e composizione della stessa
1. I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti della Federazione.
2. I componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della rispettiva disciplina sportiva, ciascun Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
3. È in facoltà del Consiglio federale di articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
4. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
5. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. 6. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni non oltre dieci giorni dalla pubblicazione.
CAPO II
PROCEDIMENTI
Art. 18 – Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi territoriali
1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
a) d’ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale.
Art. 19 – Istanza degli interessati
1. L’istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine stabilito da ogni Federazione e, in difetto, di tre giorni dal compimento dell’evento; essa contiene l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L’istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine stabilito da ogni Federazione e, comunque, non superiore a sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l’istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.
Art. 20 – Fissazione della data di decisione
1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine stabilito da ogni Federazione e comunque senza ritardo.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell’istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.
Art. 21 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati
1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.
Art. 22 – Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali
1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.
Art. 23 – Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello
1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro un termine perentorio stabilito dalla Federazione e, in difetto, di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata, salvo l’adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l’udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell’udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l’intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell’atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell’istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l’inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte sportiva di appello, adottata entro il termine stabilito da ogni Federazione e comunque senza ritardo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.
TITOLO III
GIUDICI FEDERALI
CAPO I
NOMINA E COMPETENZA
Art. 24 – Istituzione
1. Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
Art. 25 – Competenza dei Giudici federali
1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.
Art. 26 – Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi
1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, o eletti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) notai;
e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
4. È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale federale e la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre o cinque componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
CAPO II
PROCEDIMENTI
Art. 27 – Avvio del procedimento
1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
a) con atto di deferimento del procuratore federale;
b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale.
2. Salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.
Art. 28 – Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento
1. Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l’applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. L’accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.
3. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell’incolpato.
4. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall’ordinamento federale.
Art. 29 – Fissazione dell’udienza a seguito di atto di deferimento
1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l’udienza di discussione e comunica all’incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal regolamento della Federazione la data dell’udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell’organo di giustizia e l’incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l’abbreviazione del termine. L’abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all’incolpato l’esercizio effettivo del diritto di difesa.
Art. 30 – Ricorso della parte interessata
1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
b) l’esposizione dei fatti;
c) l’indicazione dell’oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
d) l’indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
e) l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.
Art. 31 – Ricorso per l’annullamento delle deliberazioni
1. Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L’esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 30, comma 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell’atto.
Art. 32 – Fissazione dell’udienza a seguito di ricorso
1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l’udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell’udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l’udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l’abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l’esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d’ufficio, in un solo procedimento.
Art. 33 – Domanda cautelare
1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l’emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all’uopo stabilito.
2. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d’ufficio.
3. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
Art. 34 – Intervento del terzo
1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale.
2. L’atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l’atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell’interesse che lo giustifica.
Art. 35 – Svolgimento dell’udienza e decisione del Tribunale federale
1. L‘udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l’udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L’applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall’organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell’udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l’incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell’udienza viene redatto sintetico verbale.
6. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.
Art. 36 – Assunzione delle prove
1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L’elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Art. 37 – Giudizio innanzi alla Corte federale di appello
1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d’udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l’udienza di discussione, la sospensione dell’esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All’udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l’eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l’impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l’udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d’ufficio, può rinnovare l’assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata con atto sottoscritto da ciascuno dei componenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 35 e 36.
7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l’esigenza dell’esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest’ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l’esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l’eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. Ciascuna Federazione può anche prevedere che il collegio condanni il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.
Art. 38 – Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi
1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l’azione penale, ovvero l’incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l’azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall’azione penale relativa al medesimo fatto;
b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato, e per tutto il tempo necessario;
c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore;
d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L’estinzione del giudizio disciplinare estingue l’azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L’azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo.
9. La disposizione di cui al comma 8 si applica, in quanto compatibile, presso gli organi di giustizia sportiva di ciascuna Federazione, la quale non abbia appositamente stabilito termini inferiori.
Art. 39 – Efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari
1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a
dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonoma dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L’efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell’incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull’istanza di verificazione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all’autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all’incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria.
Codice di Giustizia Sportiva
TITOLO IV
PROCURATORE FEDERALE
CAPO I
NOMINA E FUNZIONI
Art. 40 – Composizione dell’Ufficio del Procuratore federale
1. Presso ogni Federazione è costituito l’ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della rispettiva Federazione.
2. L’ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di uno o più Sostituti Procuratori.
3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato dallo Statuto federale.
4. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. I Procuratori Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
6. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
7. Il Procuratore federale, i Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
8. I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale in caso d’impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite da ciascuna Federazione nei rispettivi regolamenti di giustizia.
Art. 41 – Nomina dei componenti dell’Ufficio del Procuratore federale
1. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore federale aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall’art. 26, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell’ordine, anche a riposo.
2. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall’art. 26, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell’ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell’ordinamento sportivo.
Art. 42- Articolazioni territoriali
1. È in facoltà di ogni Federazione articolare l’ufficio del Procuratore federale in Sezioni territoriali. Lo Statuto stabilisce i criteri di riparto e le altre modalità di gestione dei procedimenti.
Art. 43 – Attribuzioni del Procuratore federale
1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l’atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l’addetto all’Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. Lo Statuto della Federazione assicura l’indipendenza del Procuratore federale e dei relativi Sostituti e garantisce che il Procuratore federale e i Sostituti in nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l’esercizio dell’azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
CAPO II
AZIONE DISCIPLINARE
Art. 44 – Azione del procuratore federale
1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di ciascuna Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
2. L’archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio ovvero l’illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l’autore.
3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore federale, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l’azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione.
Art. 45 – Prescrizione dell’azione
1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Codice.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L’esercizio dell’azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 44, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell’ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all’ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l’esercizio dell’azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell’ordinamento sportivo.
Art. 46 – Astensione
1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L’autorizzazione all’astensione è data dal Procuratore generale dello sport.
Art. 47 – Svolgimento delle indagini
1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall’ art. 53, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine previsto da ciascuna Federazione e comunque non superiore a quaranta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell’art. 44, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all’archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l’archiviazione con determinazione succintamente motivata. 5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l’identità.
Art. 48 – Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione
1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l’applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. L’accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall’ordinamento federale.
CAPO III
RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI
Art. 49 – Rapporti con l’Autorità giudiziaria
1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l’Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l’Autorità giudiziaria competente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l’Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l’acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
Art. 50 – Rapporti con la Procura Antidoping del Coni
1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l’ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l’illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all’ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l’intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.
Codice di Giustizia Sportiva
TITOLO V
PROCURA GENERALE DELLO SPORT
Art. 51 – Attribuzioni della Procura generale dello sport
1. Il Procuratore generale dello sport e i Procuratori nazionali dello sport, sotto la sorveglianza del primo, costituiscono la Procura generale dello sport a norma dell’art. 12 ter dello Statuto del Coni.
2. Alla Procura generale dello sport è preposto il Procuratore generale dello sport, che designa, secondo modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 8 dell’art. 12 ter dello Statuto del Coni, uno o più procuratori nazionali dello sport per l’esercizio delle funzioni relative al singolo affare.
3. Il Procuratore generale dello sport dirige la Procura generale dello sport e cura che i procuratori nazionali che la compongono operino per la migliore realizzazione delle iniziative di competenza e il più efficiente impiego dei mezzi e delle risorse disponibili al fine di assicurare che l’Ufficio svolga unitariamente i suoi compiti.
4. La Procura generale dello sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all’iscrizione nel registro di cui all’art. 53 del presente Codice.
5. La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell’attività di indagine e può riunire i Procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
6. La Procura generale dello sport può disporre, per atto motivato sottoscritto dal Procuratore generale, l’avocazione nei casi previsti dall’art. 12 ter dello Statuto del Coni. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del procuratore federale non appare misura adeguata ovvero della concreta omissione che espone a pregiudizio la concludenza dell’azione disciplinare o, infine, delle circostanze la cui gravità e concordanza fanno escludere la ragionevolezza dell’intendimento di procedere all’archiviazione.
7. L’avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali l’affare può essere avocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.
8. Degli atti compiuti presso la Procura generale dello sport e delle attività comunque compiute è assicurata idonea documentazione, anche soltanto informatica, a cura degli ausiliari che assistono il Procuratore generale ovvero i procuratori nazionali dello sport. Della conservazione degli atti e della documentazione risponde direttamente il Procuratore generale dello sport. Il Regolamento di cui al comma 8 dell’art. 12 ter dello Statuto del Coni stabilisce i casi in cui la documentazione deve essere analitica e non sintetica; negli stessi casi la formazione del processo verbale può essere sostituita da altre forme di registrazione dell’atto o dell’attività.
Art. 52 – Applicazioni di procuratori nazionali dello sport in casi particolari
1. In tutti i casi in cui è disposta l’avocazione il Procuratore generale dello sport applica un Procuratore nazionale dello sport alla Procura federale per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta. L’applicazione, limitatamente al procedimento al quale si riferisce, determina il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini e, in ogni caso, legittima l’esercizio di poteri corrispondenti a quelli del Procuratore federale sostituito. Il Procuratore nazionale dello sport in applicazione rimane soggetto nei confronti della Procura generale dello sport, in quanto compatibili, ai doveri del Procuratore federale sostituito. L’applicazione, nei casi in cui è disposta l’avocazione di cui al presente comma, si intende cessata quando il procedimento o il processo viene definito in sede federale.
2. L’applicazione può essere altresì disposta, su richiesta del Procuratore federale interessato, quando sussistono protratte vacanze di organico ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali che, anche per la particolare complessità di determinati affari o per l’ esigenza di assicurare che il loro trattamento sia eseguito a cura di persona dotata di specifiche esperienze e competenze professionali, possano compromettere l’ utile esercizio dell’azione disciplinare. In tali casi, l’applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il Procuratore federale e il Procuratore nazionale dello sport in applicazione.
3. Le funzioni del Procuratore nazionale dello sport applicato alla Procura federale sono compatibili con l’esercizio delle funzioni proprie dell’appartenenza alla Procura generale dello sport, in relazione alle quali l’applicato rimane soggetto ai soli doveri dell’ufficio di appartenenza. Il Procuratore nazionale dello sport applicato non può essere supplito né sostituito che da altro per la cui applicazione valgono le forme e i termini della relativa disciplina.
Art. 53 – Registri dei procedimenti
1. Presso la Procura generale dello sport è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale. Il registro si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l’apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell’art. 12 ter dello Statuto del Coni, relativamente a: a) relazioni periodiche inviate dal Procuratore federale; b) notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore federale; c) comunicazioni di avvio dell’azione disciplinare del Procuratore federale; d) determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore federale; e) istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore federale.
2. Presso la Procura generale dello sport è altresì istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale delle altre notizie di illecito comunque acquisite.
3. Il Regolamento di cui al comma 8 dell’art. 12 ter dello Statuto del Coni può istituire presso la Procura generale dello sport altri registri.
4. Ogni registro deve essere formato in modo da dare costantemente piena prova dell’autore e della data dell’iscrizione o dell’annotazione nonché degli altri elementi essenziali al raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto. Il Procuratore generale dello sport cura che il registro risulti integro e le registrazioni intangibili. Egli deve procurarne il costante aggiornamento, assicurando specificamente che il compimento degli atti e delle attività relative a ciascun procedimento risulti immediatamente accessibile.
5. Il Regolamento di cui al comma 8 dell’art. 12 ter dello Statuto del Coni determina le modalità di esercizio dei diritti degli interessati nonché delle comunicazioni consentite; in ogni caso, i dati raccolti nei registri sono trattati in conformità della disciplina del trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
TITOLO VI
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
CAPO I
NOMINA E COMPETENZA
Art. 54 – Competenza
1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.
3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il Coni. In tali casi il giudizio può essere anche di merito e in unico grado.
4. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge altresì le funzioni consultive di cui al comma 5 dell’art. 12 bis dello Statuto del Coni. In tal caso, la relativa istanza è proposta dal Coni o, suo tramite, dalle Federazioni.
Art. 55 – Componenti del Collegio di Garanzia dello Sport
1. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono nominati, tra i soggetti di cui al comma 6 dell’art. 12 bis dello Statuto del Coni, secondo la procedura stabilita al comma 7 del medesimo articolo.
2. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza e svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ciascuno di essi, all’atto dell’accettazione dell’incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di coniugio, né di parentela o affinità fino al terzo grado, con alcun componente della Giunta e del Consiglio del Coni, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Il Presidenti e i componenti si astengono dal singolo giudizio laddove versino in una delle condizioni di cui all’art. 3, comma 3, del presente Codice.
Art. 56 – Organizzazione fondamentale del Collegio di Garanzia
1. Il Collegio di Garanzia dello Sport si articola in quattro sezioni giudicanti e una sezione consultiva; a ciascuna di esse è preposto un Presidente di sezione. Ogni pronuncia è assunta dal Collegio della sezione, invariabilmente composto da cinque membri.
2. Nei limiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12 bis dello Statuto del Coni, alle sezioni giudicanti sono rispettivamente assegnate le controversie inerenti a:
a) questioni tecnico sportive;
b) questioni disciplinari;
c) questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento;
d) questioni meramente patrimoniali.
3. Alla Sezione consultiva, oltre all’adozione di pareri su richiesta del Coni e, per suo tramite, delle Federazioni, anche in relazione all’interpretazione delle disposizioni di cui al presente codice, spetta pronunciarsi su eventuali istanze di ricusazione dei componenti del Collegio di Garanzia.
4. E’ istituito, nell’ambito del Collegio di Garanzia dello Sport, l’organo denominato Sezioni unite del Collegio di Garanzia, costituito dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, che lo presiede, e dai Presidenti delle Sezioni giudicanti.
5. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, anche su proposta del Presidente di una Sezione, può stabilire che una determinata controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa riveste, debba essere decisa dalle Sezioni unite.
Art. 57 – Sede e compiti dei Presidenti
1. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha sede presso il Coni ed è coadiuvato da un segretario designato dal Coni. Composizione e funzioni dell’ufficio di segreteria sono disciplinati nel regolamento di cui al comma 8 dell’art. 12 bis dello Statuto del Coni.
2. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport:
a) stabilisce, a inizio di ciascuna stagione sportiva, il numero dei collegi per ogni Sezione giudicante;
b) stabilisce, a inizio di ciascuna stagione sportiva, la composizione di ciascuna delle Sezioni nominando il relativo Presidente;
c) assegna ciascuna controversia alla sezione di competenza ovvero alle Sezioni unite.
3. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal più anziano tra i Presidenti delle sezioni giudicanti.
4. Il Presidente della Sezione alla quale è assegnata la controversia designa il giudice relatore, se non creda di procedere egli stesso.
CAPO II
PROCEDIMENTI
Art. 58 – Disposizioni generali
1. La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura.
2. Il regolamento di cui al comma 8 dell’art. 12 bis dello Statuto del Coni determina i requisiti per avvalersi del gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio.
3. Il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso.
Art. 59 – Instaurazione del giudizio
1. Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
2. Il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell’udienza, è in ogni caso trasmesso, a cura della Segreteria del Collegio:
a) alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria;
b) alla Procura Generale dello Sport, che ha facoltà di intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell’udienza fissata per la discussione.
3. Il ricorso, sottoscritto dal difensore, contiene:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto;
b) l’indicazione dell’atto o della decisione impugnata;
c) l’esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata;
d) l’indicazione dei motivi a norma dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del Coni;
e) gli atti e i documenti rilevanti;
f) le conclusioni e istanze di cui, previa riforma della decisione impugnata, è domandato l’accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti all’organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata.
g) l’indicazione della procura al difensore
4. Al ricorso sono allegate:
a) l’attestazione di versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni;
b) l’attestazione dell’avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1.
5. La parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1, possono presentare non oltre dieci giorni prima dell’udienza la eventuale impugnazione dalla quale non siano già decadute. L’atto di impugnazione incidentale presenta il contenuto di cui al comma 3, in quanto compatibile.
6. Il regolamento di cui al comma 8 dell’art. 12 bis dello Statuto del Coni disciplina modalità e termini del versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni, a pena di irricevibilità.
7. Il ricorrente o la Procura Generale dello Sport, se intervenuta, possono in ogni caso domandare l’acquisizione del fascicolo relativo al procedimento presso l’organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata. L’acquisizione viene disposta anche d’ufficio dal Collegio di Garanzia dello Sport.
Art. 60 – Difesa della parte intimata
1. La parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 59, fermo quanto previsto per l’eventuale impugnazione incidentale, hanno facoltà di presentare memorie nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport e contestuale trasmissione al ricorrente.
2. La memoria contiene:
a) gli elementi identificativi della parte intimata e del suo difensore;
b) l’indicazione della procura al difensore;
c) le difese in relazione ai motivo di ricorso proposti dal ricorrente, nonché le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all’organo di giustizia che l’ha emessa, si domanda l’accoglimento.
3. Alla memoria sono allegate:
a) l’attestazione di versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni in caso di impugnazione incidentale;
b) l’attestazione dell’invio della memoria al ricorrente.
4. Nel termine di dieci prima dell’udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all’organo di giustizia che l’ha emessa, domandano l’accoglimento.
Art. 61 – Svolgimento delle udienze
1. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono adottate in camera di consiglio previa pubblica udienza.
2. Il Presidente del collegio può tuttavia, qualora ricorrano eccezionali circostanze, stabilire che l’udienza si svolga a porte chiuse.
3. Nell’udienza i difensori delle parti e il rappresentante della Procura Generale dello sport possono illustrare le rispettive conclusioni.
Art. 62 – Decisioni
1. Se non dichiara l’inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all’accoglimento a norma dell’art. 12 bis, comma 3, Statuto del Coni, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale.
2. In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
3. Quando rigetta il ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede sul rimborso delle spese in favore delle parti resistenti.
4. Con la decisione che definisce il giudizio, il Collegio di Garanzia dello Sport può indicare al Procuratore generale dello sport fatti o circostanze nuovi che, risultanti dagli atti del procedimento o dalla discussione, appaiono connessi con gli ulteriori accertamenti necessari per il giudizio di rinvio o comunque rilevanti ai fini dell’art. 51, comma 4.
TITOLO VII
REVISIONE E REVOCAZIONE
Art. 63 – Revisione e revocazione
1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell’incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest’ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest’ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all’istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall’acquisizione del documento. In ogni caso, Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d’Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all’autorità giudiziaria contro la decisione dell’organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 64 – Entrata in vigore del Codice di giustizia sportiva
1. Salvo quanto disposto ai successivi commi, il presente Codice entra in vigore il 12 giugno 2014.
2. In tempo utile per l’inizio della prima stagione sportiva successiva al termine di cui al comma 1, ciascuna Federazione provvede a conformare al Codice i rispettivi statuti e regolamenti di giustizia. Entro il medesimo termine, con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale in carica all’atto dell’entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni.
3. I procedimenti pendenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione al momento dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano in ogni caso a svolgersi in base a quelle previgenti.
4. Le disposizioni del Codice relative alle indagini preliminari si applicano ai fatti iscritti nel Registro tenuto con le modalità di cui all’art. 53.
5. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, in deroga all’art. 63 ed entro un anno dall’entrata in vigore del presente Codice, laddove la Federazione non abbia provveduto a conformarsi a quanto previsto dallo stesso, qualunque decisione non più impugnabile assunta da un organo di giustizia può essere revocata, su istanza del Procuratore generale dello Sport, anche a seguito di segnalazione della parte interessata, il quale vi abbia rilevato una manifesta violazione dei principi inderogabili sull’ordinamento o sullo svolgimento del giudizio stabiliti dal presente Codice. L’istanza è presentata al Collegio di garanzia dello sport. Il Collegio di garanzia dello sport, qualora revochi la decisione, decide sempre nel merito. Si applicano gli artt. 58 e ss. in quanto compatibili.
6. Entro un anno dall’entrata in vigore del Codice, la Giunta Nazionale del Coni propone al Consiglio Nazionale del Coni l’adozione delle eventuali norme correttive e integrative, anche in base alle osservazioni eventualmente formulate dalle singole Federazioni. Il Presidente del Coni è autorizzato a disporre correzioni di eventuali errori materiali o di coordinamento delle disposizioni del presente Codice.
Art. 65 – Devoluzione delle controversie al Collegio di garanzia dello sport
1. Al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell’ambito dell’ordinamento federale è pubblicata a far data dal 1° luglio 2014.
2. Le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale e per le quali il termine per l’istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all’Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio arbitrale o di Alta corte secondo le rispettive disposizioni previgenti, in quanto applicabili. Le modalità di composizione dei collegi è stabilita col regolamento di cui al comma 8 dell’art. 12 bis Statuto del Coni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti speciali di cui all’art. 54, comma 3, del presente Codice, ivi compresi quelli di cui ai Regolamenti per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della licenza Uefa e all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio e pallacanestro a livello professionistico.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica se la decisione non altrimenti impugnabile nell’ambito dell’ordinamento federale e per la quale il termine per l’istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all’Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sia stata già impugnata davanti al TNAS o all’Alta Corte entro quest’ultima data.
Art. 66 – Provvedimenti di nomina
1. Qualora la Federazione non provveda alla nomina dei componenti degli organi di giustizia e della rispettiva Procura entro sessanta giorni dalla scadenza del relativo mandato, alla stessa provvede su ricorso di chiunque vi abbia interesse o d’ufficio la Commissione di Garanzia di cui all’art. 13 ter Statuto del Coni, sentito il Presidente della Federazione.
Art. 67 – Provvedimenti sullo status dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura generale dello sport
1. I provvedimenti riguardanti lo status dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport e dei componenti della Procura generale dello sport sono assunti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta Nazionale, previo parere vincolante della Commissione di Garanzia di cui all’art. 13 ter Statuto del Coni.
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