Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16517.
Nullità della citazione per indeterminatezza non è ammessa la sanabilità attraverso l’esercizio del potere di precisazione e di modificazione delle domande
Nel caso di nullità della citazione per indeterminatezza del “petitum” o della “causa petendi”, non è ammessa la sanabilità attraverso l’esercizio del potere di precisazione e di modificazione delle domande (e delle eccezioni e conclusioni) già proposte, ai sensi dell’art. 183, comma 6 c.p.c., giacché l’esercizio dello “ius poenitendi” – di cui al citato art. 183, comma 6 c.p.c. – presuppone che le domande principali ed (eventualmente) quelle riconvenzionali siano state ritualmente proposte sin dall’origine o, in caso di nullità, siano state rinnovate od integrate nel termine perentorio all’uopo concesso dal giudice, ai sensi dell’art. 164, comma 5 c.p.c.
Ordinanza|| n. 16517. Nullità della citazione per indeterminatezza non è ammessa la sanabilità attraverso l’esercizio del potere di precisazione e di modificazione delle domande
Data udienza 19 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Successione – Donazioni – Nullità della citazione per indeterminatezza degli atti giuridici – Termine per integrare la domanda ai sensi dell’art. 164, comma 5, c.p.c. – Mancata richiesta – Censure inammissibili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi G. – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
Dott. CAPONI Remo – Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 21067/2018) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), e domiciliata “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– intimata –
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2424/2017 (pubblicata il 28 dicembre 2017);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
letta la memoria depositata dal difensore della ricorrente ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c.
Nullità della citazione per indeterminatezza non è ammessa la sanabilità attraverso l’esercizio del potere di precisazione e di modificazione delle domande
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione del febbraio 2014, la sig.ra (OMISSIS) – premesso di essere l’unica erede del padre, (OMISSIS) ed asserendo che gli altri legittimari avevano rinunciato all’eredita’ – conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, (OMISSIS), seconda moglie del citato genitore, chiedendo che venissero dichiarate nulle alcune donazioni siccome da ritenersi viziate per difetto di forma (ovvero per assenza dei testimoni) configuranti atti di compravendita simulati, effettuate in vita dal padre in favore della convenuta, nonche’ che si procedesse alla riduzione delle (valide) donazioni dirette ed indirette compiute dal de cuius a vantaggio della stessa convenuta.
Nella costituzione di quest’ultima – la quale spiegava eccezione di indeterminatezza dell’oggetto della pretesa attorea (e, quindi, la nullita’ della relativa domanda), deducendo, nel merito, che l’attrice non era stata pretermessa ma aveva ricevuto in eredita’ dal padre beni pignorati e che, comunque, l’azione era prescritta – il Tribunale adito, con sentenza n. 2542/2014, dichiarava la nullita’ della citazione per indeterminatezza degli atti giuridici ai quali si riferiva la formulata domanda e per incertezza della qualificazione dell’azione esperita.
2. Decidendo sul gravame interposto dall’attrice soccombente e nella costituzione dell’appellata (la quale instava per il rigetto dell’appello, reiterando, in subordine, l’eccezione di prescrizione), la Corte di appello di Catania, acquisito il fascicolo di primo grado e respinta l’istanza di nomina di c.t.u., con sentenza n. 2424/2017, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
In particolare, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte etnea riteneva che, sulla premessa della assoluta genericita’ e mancanza di specificita’ delle domande spiegate dalla parte attrice in primo grado, il difensore della stessa (poi appellante), al cospetto dell’eccezione di nullita’ della citazione spiegata dalla convenuta nella comparsa di risposta, alla prima udienza di comparizione aveva contestato le eccezioni della stessa convenuta, senza chiedere il termine per integrare la domanda ai sensi dell’articolo 164 c.p.c., comma 5, bensi’ invocando i termini di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6, per cui non poteva dolersi in appello del fatto che il giudice di primo grado non lo avesse concesso.
3. Avverso la predetta sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, (OMISSIS).
L’intimata (OMISSIS) non ha svolto difese in questa sede.
Il difensore della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’articolo 111 Cost., sostenendo che la motivazione dell’impugnata pronuncia sia inesistente ovvero apparente in relazione alla domanda di nullita’ della citazione, mancando non solo dell’individuazione dello specifico vizio rilevato nella citazione (omessa od assolutamente incertezza sulla determinazione della cosa oggetto della domanda, ovvero mancanza dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni), ma addirittura non recando alcuna indicazione od argomentazione in ordine ai presupposti logico-giuridici indispensabili per pervenire alla declaratoria della nullita’ della citazione, ossia: – alla valutazione della fondatezza dell’eccezione di nullita’ proposta dalla convenuta ed, in particolare, al contenuto complessivo dell’atto di citazione (comprensivo del richiamo alla sentenza n. 366/2011, che indicava specificamente gli atti oggetto di simulazione); – al contenuto ed alla funzione delle memorie di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6, nn. 1 e 2, e della produzione documentale con le stesse effettuata; – alla insuscettibilita’ di detta produzione a configurare una spontanea sanatoria della nullita’; – alla circostanza, allo scopo di consentire alla controparte di apprestare adeguate difese, che la convenuta era l’attrice del giudizio definito con la predetta sentenza n. 366/2011, e, quindi, della sua perfetta consapevolezza dell’accertamento della simulazione, compiuto con detta decisione; – alla impossibilita’, infine, di individuare “una o piu’ domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali”, la cui proponibilita’ non e’ esclusa dalla presenza di altre domande indeterminate.
2. Con la seconda doglianza, la ricorrente denuncia – con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c. e, specificatamente, per vizio di c.d. infrapetizione, prospettando che, nell’impugnata pronuncia, il giudice del gravame aveva omesso ogni tentativo di interpretare esaustivamente e correttamente l’atto di citazione, affermando tout court come “non proposta” la domanda di nullita’ delle donazioni simulate e che non fosse stata specificata la propria qualita’ di erede pretermessa totalmente o parzialmente.
3. Con la terza ed ultima censura, la ricorrente lamenta – avuto riguardo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli articolo 164 c.p.c., comma 3, n. 3, e articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1, di cui la Corte territoriale non avrebbe fatto corretta applicazione, confermando con il rigetto dell’appello la nullita’ dell’atto di citazione.
4. Rileva il collegio che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, siccome all’evidenza connessi.
Essi vanno respinti per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, deve rilevarsi che, con essi, la ricorrente non riporta, richiamandolo testualmente, il contenuto delle domande che erano state proposte con l’originario atto di citazione ponendosi riferimento a due presunte domande: l’una relativa alla declaratoria di nullita’ di donazioni siccome dissimulanti atti di compravendita, che avevano costituito oggetto di altro giudizio, ma senza indicare tali atti ne’ le ragioni specifiche che avrebbero dovuto comportare la nullita’; l’altra, relativa alla riduzione di asseritamente valide donazioni fatte in vita dal padre in favore della convenuta, genericamente richiamate, anche in tal caso senza aver riguardo alla individuazione specifica dei relativi atti oggetto della richiesta (nel mentre sarebbe stato necessario indicare tutti gli elementi idonei in proposito, come precisati nell’impugnata sentenza di appello a pag. 7, senza che il relativo onere possa ritenersi assolto con un mero richiamo “per relationem” all’ambito oggettivo di altro giudizio, pur se a conoscenza della parte convenuta).
In ogni caso, proprio per effetto della suddetta struttura dell’atto di citazione e a fronte dell’a dedotta indeterminatezza dei “petita” e della “causae petendi” delle due domande, con la conseguente formulazione dell’eccezione di nullita’ da parte della convenuta, l’attrice-odierna ricorrente avrebbe dovuto chiedere apposito termine per l’integrazione dell’atto di citazione ai sensi dell’articolo 164 c.p.c., comma 5, attivita’ invece non compiuta, avendo, invece, invocato, direttamente la fissazione dell’udienza ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 2 come se la domanda non dovesse – a suo avviso – considerarsi nulla.
Risulta, poi, che l’attrice aveva cercato di supplire alla mancata richiesta del suddetto termine, cercando di colmare le lacune, relative alla specificazione degli oggetti e delle ragioni a fondamento delle due avanzate domande, avvalendosi – in conformita’ al disposto dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, – del potere di precisazione e modificazione delle domande (e delle eccezioni e conclusioni) gia’ proposte.
Senonche’, e’ evidente che l’esercizio di tale potere presupponeva ineludibilmente che fossero state “ab origine”, ovvero con l’atto introduttivo del giudizio, proposte delle domande non inficiate da vizi che ne comportavano la nullita’ secondo la previsione di cui all’articolo 164 c.p.c., vizi, invece, sussistenti nel caso di specie, come adeguatamente accertato e motivato dalla Corte di appello di Catania (in tal senso, quindi, essendo manifestamente infondata la censura riferita alla supposta violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e articolo 111 Cost.). In altri termini, l’esercizio dello “ius poenitendi” – di cui al citato articolo 186 c.p.c., comma 6, – deve ritenersi ammissibile a condizione che le domande principali e (eventualmente) quelle riconvenzionali siano state gia’ “validamente” proposte (o per essere gia’ tali “ab origine” o per esserlo divenuto a seguito della loro rinnovazione od integrazione, le cui attivita’ sono, per l’appunto, previste dal menzionato articolo 164 c.p.c., comma 5).
Va, inoltre, esaminato anche l’altro profilo – pure dedotto con il ricorso – attinente alle conseguenze del mancato esercizio del potere officioso da parte del giudice di ordinare la rinnovazione dell’atto di citazione quando ricorrano le ipotesi di sua nullita’ in relazione alla mancata o assolutamente incerta indicazione dei requisiti di cui all’articolo 164 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4 pur a fronte della formulazione dell’eccezione di nullita’ del convenuto ed in difetto della apposita formulazione di un’istanza di rinnovazione proveniente dallo stesso attore (situazione che si e’ venuta a configurare proprio nella fattispecie).
Al riguardo, il giudice di appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 17408/2012; Cass. n. 896/2014 e Cass. n. 9798/2018), in base alla quale, ove detto potere non sia stato esercitato d’ufficio dal giudice di primo grado (potendo, al limite, lo stesso aver ritenuto implicitamente che l’atto di citazione non fosse affetto dai suddetti vizi di nullita’) e l’attore, anche a fronte dell’eccezione di controparte, non chieda – nel dubbio – la concessione di apposito termine per integrare la domanda, non puo’ dolersi sia dell’omesso esercizio del potere da parte del giudice sia della sua mancata immediata attivazione, a seguito dell’avversa eccezione, per ovviare alla nullita’ dell’atto introduttivo chiedendo un termine per la sua necessaria integrazione, proponendo le relative doglianze in appello (dovendo, in tal caso, il giudice di secondo grado limitarsi a definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazione introduttiva).
5. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere respinto, senza luogo a provvedere sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attivita’ difensiva in questa sede. Infine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
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