Nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 giugno 2021| n. 15613.

Nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, nel qual caso l’impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo art. 829 c.p.c., per far valere la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri.

Ordinanza|4 giugno 2021| n. 15613. Nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti

Data udienza 16 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Lodo arbitrale – Determinazione dell’ambito oggettivo della clausola compromissoria – Interpretazione della comune intenzione delle parti – Riferimento a tutte le controversie derivanti dal contratto – Rispetto del principio del contraddittorio nell’attività istruttoria – Esclusione del vizio di omessa pronuncia – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al NRG 7535/2016 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), titolare della ditta individuale (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1145/2015 pubblicata l’11 novembre 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.

Nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) e (OMISSIS), con atto notificato in data 17 dicembre 2009, hanno impugnato dinanzi alla Corte d’appello di Ancona il lodo arbitrale deliberato in data 6 ottobre 2009, all’esito di una domanda di arbitrato introdotta in data 22 giugno 2007, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullita’.
Con tale lodo gli impugnanti erano stati condannati al pagamento della somma di Euro 29.831,32, oltre IVA, in favore di (OMISSIS), titolare della omonima impresa di costruzioni edili, a titolo di saldo per un appalto avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile sito nella frazione (OMISSIS).
Nel giudizio di impugnazione del lodo per nullita’ si e’ costituito (OMISSIS), resistendo.
2. – La Corte d’appello di Ancona, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l’11 novembre 2015, ha rigettato l’impugnativa, condannando i (OMISSIS) al rimborso delle spese processuali sostenute dal (OMISSIS).
2.1. – La Corte territoriale ha esaminato in primo luogo il motivo con cui parte impugnante aveva sollevato la questione dell’invalidita’ della convenzione di arbitrato, ai sensi dell’articolo 829 c.p.c., comma 1, n. 1), sul rilievo che le parti avevano previsto di deferire la decisione ad un collegio arbitrale composto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, articolo 150, con la nomina del terzo arbitro, quindi, affidata alla camera arbitrale per i lavori pubblici, il che avrebbe reso la clausola, secondo l’assunto dei deducenti, insanabilmente invalida, essendo tale disciplina pubblicistica inapplicabile nei rapporti tra privati. La Corte territoriale ha ritenuto preclusa ogni questione sulla potestas iudicandi degli arbitri in ragione della dedotta invalidita’ della clausola arbitrale, evidenziando che i (OMISSIS) avrebbero dovuto sollevare l’eccezione di incompetenza degli arbitri, avanzata per la prima volta in sede di impugnazione del lodo per nullita’, nella prima difesa successiva alla nomina degli arbitri o, comunque, nel corso dell’arbitrato, mentre di cio’ non vi e’ traccia nel fascicolo processuale.

 

Nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti

La Corte di Ancona ha poi disatteso la censura, rivolta al lodo, di avere pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato, per avere il collegio arbitrale ritenuto che la clausola arbitrale ricomprendesse anche i lavori extra appalto. A tale riguardo, la Corte d’appello ha affermato che correttamente il collegio arbitrale ha ritenuto che i lavori aggiuntivi fossero ricompresi nell’arbitrato, atteso che detti lavori sono stati oggetto di una specifica clausola del contratto di appalto, che ha previsto l’approvazione scritta del prezzo e la determinazione dello stesso sulla base del prezzario regionale.
Infine, la Corte distrettuale ha giudicato inammissibili i motivi di doglianza, prospettati sotto il profilo della lesione del contraddittorio e della omessa pronuncia, relativi alle modalita’ di svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio ed alla dedotta incapacita’ a testimoniare del direttore dei lavori.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello, notificata il 22 gennaio 2016, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso, con atto notificato il 18 marzo 2016, sulla base di tre motivi.
L’intimato (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
4. – Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
In prossimita’ dell’adunanza in Camera di consiglio i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

 

Nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 817 c.p.c. e articolo 829 c.p.c., comma 1, n. 1) i ricorrenti deducono che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’originaria e totale carenza di potere degli arbitri – rilevabile d’ufficio – comportando cio’ la nullita’ di tutti gli atti compiuti in conseguenza e, quindi, la radicale nullita’ del lodo arbitrale emesso. Osservano i ricorrenti che la clausola compromissoria era assolutamente nulla per contrarieta’ a norme imperative e, in ogni caso, per impossibilita’ dell’oggetto, prevedendo la arbitrabilita’ della controversia secondo un meccanismo che in realta’ non avrebbe potuto mai essere applicato. La clausola compromissoria – si assume – esprimeva la chiara volonta’ delle parti di deferire la decisione ad un collegio arbitrale composto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, articolo 150, ossia ad un arbitrato avente forme pubblicistiche, non applicabile nel rapporto tra privati.
1.1. – Il motivo e’ infondato.
I ricorrenti fanno discendere la nullita’ del lodo dalla invalidita’ della clausola compromissoria, in quanto prevedente un arbitrato con forme pubblicistiche (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, articolo 150), non applicabile ad una controversia relativa ad un rapporto tra privati.
La clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto stipulato in data 3 agosto 2005 e’ del seguente tenore: “Tutte le controversie relative all’esecuzione ed all’interpretazione del presente contratto, ivi compresa la sua risoluzione, sono su espressa volonta’ delle parti esclusivamente deferite alla cognizione di un giudizio arbitrale, con conseguente rinuncia delle parti medesime ad escludere la competenza ai sensi dell’articolo 150 del capitolato generale n. 554/92. In deroga all’articolo 150 e all’articolo 151 del capitolato generale, il collegio sara’ costituito da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed un terzo, con funzioni di Presidente, nominato dalle parti stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno”.
Tanto premesso, occorre considerare che nel giudizio dinanzi agli arbitri i (OMISSIS) non hanno sollevato la questione del difetto di potestas decidendi degli arbitri derivante dall’invalidita’ della convenzione.

Nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti

Dall’insieme dell’articolo 829 c.p.c., comma 1, n. 1) e articolo 817 c.p.c., comma 2, secondo periodo, si ricava che l’impugnazione per nullita’ del lodo per l’ipotesi in cui “la convenzione d’arbitrato e’ invalida”, e’ ammessa a condizione che la parte abbia eccepito nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi ultimi per invalidita’ del compromesso o della clausola compromissoria (salvo il caso – che qui non ricorre – di controversia non arbitrabile). L’invalidita’ della convenzione d’arbitrato degrada dunque a nullita’ sanabile se non eccepita.
Pertanto, si sottrae alla censura dei ricorrenti la statuizione della Corte d’appello che – in fattispecie nella quale, essendo l’atto introduttivo del giudizio arbitrale del 22 giugno 2007, trovano applicazione le citate disposizioni del codice di procedura civile nel testo novellato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 – ha ritenuto preclusa ogni questione sulla potestas decidendi degli arbitri in conseguenza della prospettata invalidita’ della clausola arbitrale, non essendo stata questa eccepita nel corso del procedimento arbitrale nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri.
1.2. – A cio’ aggiungasi che il motivo non censura specificamente la seconda ratio decidendi.
La Corte d’appello ha infatti rilevato che la questione relativa alla determinazione dell’ambito oggettivo della clausola compromissoria sotto il profilo del richiamo o della esclusione della normativa dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 – integra una questione che richiede, mediante l’interpretazione della clausola secondo i normali canoni ermeneutici codicistici dettati per l’interpretazione dei contratti (articolo 1362 c.c. e segg.), l’indagine e la determinazione della comune intenzione delle parti circa il contenuto oggettivo che le stesse hanno inteso dare alla clausola medesima. E, valutando il comportamento delle parti nel procedimento arbitrale, al fine di verificare la sussistenza di comportamenti delle parti univocamente volti al riconoscimento della competenza arbitrale, la Corte territoriale ha evidenziato come nel corso del giudizio arbitrale gli impugnanti non abbiano mai messo in dubbio l’efficacia della clausola arbitrale, ed in particolare la correttezza della composizione del collegio arbitrale, formato secondo quanto previsto dal punto 6 del contratto di appalto, “norma pattizia che ha disciplinato esattamente le modalita’ di nomina degli arbitri, prevedendo, in deroga alla disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 544 del 1999, articoli 150 e 151, la nomina di due degli arbitri dalle parti e del terzo, con funzioni di presidente, dalle parti stesse o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Ascoli Piceno”.

 

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Orbene, di fronte a siffatta ratio decidendi – tutta protesa a mettere in luce la comune intenzione delle parti nel senso della previsione di modalita’ di nomina degli arbitri in deroga alla disciplina dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 544 del 1999, articoli 150 e 151 – il motivo di ricorso si limita a contrapporre, genericamente, una diversa interpretazione (secondo cui “era chiara la volonta’ delle parti di deferire la decisione ad un collegio arbitrale composto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, articolo 150”), senza tuttavia precisare quali canoni ermeneutici, dettati dagli articoli 1362 c.c. e segg., la Corte territoriale avrebbe violato nell’attivita’ di individuazione e ricostruzione della comune intenzione delle parti.
2. – Con il secondo mezzo i ricorrenti si dolgono che la Corte d’appello non abbia dichiarato la nullita’ del lodo ai sensi dell’articolo 829 c.p.c., comma 1, n. 4), avendo il collegio arbitrale pronunciato fuori dei limiti della convenzione arbitrale. Ad avviso dei ricorrenti, non vi era alcun dubbio possibile circa l’interpretazione del contenuto del contratto e della clausola compromissoria. Secondo i ricorrenti, le opere diverse ed ulteriori non potevano essere ricomprese nel contratto per tipologia di lavoro e per prezzi; i lavori ulteriori e diversi non erano inseriti nell’elenco prezzi e cio’ sarebbe risultato documentalmente in maniera inequivocabile; essendo mancata un’approvazione per iscritto delle variazioni e dei relativi prezzi nonostante quanto previsto dal contratto, tali variazioni non potevano ritenersi comprese nel contratto di appalto e dunque nella clausola compromissoria; i lavori aggiuntivi non potevano considerarsi esecuzione del contratto essendo ontologicamente e giuridicamente al di fuori delle sue previsioni, non essendo stati concordati e svolti secondo la disciplina contrattuale e non potendo di conseguenza trovare copertura nel contratto stesso; non era estensibile la clausola arbitrale a lavori non rientranti nella previsione di quel contratto. Ad avviso della difesa dei (OMISSIS), il collegio arbitrale avrebbe deciso in ordine ad una richiesta di pagamento di lavori dichiaratamente non previsti e non rientranti nel contratto che contiene la clausola compromissoria: tali domande non troverebbero la loro causa petendi nel contratto di appalto, ma in un preteso ed inesistente accordo successivo non previsto ne’ giuridicamente configurabile nel contratto di appalto del 3 agosto 2005 sulla base delle norme del codice civile in materia di appalto; non si sarebbe di fronte a variazioni concordate del progetto perche’ esse avrebbero dovuto essere autorizzate per iscritto dal committente.
2.1. – Occorre premettere che, nel corso del giudizio arbitrale, i resistenti (OMISSIS), sin dal primo atto di nomina del loro arbitro, hanno eccepito l’esclusione della competenza arbitrale del costituendo collegio per quanto attiene alle domande relative ad opere e lavori non compresi nel contratto di appalto contenente la clausola compromissoria e consistenti in lavori in economia e in una serie di prestazioni ulteriori, eseguite dall’impresa edile e non contabilizzate.
Con il lodo il collegio arbitrale ha disatteso tale eccezione, rilevando, all’esito dell’esame del contratto di appalto e della clausola compromissoria in esso contenuta, che le parti – nel prevedere l’obbligo in capo all’impresa appaltatrice di eseguire i lavori secondo le condizioni e le clausole tutte del contratto – hanno inteso riferirsi non solo ai lavori inizialmente previsti con riguardo agli allegati progettuali, ma anche a tutti gli altri lavori che i committenti si erano riservati di fare eseguire a seguito di successive variazioni e modifiche. “Se a tutti i lavori, per espressa volonta’ delle parti, si estendevano le condizioni e le clausole del contratto, tra esse” – ha affermato il collegio arbitrale – “necessariamente deve includersi la clausola compromissoria, anche per la stretta interconnessione tra gli uni e gli altri lavori, soprattutto se la disciplina dei prezzi era quella indicata nell’elenco prezzi allegato al contratto di appalto o, in assenza, quella ricavabile dal prezzario regionale Marche in vigore al momento della sottoscrizione del contratto”.
La Corte d’appello, nell’esaminare il motivo di nullita’ per la dedotta esorbitanza della pronuncia degli arbitri dai limiti oggettivi della convenzione arbitrale, ha disatteso la censura. La Corte territoriale ha rilevato che, nel dubbio, la clausola compromissoria deve interpretarsi nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce; e ne ha tratto la conseguenza che i lavori aggiuntivi devono intendersi ricompresi nell’arbitrato, atteso che detti lavori sono stati oggetto di una specifica clausola del contratto di appalto, che ha previsto l’approvazione scritta del prezzo e la determinazione dello stesso sulla base del prezzario regionale.
2.2. – Tanto premesso, la censura articolata con il secondo mezzo e’ priva di fondamento.
Occorre considerare non solo l’ampiezza della clausola compromissoria, riferita a tutte le controversie relative all’esecuzione e all’interpretazione del contratto, ma anche la circostanza che, nello stesso contratto, le parti hanno contemplato la possibilita’ di ulteriori lavori: sia facendo salve le eventuali modifiche che si ritenesse di dover apportare per sopraggiunte esigenze di carattere tecnico riscontrabili all’atto dell’esecuzione e per variazioni ritenute necessarie per un utilizzo piu’ funzionale dell’immobile; sia disciplinando il caso di eventuali lavorazioni non inserite nell’elenco prezzi allegato al contratto (l’esecuzione delle quali e’ subordinata al “previo concordamento ed approvazione scritta del relativo nuovo prezzo determinato facendo riferimento al prezzario regionale in vigore alla stipula del presente contratto”).
In questo contesto, la clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto radica la competenza arbitrale anche con riguardo alle controversie per opere extra-contratto, giacche’ trattasi di opere che comunque traggono titolo nella medesima fonte negoziale e tenuto conto della volonta’ delle parti di deferire agli arbitri tutte le controversie relative all’esecuzione e all’interpretazione del contratto di appalto. Difatti, le parti che hanno scelto l’arbitrato con riferimento alle liti future che derivano dal contratto, hanno fatto cio’ con riferimento a tutte le liti che si ricollegano al contratto, tra cui quelle relative al corrispettivo per lavori aggiuntivi eseguiti dall’appaltatore.
3. – Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 829 c.p.c., comma 1, n. 9) e n. 12), nonche’ la falsa applicazione degli articoli 246, 194 e 101 c.p.c.. Ad avviso dei ricorrenti, il collegio arbitrale non si sarebbe pronunciato sull’eccezione di incapacita’ a deporre del teste geom. (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 246 c.p.c.. La Corte d’appello avrebbe dovuto inoltre rilevare la nullita’ del lodo per omessa pronuncia sull’eccezione di nullita’ della c.t.u. La Corte di Ancona non avrebbe neppure rilevato la mancata osservanza del principio del contraddittorio con riferimento alle modalita’ di svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio. In particolare – assumono i ricorrenti – il c.t.u. ha basato la propria perizia puramente e semplicemente riportandosi alla contabilita’ dei lavori redatta e fornitagli, senza il consenso delle parti ed in assenza di contraddittorio tra le stesse, dal direttore dei lavori geom. (OMISSIS); era ben noto al c.t.u. che, ad avviso dei committenti, il geom. (OMISSIS) si era limitato sostanzialmente a ricopiare la contabilita’ fornita dall’impresa; inoltre, era altrettanto noto al c.t.u. che i committenti avevano revocato dall’incarico il geom. (OMISSIS) e che esisteva, con costui, controversia, sebbene non ancora nella fase giudiziale, riguardo alla sua responsabilita’ professionale; il c.t.u., pur sapendo tutto cio’, ha ritenuto opportuno sentire il geom. (OMISSIS) per suo conto; il c.t.u. non solo non ha effettuato in loco nel contraddittorio delle parti le necessarie misurazioni, ma ha fatto esclusivo riferimento alla contestata contabilita’.
3.1. – La complessiva doglianza e’ infondata.

 

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3.2. – Denunciando la mancata osservanza nel procedimento arbitrale del principio del contraddittorio, i ricorrenti si dolgono delle “modalita’ di svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio che ha ricoperto un ruolo decisivo nella decisione finale del collegio arbitrale”: (a) il c.t.u. avrebbe basato la propria perizia puramente e semplicemente riportandosi alla contabilita’ dei lavori redatta e fornitagli, senza il consenso delle parti ed in assenza di contraddittorio tra le stesse, dal direttore dei lavori geom. (OMISSIS), pur essendo noto al c.t.u. che il geom. (OMISSIS) si era limitato a ricopiare la contabilita’ fornita dall’impresa e che i committenti lo avevano revocato dall’incarico; (b) il c.t.u. non avrebbe rilevato in loco con il contraddittorio delle parti le necessarie misurazioni, ma avrebbe fatto esclusivo riferimento alla contestata contabilita’; (c) il c.t.u. avrebbe sentito solo per suo conto il geom. (OMISSIS), recependone le dichiarazioni tutte ostili ai suoi ex committenti.
3.2.1. – Come ha chiarito la dottrina, ai fini della configurabilita’ del vizio di cui dell’articolo 829 c.p.c., n. 9), vengono in rilievo le sole violazioni del contraddittorio che si traducono nell’impedimento per una delle parti di svolgere le proprie difese in modo paritario rispetto all’altra, oppure di svolgere le proprie difese in modo pieno di fronte agli arbitri, in ogni fase del procedimento arbitrale, anche nella fase istruttoria.
Il limite del rispetto del principio del contraddittorio – ha affermato la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. I, 4 aprile 2018, n. 8331) – va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, dovendo essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attivita’ difensiva, la possibilita’ di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse. L’omessa osservanza del principio del contraddittorio, d’altra parte, non e’ un vizio formale, ma di attivita’: la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva lesione della possibilita’ di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullita’ del lodo e del procedimento deve essere dichiarata solo ove nell’impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa (Cass., Sez. I, 7 settembre 2020, n. 18600).
3.2.2. – Nella specie, non e’ configurabile la denunciata violazione del principio del contraddittorio. Per un verso, non e’ causa di nullita’ la scelta del c.t.u. ing. (OMISSIS) di acquisire informazioni presso il direttore dei lavori geom. (OMISSIS), per un triplice ordine di considerazioni, esattamente evidenziate dalla Corte d’appello: perche’, in linea generale, e’ consentito al c.t.u. assumere informazioni presso terzi; perche’ la deposizione testimoniale del geom. (OMISSIS) era gia’ stata raccolta dal collegio arbitrale, il quale, con ordinanza dell’11 marzo 2008, aveva escluso cause di incapacita’ a testimoniare ai sensi dell’articolo 246 c.p.c.; perche’, infine, il c.t.u., dopo il deposito del primo elaborato peritale, ha predisposto e depositato, proprio al fine di fornire i chiarimenti richiesti dalle parti, due relazioni integrative, procedendo alla disamina delle contestazioni proposte dalle parti. Quanto, poi, al dedotto mancato espletamento, da parte del c.t.u., delle misurazioni in loco, e all’avere fatto egli esclusivo riferimento alla contestata contabilita’, si tratta di profilo che fuoriesce dall’ambito del rispetto del principio del contraddittorio nel corso dell’attivita’ istruttoria, riguardando, piuttosto, la completezza dell’elaborato peritale: aspetto, questo, che e’ rimesso all’apprezzamento degli arbitri, giacche’ la valutazione delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale e dei risultati delle indagini del consulente tecnico nominato nel medesimo procedimento non puo’ essere contestata per mezzo dell’impugnazione per nullita’ del lodo (cfr. Cass., Sez. I, 31 luglio 2020, n. 16553).
D’altra parte, va sottolineato che, secondo quanto ha accertato la Corte di Ancona (pagina 5 della sentenza impugnata), nella specie il collegio arbitrale ha, con ordinanza, accertato la capacita’ a testimoniare del geom. (OMISSIS), escludendo che egli avesse nella causa un interesse tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio: ordinanza che, emessa in data 11 marzo 2008, risulta richiamata nella ventunesima pagina del lodo. La valutazione della deposizione del (OMISSIS) sotto il profilo della sua capacita’ a testimoniare non puo’ essere inquadrata come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello – sotto il profilo della lesione del principio del contraddittorio, attenendo al merito del giudizio arbitrale.
3.3. – Denunciando nullita’ per omissione di pronuncia (violazione dell’articolo 829 c.p.c., comma 1, n. 12), i ricorrenti si dolgono, inoltre, che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che il collegio arbitrale si sia pronunciato sull’eccezione di incapacita’ a deporre del geom. (OMISSIS) e sull’eccezione di nullita’ della c.t.u. Viceversa, ad avviso dei ricorrenti, il collegio arbitrale non avrebbe pronunciato su specifiche eccezioni, quali la nullita’ della c.t.u. e, ancor prima, quella dell’incapacita’ a deporre del teste geom. (OMISSIS).
3.3.1. – Anche tale doglianza e’ infondata.
L’articolo 829 c.p.c., comma 1, n. 12), configura come vizio del lodo l’omessa pronuncia su alcune domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformita’ alla convenzione di arbitrato.
Cio’ di cui si dolgono i ricorrenti e’ l’omessa pronuncia su eccezioni di rito.
Sennonche’, va richiamato il principio secondo cui il vizio di omessa pronunzia da parte del giudice e’ configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass., Sez. II, 25 gennaio 2018, n. 1876; Cass., Sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25154): l’omesso esame di una questione di carattere processuale non puo’ assurgere ad autonoma causa di nullita’ della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una violazione di norme diverse dall’articolo 112 c.p.c., solo in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione. In altri termini, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non e’ suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma puo’ configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’articolo 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass., Sez. VI-2, 12 gennaio 2016, n. 321).
Anche nell’arbitrato, il vizio di omessa pronuncia, comportante la nullita’ del lodo ai sensi del n. 12 dell’articolo 829 c.p.c., comma 1, non e’ configurabile in caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di un’eccezione di rito, l’impugnazione per nullita’ potendo essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo articolo 829, per far valere, non l’omessa pronuncia, ma la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri.
4. – Il ricorso e’ rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
5. – Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.700, di cui Euro 4.500 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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