Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 settembre 2021| n. 26209.
Notifica effettuata nei confronti di società di capitali cessata.
La persona fisica che, pur avendole ricoperte in passato, non rivesta attualmente le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali non è legittimata a far valere in giudizio un diritto spettante alla società stessa. Ne consegue che il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un destinatario non legittimato compete al soggetto cui era effettivamente diretta la notificazione stessa, e non a colui presso il quale sia stato erroneamente eseguito l’atto notificatorio.
Ordinanza|28 settembre 2021| n. 26209. Notifica effettuata nei confronti di società di capitali cessata
Data udienza 27 maggio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Cartella di pagamento – Notifica – Notifica effettuata nei confronti di società di capitali cessata – Conseguenze – Difetto di legittimazione – Sussistenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere
Dott. ANGIOLELLA Rosita – Consigliere
Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2940/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), residente a (OMISSIS);
– intimata –
nei confronti di:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 5668/32/14 della Commissione tributaria regionale per la Campania, depositata il 6/6/2014 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/5/2021 dalla Dott.ssa Valeria Pirari.
RILEVATO
che:
1. In data 10/5/2012, (OMISSIS) s.p.a. notifico’ a (OMISSIS), erroneamente identificata come amministratore unico della societa’ (OMISSIS) s.r.l., una cartella di pagamento con la quale le si intimava il pagamento di una somma di denaro.
Impugnato dalla (OMISSIS) il predetto atto, sotto il duplice profilo della nullita’ della notifica, in quanto effettuata direttamente dall’agente per la riscossione per il tramite del servizio postale, e della insussistenza al momento della notifica, in capo ad essa, della qualifica di amministratrice della societa’ destinataria dell’intimazione di pagamento, essendo stato nominato, con atto del 12/3/2012, altro amministratore nella persona di (OMISSIS), la C.T.P. di Napoli, con sentenza n. 13/23/13, accolse il ricorso sia in ragione della irregolarita’ della notifica, sia del difetto di legittimazione passiva della ricorrente. Impugnata detta sentenza sia dall’agente per la riscossione, sia dall’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. per la Campania, previa loro riunione, respinse i due appelli con la sentenza n. 5668/32/14, depositata il 6/6/2014.
2. Contro la predetta sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate propone a sua volta ricorso incidentale sugli stessi motivi proposti dalla ricorrente e richiamati per relationem nell’atto attraverso la loro pedissequa riproduzione. La contribuente, invece, e’ rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta la violazione dell’articolo 81 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la C.T.R. dichiarato l’inammissibilita’ del ricorso, nonostante avesse riconosciuto la carenza di legittimazione passiva della (OMISSIS) ad impugnare la cartella destinata ad altro soggetto, in quanto cessata dalla carica di amministratrice delegata della societa’ (OMISSIS) s.r.l., reale intestataria del ruolo, e per avere dunque dichiarato, attraverso la conferma della sentenza di primo grado, la nullita’ della notifica della cartella di pagamento per vizi della notificazione, chiesta dalla ricorrente in quel giudizio. L’Agente per la riscossione ha sul punto affermato che il difetto di legittimazione passiva della (OMISSIS) avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso dalla stessa proposto, nella parte in aveva sollecitato la pronuncia di nullita’ della cartella per irregolarita’ della sua notificazione, non avendo essa alcun potere di far valere in nome proprio interessi della societa’, quale quello ad ottenere la pronuncia di invalidita’ della notifica della cartella.
2. Col secondo motivo, si lamenta l’illegittimita’ della sentenza per violazione dell’articolo 2909 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la domanda della (OMISSIS) avente ad oggetto la declaratoria di nullita’ della notifica della cartella di pagamento e dunque implicitamente affermato la nullita’ della cartella e del ruolo, senza considerare che l’annullamento era stato pronunciato in un processo di cui il suo destinatario (la societa’) non era stato parte e che questo contrastava con i principi generali secondo cui gli accertamenti in sede giurisdizionale fanno stato tra le sole parti, senza incidere sulla sfera giuridica dei terzi.
3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione dei principi generali afferenti alla natura della notifica e al ruolo, rispetto alla validita’ dell’atto da notificare, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ricollegato al vizio della notifica della cartella la nullita’ della stessa. Ad avviso dell’Agente per la riscossione la nullita’ della notifica non puo’ riverberare effetti sulla validita’ dell’atto notificato, essendo la prima requisito estrinseco di efficacia del secondo e non suo elemento costitutivo ed incidendo il difetto di notifica solo sul decorso del termine di decadenza per l’opposizione.
4. L’Agenzia delle Entrate, nel richiamare le censure proposte dall’Agente della riscossione, come sopra descritte, riproducendole integralmente, affida ad esse il ricorso incidentale proposto.
5. Cio’ premesso, la questione deve prendere avvio dal dato di fatto, accertato in entrambi i gradi di merito, che la (OMISSIS), alla data in cui ricevette la notifica della cartella di pagamento (il 10/5/2012), non rivestisse piu’ la carica di amministratrice della societa’ (OMISSIS) s.r.l., reale destinataria dell’atto, in quanto cessata in data 12/3/2012.
Orbene, in un caso del tutto analogo, questa Corte ha affermato che, alla stregua dell’articolo 81 c.p.c., secondo cui “fuori di casi stabiliti dalla legge, nessuno puo’ far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, la persona fisica che abbia rivestito, ma non rivesta piu’, le cariche di amministratore e legale rappresentante di una societa’ di capitale sia priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla societa’ e che il potere di far valere la nullita’ di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato competa al soggetto cui e’ diretta la notificazione stessa, non a quello presso cui sia stata erroneamente eseguita la notificazione stessa (in tal senso Cass., Sez. 5, 05/10/2004, n. 19870; Cass., Sez. 5, 18/12/2008, n. 29628).
Cio’ comporta che la (OMISSIS), non essendo titolare del rapporto sostanziale fatto valere in giudizio, non avrebbe potuto far valere alcuna questione ad esso afferente, sicche’, in ragione dell’originario difetto di legittimazione attiva in capo ad essa, la causa non avrebbe potuto essere proposta fin dal primo grado.
In ragione di cio’, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex articolo 382 c.p.c., perche’ la causa non poteva essere proposta in primo grado.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Condanna l’intimata al pagamento, in favore della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.600,00 per ciascuna parte, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, quanto a (OMISSIS) s.p.a., e oltre alle spese prenotate a debito, quanto all’Agenzia delle Entrate.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply