Non si può aggirare la legge “Spazzacorrotti”

Corte di Cassazione, sezione feriale penale, Sentenza 7 novembre 2019, n. 45319.

Massima estrapolata:

Non si può aggirare la legge “Spazzacorrotti” e stabilire la scarcerazione di chi è stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione. Ciò in quanto la Corte costituzionale deve ancora pronunciarsi.

Sentenza 7 novembre 2019, n. 45319

Data udienza 27 agosto 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi in data 19/6/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Barberini Roberta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) e’ stato condannato, con sentenza del Tribunale di Brindisi in data 25/3/2015, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione inflitta per diversi episodi di peculato, consumato e tentato. In data 5/4/2019, il Pubblico ministero procedente ha, quindi, emesso, ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., comma 1 e comma 9, lettera a), l’ordine di carcerazione senza procedere alla sospensione prevista dal comma 5 del medesimo articolo, in applicazione della L. n. 3 del 2019, articolo 1, comma 6, lettera b) che ha modificato la L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4-bis, (di seguito “Ord. pen. “), includendo tra i reati ivi previsti anche quello di peculato.
1.1. La difesa di (OMISSIS) ha, quindi, proposto incidente di esecuzione chiedendo, in via principale, la dichiarazione di “temporanea inefficacia dell’ordine di carcerazione emesso nei confronti di (OMISSIS)”; e, in via subordinata, che sia “sollevata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 656 c.p.p., comma 9, come integrato dall’articolo 4-bis, comma 1, Ord. pen., come modificato dalla L. n. 3 del 2019, articolo 1, comma 6, per contrasto con i parametri di cui agli articoli 3, 25, 27 e 111 Cost.”.
1.2. Con ordinanza del 17/4/2019, il Tribunale di Brindisi, accogliendo la richiesta subordinata della difesa, ha proposto questione di legittimita’ costituzionale, in relazione all’articolo 24 Cost., articolo 25 Cost., comma 2, articolo 117 Cost., comma 1, articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali (d’ora in avanti “CEDU”), con riferimento alla L. 9 gennaio 2019, n. 3, articolo 1, comma 6, lettera i), nella parte in cui, modificando la L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4-bis, comma 1, norma richiamata dall’articolo 656 c.p.p., comma 9, lettera a), ha disposto che il divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione si applichi anche al delitto di cui all’articolo 314 c.p., comma 1, commesso anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge.
1.3. I difensori di (OMISSIS) hanno, successivamente, proposto nuovo incidente di esecuzione invocando, in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale sulla questione sollevata nel primo procedimento, la “provvisoria sospensione dell’ordine di carcerazione emesso dal P.M. in data 5/4/2019”.
1.4. Con ordinanza in data 19/6/2019, il Tribunale di Brindisi ha rigettato la nuova istanza rilevando che:
a) come gia’ osservato nell’ordinanza con cui e’ stata proposta la questione di legittimita’ costituzionale, la richiesta di temporanea inefficacia dell’ordine di carcerazione non puo’ essere accolta in quanto la L. 11 marzo 1953, n. 87, articolo 23 dispone unicamente la “sospensione del giudizio”, privando il giudice procedente della potestas decidendi sulla questione pregiudiziale, la cui decisione presupporrebbe la preventiva soluzione dell’incidente di costituzionalita’ da parte dell’unico organo legittimato a vagliare la questione, ovvero la Consulta;
b) non e’ applicabile, al caso di specie, il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 2018, secondo cui, tenuto conto del principio della ragionevole durata del processo, il giudice puo’ fare proseguire il procedimento qualora esso si componga di segmenti cui esclusivamente si riferisce la norma di cui si ipotizza l’incostituzionalita’, non incidente sull’ulteriore sequenza procedimentale, atteso che, in questo caso, la questione di legittimita’ costituzionale condizionerebbe l’esito dell’intero procedimento di esecuzione;
c) non si rinviene alcuna disposizione processuale che consenta la sospensione dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale adottato in forza di una norma di legge della cui legittimita’ costituzionale si dubita, tale non essendo l’articolo 670 c.p.p., che presuppone la mancanza o la non esecutivita’ del titolo esecutivo, e non potendo prospettarsi l’estensione analogica dell’articolo 666 c.p.p., comma 7, che consente al giudice di sospendere l’esecuzione del provvedimento, trattandosi di ipotesi differenti (avendo la sospensione ad oggetto un provvedimento del medesimo giudice) e configurandosi la norma in questione come derogatoria all’opposto principio dettato dall’articolo 588 c.p.p., comma 1, che stabilisce l’ordinario effetto sospensivo dell’impugnazione;
d) si consentirebbe al giudice che sospendesse il titolo esecutivo di anticipare gli effetti della pronuncia di incostituzionalita’, conferendogli una facolta’ che appartiene esclusivamente alla Corte costituzionale.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso (OMISSIS) per mezzo dei difensori di fiducia, dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p., la inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 666 c.p.p., comma 7, articoli 670 e 656 c.p.p. e il vizio di motivazione del provvedimento di rigetto.
In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), che il Giudice dell’esecuzione non abbia valorizzato la giurisprudenza ordinaria e amministrativa che, ispirandosi al principio del favor libertatis, ritiene che la proposizione di una questione di legittimita’ costituzionale non possa impedire il decorso del termine massimo di custodia cautelare o possa, comunque, consentire l’accoglimento della fase cautelare fino al momento del pronunciamento di merito. Una giurisprudenza, quella richiamata, che intenderebbe garantire una effettivita’ della tutela, la quale, nel caso di specie, non verrebbe, invece, assicurata, posto che (OMISSIS), nelle more del giudizio di costituzionalita’, finirebbe per scontare gran parte della pena inflittagli. Un esito siffatto contrasterebbe con la funzione, financo di rilievo costituzionale, riconosciuta alla tutela cautelare, la quale postulerebbe la possibilita’ di garantire l’effettivita’ dell’intervento giurisdizionale. Effettivita’ che verrebbe frustrata dalla disciplina del cd. sindacato accentrato, ove non si consentisse l’adozione di un provvedimento volto ad anticipare la decisione del Giudice costituzionale.
E del resto, altre ordinanze di rimessione, pronunciate sempre in sede di esecuzione, avrebbero deciso difformemente rispetto al tribunale brindisino.
Infine, a prescindere dalla questione de legitimitate, la difesa pone in luce come al giudice dell’esecuzione sia consentito un potere di sospensiva del titolo esecutivo illegittimo in applicazione analogica dell’articolo 666 c.p.p., comma 7 e articolo 670 c.p.p.. Il giudice dell’esecuzione potrebbe, dunque, intervenire – su istanza dell’interessato – per dichiarare la temporanea inefficacia del decreto del pubblico ministero che dispone la carcerazione, come reiteratamente stabilito dalla Corte di cassazione in alcuni casi di mancata emissione del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione in violazione delle disposizioni che la impongono.
3. In data 29/1/2019, e’ pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale e’ stato chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. La questione posta dalla difesa del ricorrente attiene, in buona sostanza, alla possibilita’ di adottare un provvedimento provvisorio volto ad anticipare gli effetti che conseguirebbero all’accoglimento di una questione di legittimita’ costituzionale in precedenza sollevata. Tale possibilita’ deriverebbe, in tesi, dal riconoscimento della immanenza della potesta’ cautelare alla stessa tutela giurisdizionale in quanto strumentale a garantirne l’effettivita’.
3. La questione in esame, assai studiata dalla dottrina costituzionalistica, si pone, in ambito penalistico, con accenti peculiari legati alle particolari caratteristiche di una giurisdizione che si avvale di procedure formalizzate e tipiche, talvolta costruite dal codice di rito alla stregua di un criterio di tassativita’.
Ora, come correttamente osservato dal ricorrente, nell’ambito del procedimento di esecuzione, la giurisprudenza di legittimita’ ha, in passato, individuato nell’analogia lo strumento interpretativo attraverso cui utilizzare il procedimento ex articolo 670 c.p.p. in casi in cui il giudice dell’esecuzione debba dichiarare l’inesistenza o l’inefficacia del titolo esecutivo (cfr. Sez. 1, n. 2430 del 23/3/1999, Kola, Rv. 213875; Sez. 1, n. 41592 del 13/10/2009, Dello Russo, Rv. 245568; Sez. 1, n. 25538 del 10/4/2018, Bosco, Rv. 273105). Tuttavia, il ricorso a questo istituto processuale per assicurare la tutela cautelare nelle more della decisione della Corte costituzionale presenta, in ogni caso, fortissime criticita’, sia nel caso in cui in cui la tutela interinale venisse richiesta prima che lo stesso giudice abbia investito la Consulta del relativo incidente di costituzionalita’, sia che essa venga invocata successivamente alla sua proposizione.
3.1. Sotto il primo aspetto, qui non in rilievo, si dovrebbe, infatti, ipotizzare che il giudice procedente, ritenendo l’esistenza di un fumus in ordine alla fondatezza della questione dedotta o rilevata d’ufficio (e, dunque, compiendo uno scrutinio che vada oltre un giudizio di non manifesta infondatezza), adotti un provvedimento che, prima ancora della proposizione dell’incidente di costituzionalita’, finirebbe per porsi, inevitabilmente, in contrasto con un assetto regolativo che, fino alla eventuale declaratoria di costituzionalita’, sarebbe pienamente vigente; per questa via giungendo a una sostanziale disapplicazione delle norme disciplinanti la materia al medesimo giudice devoluta, in violazione del principio del sindacato accentrato di costituzionalita’, ricavabile dal combinato disposto dell’articolo 134 Cost., articolo 1, legge Cost. n. 1 del 1948 e L. n. 87 del 1953, articolo 23, secondo cui la soluzione del contrasto tra norma ordinaria e norma costituzionale spetta, in via esclusiva, alla Corte costituzionale.
3.2. Ma soprattutto, per quanto piu’ direttamente rilevante nel caso qui esaminato, deve escludersi che una siffatta operazione, consistente nella sospensione dell’esecutivita’ di un provvedimento, possa realizzarsi, nonostante l’ipotetica estensibilita’ analogica dell’articolo 670 c.p.p., dopo che il giudice abbia sollevato la questione di costituzionalita’. Anche in tale ipotesi, infatti, il menzionato principio del sindacato accentrato di costituzionalita’ non consente al giudice a quo, che abbia investito la Consulta della relativa questione, per questa via spogliandosi della potesta’ decisoria, di riappropriarsene sia pure a fini soltanto cautelari. Fermo restando che, anche in questo caso, ove si consentisse allo stesso giudice procedente di adottare l’invocato provvedimento sospensivo, si consentirebbe, altresi’, di disapplicare le norme, tuttora vigenti ed efficaci, sulla base delle quali era stato emesso l’ordine di esecuzione.
4. Solo per completezza e’ appena il caso di osservare come la tesi, nuovamente affacciata dalla difesa, di una possibile applicazione analogica dell’articolo 666 c.p.p., comma 7, non potrebbe essere sostenuta alla luce dei principi generali in materia di interpretazione.
L’analogia, infatti, costituisce un procedimento interpretativo attraverso il quale una norma vede esteso il proprio ambito applicativo oltre i casi dalla stessa espressamente contemplati, per andare a disciplinare situazioni alla stessa estranee, in relazione alle quali, tuttavia, sia configurabile una eadem ratio ovvero una sostanziale corrispondenza della ragione giustificativa che sta alla base di un determinato assetto regolativo rispetto alle istanze di tutela implicate da altre situazioni che sono, invece, prive di disciplina. Tale strumento interpretativo, tuttavia, secondo quanto stabilito dall’articolo 14 disp. gen., non si applica alle “leggi (…) che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi”, le quali “non si applicano oltre i casi (…) in esse considerati”.
Da tale premessa, discende la non estensibilita’ analogica dell’articolo 666 c.p.p., comma 7, all’ipotesi qui in rilievo. Tale norma, infatti, consente al giudice dell’esecuzione di disporre la sospensione dell’esecuzione del proprio provvedimento nei casi in cui sia stato proposto ricorso per cassazione, in deroga alla regola generale, secondo cui la presentazione di quest’ultimo non ha effetto sospensivo; sicche’ la disposizione in esame, in quanto eccezionale, non potrebbe essere applicata ai casi che essa specificamente non contempla.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *