Non si dà luogo alla pronuncia sulle spese laddove non emerga lo svolgimento di sostanziale attività difensiva

Corte di Cassazione, sezione sesta (lavoro) civile, Ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2588.

La massima estrapolata:

In tema di processo civile e liquidazione delle spese giudiziali, non si dà luogo alla pronuncia sulle spese laddove non emerga lo svolgimento di sostanziale attività difensiva.

Ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2588

Data udienza 9 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27964-2017 proposto da:
(OMISSIS) nella qualita’ di legale rappresentante della figlia minore (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 16/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.

RILEVATO

che:
il Tribunale di Roma con decreto ex articolo 445 bis c.p.c. ha omologato l’accertamento negativo del requisito sanitario richiesto da (OMISSIS), per conto della figlia minore (OMISSIS), ai fini dell’indennita’ di accompagnamento, e ha posto le spese di lite a carico del ricorrente, nella misura di Euro 1.500,00;
per la cassazione del decreto di omologa in relazione al capo sulle spese, il (OMISSIS) ha proposto ricorso straordinario ex articolo 111 Cost.;
l’Inps ha resistito con procura in calce al ricorso notificato; la proposta del relatore e’ stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata; il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis. c.p.c..

CONSIDERATO

che:
a fondamento del ricorso il (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e della L. n. 248 del 2005, articolo 10, comma 6: osserva infatti che nel corso del giudizio per testamento tecnico preventivo l’Inps era difeso da un funzionario e che per tale motivo non potevano essergli liquidati i compensi professionali; il ricorso non ・fondato;
questa Corte, nel recente arresto del 9/4/2019, n. 9878, cui occorre dare continuita’ ha chiarito che l’articolo 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. n. 183 del 2011, articolo 4, comma 42, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del 20%, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex articolo 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l’Inps si avvalga della difesa diretta Decreto Legge n. 203 del 2005, ex articolo 10, comma 6, conv., con modif, dalla L. n. 248 del 2005;
si e’ infatti precisato che le due disposizioni sono accomunate dalla finalita’ di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l’attivita’ di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti;
questi principi valgono anche per il procedimento di a.t.p.o., in mancanza di un’espressa deroga rispetto al regime della liquidazione delle spese processuali nelle cause assistenziali, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c., considerato che la pronuncia sulle spese nel decreto di omologa ・espressamente prevista dall’articolo 445 bis c.p.c., comma 5 (in termini, Cass. 16/7/2019, n. 19034);
il ricorso deve essere pertanto rigettato;
non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di sostanziale attivita’ difensiva dell’Inps;
sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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