Corte di Cassazione, penale, Sentenza|19 marzo 2021| n. 10790.
Non si configura rispetto all’indebita percezione dei ratei pensionistici dopo la morte del beneficiario un reato permanente né un reato istantaneo ad effetti permanenti, bensì un reato a consumazione prolungata, giacché il soggetto agente sin dall’inizio, tacendo la doverosa comunicazione all’istituto previdenziale del decesso del beneficiario del trattamento pensionistico, ha la volontà di realizzare un evento destinato a protrarsi nel tempo. In tal caso il momento consumativo, e il dies a quo del termine rilevante ai fini della prescrizione, coincidono con la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato – e il danno addirittura incrementandosi – fino a quando non vengano interrotte le riscossioni.
Sentenza|19 marzo 2021| n. 10790
Data udienza 8 gennaio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Indebita percezione di erogazioni pubbliche – Percezione della pensione di genitore deceduto – Omessa comunicazione all’Inps dell’avvenuto decesso – Reato a consumazione prolungata – Prescrizione – Decorrenza dalla fine della percezione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia An – rel. Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 4/2/2020 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Lori Perla, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro, qualificato il fatto ai sensi dell’articolo 316-ter c.p. in accoglimento del secondo motivo di impugnazione proposto dalla difesa, ha rideterminato in mesi otto di reclusione la pena inflitta a (OMISSIS).
2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione il difensore dell’imputata denuncia:
2.1. violazione di legge, in relazione all’articolo 157 c.p., per intervenuta prescrizione del reato. Erroneamente la Corte ha individuato il momento consumativo del reato alla data del 13 novembre 2013 poiche’ l’ultima operazione effettuata dall’imputata sul conto, poi sottoposto a sequestro, risale al 3 dicembre 2007.
Anche condividendo la tesi della sentenza impugnata, secondo la quale il reato in esame e’ ad esecuzione frazionata, alcuna condotta successiva al 2007 e’ addebitabile all’imputata;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione sull’entita’ della pena inflitta, che la Corte di merito ha determinato in un anno di reclusione stante la protrazione nel tempo della condotta e, quindi, addebitando all’imputata tutte le omissioni fin dal decesso del genitore (dunque per reati prescritti) e mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione della condanna.
3. Il ricorso e’ stato trattato con procedura scritta, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Non e’ controverso, secondo le sentenze di merito e gli stessi motivi di ricorso, che l’imputata, unico soggetto delegato ad operare sul conto corrente sul quale confluivano i ratei pensionistici del proprio padre, aveva omesso di comunicare all’INPS il decesso del genitore, avvenuto il (OMISSIS), continuando ad incamerare l’importo della pensione fino al 13 novembre 2013.
La Corte di appello ha ritenuto, con riguardo alla dedotta eccezione di prescrizione del reato proposta dal difensore, che il reato di cui all’articolo 316-ter c.p. costituisce un reato a consumazione prolungata e che, pertanto alla data della pronuncia non era prescritto.
Le conclusioni alle quali la Corte di appello e’ pervenuta in merito alla natura del reato, quale reato a consumazione prolungata, non sono censurabili dal momento che, diversamente da altre fattispecie riconducibili al reato di cui all’articolo 316-ter c.p. e come per il delitto di truffa in danno degli enti previdenziali per ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e previdenze maturate periodicamente, non si configura rispetto all’indebita percezione dei ratei pensionistici spettanti al genitore dell’imputata, un reato permanente ne’ un reato istantaneo ad effetti permanenti, bensi’ un reato a consumazione prolungata, giacche’ il soggetto agente sin dall’inizio, tacendo la doverosa comunicazione all’istituto previdenziale del decesso del beneficiario del trattamento pensionistico, ha la volonta’ di realizzare un evento destinato a protrarsi nel tempo.
In tal caso il momento consumativo, e il “dies a quo” del termine, coincidono con la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato – ed il danno addirittura incrementandosi – fino a quando non vengano interrotte le riscossioni (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 48820 del 23/10/2013, Brunialti, Rv. 257430).
A ben vedere l’assunto della difesa, piuttosto che essere fondato sulla descritta struttura del reato e sulla sua configurabilita’ quale reato a consumazione prolungata, discende dal richiamo ad un argomento inconferente poiche’, di deduce con il ricorso, l’imputata non aveva operato per anni sul conto. E’ stato, invece, accertato che il conto corrente era intestato alla (OMISSIS) e che su detto conto, fino alla data del 18 novembre 2013 – cioe’ la data di esecuzione del sequestro disposto in questo procedimento dal Pubblico Ministero – affluivano i ratei pensionistici del genitore dell’imputata, deceduto il (OMISSIS) e che il conto corrente recava un consistente saldo attivo, ascendente ad Euro 33.564,68.
Avuto, dunque, riguardo alla data del sequestro, il reato non era prescritto al momento della sentenza impugnata ne’ lo e’ alla data odierna.
3. Non meritano miglior sorte i motivi di ricorso incentrati sulla entita’ della pena che la Corte di merito ha ragguagliato a quella di un anno di reclusione, pena che, secondo la stessa prospettazione del ricorso, e’ eccessiva in quanto assoggetta a pena anche condotte per fatti sui quali sarebbe intervenuta la prescrizione, tesi, come anticipato, del tutto infondata.
La Corte di merito ha esaminato i motivi di impugnazione concernenti il trattamento punitivo dando atto della loro sostanziale genericita’ e che, come constato dal Collegio, anche per la richiesta di applicazione del beneficio della non menzione, si esaurivano in una mera richiesta.
Ne consegue, in presenza di motivo di impugnazione generico, che non puo’ ritenersi inficiata da omessa pronuncia la sentenza di appello poiche’ la genericita’ del motivo non obbliga il giudice di appello all’esame del motivo e tale omesso esame non costituisce vizio che comporti annullamento in sede di legittimita’.
4.Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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