Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 luglio 2022| n. 21749.

Non può essere revocata l’assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario per il fatto che il figlio vada a studiare in altra città


Non può essere revocata l’assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario per il sol fatto che il figlio vada a studiare in altra città, almeno fin quando il figlio tenga un rapporto diretto e di coabitazione con il genitore assegnatario, facendo regolarmente ritorno presso la casa e conviva stabilmente in tali periodi.

Ordinanza|8 luglio 2022| n. 21749. Non può essere revocata l’assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario per il fatto che il figlio vada a studiare in altra città

Data udienza 31 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Cessazione degli effetti civili del matrimonio – Aumento dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente – Legittimazione “iure proprio” del genitore in assenza di autonoma domanda giudiziale del figlio – Sussistenza se il figlio si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale e il genitore collocatario provveda al sostentamento materiale del figlio – Perspective overrulling – Applicazione esclusivamente in materia processuale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. VALENTINO Daniela – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza pronunziata dalla Corte di Appello di Roma n. 2636/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 maggio 2022 dal Consigliere Daniela Valentino.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti della sig.ra (OMISSIS), chiedendo che non venisse posto a suo carico assegno divorzile in favore della moglie, poiche’ le parti erano “economicamente indipendenti”; chiedeva, altresi’, assegnarsi la casa familiare alla moglie in ragione della sua coabitazione con l’unica figlia (OMISSIS); nonche’ l’affidamento condiviso “con la piu’ ampia liberta’ e con rispetto degli impegni scolastici… ma comunque con modalita’ tale da garantire la continuita’ dei rapporti padre-figlia e nel rispetto della bigenitorialita’”.
Per il mantenimento della figlia indicava Euro 800 mensili, oltre ISTAT, precisando che Euro 300 sarebbero stati versati direttamente nelle mani della figlia ed Euro 500 alla madre quale genitore collocatario con un assegno di mantenimento Euro 600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa figlia.
Precisava che dinanzi al Presidente del Tribunale di Latina avevano avuto provvedimento provvisorio che autorizzava i coniugi a vivere separati e che aveva disposto l’affido condiviso della figlia minore; assegnato la casa familiare alla (OMISSIS), ponendo a carico del marito per il mantenimento della figlia, l’importo di Euro 600 oltre al pagamento integrale del mutuo della casa familiare assegnata alla moglie. Con lo stesso provvedimento era regolato il diritto di visita paterno, prevedendo che si svolgesse nella casa familiare non in presenza della madre. Detto provvedimento veniva riformato dalla Corte di Appello di Roma che eliminava “il diritto di visita all’interno della casa familiare” e rideterminava il contributo dovuto per il mantenimento della figlia in Euro1.000,00 oltre al 70% delle spese mediche e scolastiche e straordinarie in genere. Dopo varie vicissitudini processuali, il Tribunale con sentenza definitiva n. 2787/2018 assegnava la casa coniugale alla moglie; rigettava la domanda di assegno divorzile della medesima; rigettava la domanda di pagamento diretto alla figlia avanzata dal (OMISSIS) che onerava di un assegno di mantenimento per la figlia di Euro1.100,00 mensili oltre ISTAT e 70% delle spese straordinarie.
Con tempestivo ricorso in appello la sig.ra (OMISSIS) impugnava la sentenza chiedendo in via preliminare la sospensione (se del caso), del giudizio, in attesa della definizione di quella sulla separazione; instava per l’accoglimento di tutte le richieste istruttorie formulate ed in particolare per gli accertamenti richiesti per il tramite della Polizia Tributaria e Valutaria (anche con rogatoria estera); l’ammissione delle prove orali dedotte in primo grado; chiedeva, inoltre, di essere autorizzata al deposito dei verbali inerenti la prova orale espletata nel giudizio di separazione (in quanto rilevanti ai fini della decisione) anche in considerazione sopravvenuto mutamento giurisprudenziale sul punto ed all’esito instava per la riforma della sentenza impugnata per i motivi proposti, con la determinazione di un assegno divorzile nella misura di Euro1.500,00 e/o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonche’ un assegno di pari importo per il mantenimento della figlia (OMISSIS) e/o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Sulla base dei motivi formulati dall’appellante la Corte di Appello disponeva l’aggiornamento della situazione patrimoniale e reddituale delle parti al 30.9.2019.
La Corte rigettava le richieste istruttorie dell’appellante peraltro non reiterate nella precisazione delle conclusioni, nonche’ la sua richiesta di ulteriore aggiornamento della situazione patrimoniale e reddituale e, confermando la statuizione di primo grado sui presupposti per il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno divorzile a suo favore, rideterminava l’assegno di mantenimento della figlia in Euro 1.300 mensili a far data dalla sentenza di I grado. Compensava la meta’ delle spese e condannava l’appellante al rimborso dell’altra meta’.
Avverso la pronuncia della Corte d’Appello proponeva ricorso per cassazione (OMISSIS), affidato a sei motivi. Resisteva la controricorrente (OMISSIS) che proponeva ricorso incidentale, articolato in due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’attuale ricorrente (OMISSIS) lamenta:
1 Nullita’ della sentenza in relazione articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per difetto assoluto di motivazione sub specie di motivazione apparente, nonche’ in relazione all’articolo 132 c.p.c., comma 4, con riferimento allo stabile collegamento con l’abitazione. Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., e articolo 337 septies c.c.; Il ricorrente evidenzia che la Corte non avrebbe tenuto conto che la figlia viveva a Roma in un appartamento locato per frequentare i corsi universitari e soltanto nel fine settimana rientrava a casa della madre. In tal caso sarebbe venuta meno quella stabile convivenza che giustifica l’attribuzione diretta alla moglie dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e tantomeno l’assegnazione della casa familiare; la Corte non avrebbe, inoltre, considerato che la casa familiare era stata destinata anche a studio professionale della madre contravvenendo, cosi’ alla sua destinazione di uso esclusivo. Non avrebbe nemmeno considerato le affermazioni della figlia rilasciate ad entrambi i genitori di contenuto contraddittorio.
2 Nullita’ della sentenza in relazione articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione di legge e precisamente della L. n. 898 del 1970, articolo 6, comma 6, e articolo 337 sexies c.c.. Il ricorrente denunzia che l’assegnazione della casa familiare puo’ essere possibile soltanto se c’e’ convivenza stabile, che non ricorre nella fattispecie per i motivi gia’ esposti;
3 Nullita’ della sentenza in relazione articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, motivazione apparente. Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.. Nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli articoli 337 ter, 337 sexies e 337 septies c.c., in relazione all’ammontare dell’assegno di mantenimento in favore della figlia.
4 Nullita’ della sentenza in relazione articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto assoluto di motivazione sub specie di motivazione apparente, nonche’ in relazione all’articolo 132 c.p.c., comma 4, per mancanza della motivazione percepibile dalla piana lettura della sentenza con riguardo all’aumento dell’assegno di mantenimento nonche’ motivazione apparente ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5. Omessa valutazione dei fatti e delle prove. Violazione e/o falsa applicazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 316 bis e 337 ter c.c., articoli 115, 116 c.p.c. e ss., e articolo 2697 c.c., in relazione all’aumento del contributo economico per il mantenimento della figlia. I Giudici di merito, pur avendo censurato l’appellante per la non chiara esposizione della sua situazione reddituale, avevano aumentato l’assegno a carico del ricorrente perche’ piu’ aderente alla sua situazione reddituale con motivazione nei fatti contraddittoria. Non avrebbe tenuto conto del principio della proporzionalita’ della situazione economica delle parti senza alcuna comparazione tra le stesse;
5 Omessa valutazione dei fatti e delle prove. Violazione e/o falsa applicazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione agli articoli 115, 116 c.p.c. e ss., e articolo 297 c.c., in relazione al rigetto dell’appello incidentale relativamente alla diminuzione del contributo per il mantenimento della figlia e della quota di partecipazione alle spese straordinarie. La Corte non avrebbe tenuto conto dell’entita’ delle spese documentate della figlia e non avrebbe motivato il rigetto della domanda;
6Violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omesso esame del motivo di appello concernente la riduzione della percentuale di contribuzione nelle spese straordinarie. Il ricorrente deduceva che sul punto non vi era stata decisione alcuna, nemmeno implicita.
2. Si costituiva la resistente depositando controricorso con ricorso incidentale articolato su due motivi:
2.1 Violazione e falsa applicazione della L. 898 del 1970, articolo 5, in relazione all’articolo 153 c.p.c., comma 2, a seguito della sentenza delle Sez. un. N. 18237/2018. La Corte, di fronte all’invocato overrulling, non si sarebbe fatta carico del mutamento dell’orientamento della Corte senza rimettere nei termini a norma dell’articolo 184 bis c.p.c., per consentire alla parte di rimodulare le proprie difese sulle diverse indicazioni sull’agire processuale ex post rivelatesi inattendibili;
2.2 Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.. I Giudici di II grado avrebbero ripartito le spese processuali senza tener conto delle domande formulate dalle parti effettivamente accolte o rigettate.
3. Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso possono essere trattati insieme. Le doglianze si fondano sulla presenza di due dichiarazioni della figlia di contenuto contraddittorio tra di loro e il ricorrente lamenta la presa in considerazione della sola seconda dichiarazione. Si deve rilevare, preliminarmente, che la figlia puo’ chiedere il pagamento diretto soltanto se assume il ruolo di parte nel giudizio. La legittimazione deve essere quella giudiziale: puo’ essere attrice o interveniente, ma non e’ dubitabile che in mancanza di una sua diretta partecipazione al giudizio, nel quale ha legittimazione concorrente con la madre. permane quella esclusiva della madre stessa. Va, nel merito, evidenziato che questa Corte in piu’ di un arresto ha stabilito che: “In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione “iure proprio” del genitore a richiedere l’aumento dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand’anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio” (Cass., n. 29977/2020). E, ancor piu’ specificamente, sussiste: “un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorche’ non quotidiana, sia compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purche’ vi faccia ritorno appena possibile e l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unita’ di tempo” (Cass., n. 16134/2019). Se un figlio continua a garantirsi un collegamento stabile con l’abitazione in oggetto, in cui convive con un genitore, nessuna revoca dell’assegnazione potra’ essere disposta solo in virtu’ della scelta di quest’ultimo recarsi presso una diversa citta’ per ragioni di studio (Cass., n. 25604/2018). Deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, benche’ la coabitazione possa anche non essere quotidiana; tale concetto e’ compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purche’ egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile (Cass., n. 11844/2019) La Corte di Appello ha preso atto che e’ stato provato che la figlia rientri ogni fine settimana a casa della madre (circostanza ribadita anche dalla difesa del ricorrente) e questa si fa carico di ogni spesa necessaria per la sua permanenza infrasettimanale a Roma.
4. Con il quarto, quinto e sesto motivo controparte evoca il vizio della motivazione apparente o della omessa valutazione dei fatti e delle prove per ottenere una loro diversa valutazione, attivita’ preclusa in sede di legittimita’. I motivi sono inammissibili. In particolare sulla doglianza relativa alle spese straordinarie va notato che la Corte di merito esplicitamente lascia impregiudicata la decisione del primo grado sulla ripartizione condividendone la motivazione. Va ricordato ancora una volta che “spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (da ultimo, tra le innumerevoli, Cass., n. 331/2020; Cass., n. 29316/2008; Cass., n. 16170/2022).
5. Sul primo motivo di ricorso incidentale va osservato che la controricorrente evoca del tutto genericamente l’applicazione dell’overrulling.
Va, a tal riguardo rilevato, preliminarmente che il c.d. perspective overrulling si applica esclusivamente in materia processuale. L’intervento nomofilattico evocato nel ricorso riguarda una norma di diritto sostanziale e, conseguentemente, non puo’ essere applicato (ex multis, Cass., n. 29928/2020; Cass., n. 27555/2020; Cass., n. 403/2020). Anche limitatamente all’ambito processuale, tuttavia, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimita’ sopra indicato ha stabilito che solo un mutamento di giurisprudenza imprevedibile (per il carattere consolidatosi nel tempo del pregresso indirizzo) puo’ determinare un effetto preclusivo dell’azione o della difesa della parte che sulla stabilita’ del precedente abbia ragionevolmente fatto affidamento. Pertanto solo in tale ipotesi, e’ applicabile l’overruling che, per l’eccezionalita’ (ed auspicabile non reiterabilita’), giustifica la non applicazione dell’effetto preclusivo che dovrebbe derivare dalla nuova pronuncia giurisprudenziale. Nella specie l’intervento nomofilattico, di carattere dichiarativo, ha riguardato esclusivamente l’interpretazione di una norma di carattere sostanziale, stabilendo una valutazione dei criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio diversa da quella affermatasi negli orientamenti precedenti. Non si ravvisano, di conseguenza, i presupposti per l’applicazione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, non essendo la statuizione sull’assegno di divorzio contenuta nella sentenza impugnata fondata su temi d’indagine nuovi o sull’applicazione di un quadro normativo diverso da quello che e’ racchiuso nella L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6.
Peraltro la controricorrente non ha ne’ dedotto ne allegato fatto integrati l’applicazione del criterio elaborato dalle S.U..
6. Anche il secondo motivo di ricorso incidentale e’ inammissibile, poiche’ la statuizione di compensazione parziale delle spese del giudizio. Contenuta nella sentenza impugnata e’ fondata su una valutazione di merito insindacabile del grado di reciproca soccombenza delle parti, sostenuta da idonea motivazione.
7. Anche nel presente giudizio, la reciproca soccombenza induce alla compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa le spese processuali del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri elementi identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 2.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *