“Non idoneo” è sufficiente per motivare il giudizio per le prove del concorso

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 19 novembre 2018, n. 6518.

La massima estrapolata:

La formula “non idoneo” è sufficiente per motivare il giudizio negativo per le prove del concorso in magistratura; il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione, esternandone la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti.

Sentenza 19 novembre 2018, n. 6518

Data udienza 8 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1432 del 2017, proposto da
Br. Da., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Ca., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…)
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…)
nei confronti
De Sa. Nu., Sc. Vi., non costituiti in giudizio
per la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione I-quater, n. 10483/2016
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018 il Cons. Claudio Contessa e udito l’avvocato Ma. Ca. per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

Il dott. Da. Br., odierno appellante, ha partecipato al concorso per esami a 365 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 30 ottobre 2013, conseguendo tredici punti nella prova di diritto civile, dodici punti in quella di diritto amministrativo e risultando non idoneo nella prova di diritto penale.
L’odierno appellante, con ricorso recante numero generale 6944 del 2015, ha adito il Tribunale amministrativo del Lazio, Roma per l’annullamento del verbale n. 251 dell’11 febbraio 2015 della Commissione giudicatrice, nella parte in cui ha assegnato all’elaborato di diritto penale da lui redatto il giudizio di “non idoneo”, nonché della sua non ammissione alle prove orali.
Il ricorrente fondava le doglianze su motivi riconducibili alla violazione di legge, lamentando, in particolare, che nella seduta del 16 luglio 2014 la valutazione dei suoi elaborati sia stata operata da una sottocommissione (e per essa da un Collegio) composta da soli magistrati, in violazione della disciplina normativa in materia di composizione delle commissioni di valutazione per il concorso in magistratura (articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160), la quale prevede la presenza delle diverse componenti professionali (magistrati, professori universitari ed avvocati).
In giudizio si costituiva il Ministero della giustizia, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze proposte.
Con sentenza n. 10483 del 20 ottobre 2016, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso.
La sentenza in epigrafe è stata impugnata in appello dal dott. Br. il quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
– Violazione dell’art. 5, comma 1-bis e degli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 160/2006; dell’art. 6 del bando di concorso; dei criteri generali stabiliti dalla Commissione di concorso nel suo plenum con verbale n. 9 del 10.7.2014;
– Violazione degli artt. 5,6 e 7 D.Lgs. n. 160/2006 e degli artt. 12,13 e 15 R.D. n. 1860/1925;
– Violazione degli artt. 12, comma 5, 13 e 16 R.D. 1860/1925;
– Eccesso di potere per travisamento; difetto di motivazione; illogicità manifesta; irragionevolezza; arbitrarietà .
Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile e/o infondato.
Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso proposto dal dottor Da. Br. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha respinto il ricorso da lui proposto avverso gli atti con cui è stata disposta la sua esclusione dal concorso per Magistrato ordinario indetto con D.M. 30 ottobre 2013.
2. Con il primo motivo di appello il dott. Br. lamenta che erroneamente la sentenza avrebbe escluso la natura di Collegio perfetto per quanto riguarda le sottocommissioni di valutazione del concorso per magistrato ordinario.
Secondo l’appellante, la sentenza avrebbe omesso di apprezzare in modo adeguato le conseguenze connesse alla mancanza dei membri laica (docenti universitari e avvocati) nel giorno in cui era stata espressa la negativa valutazione del proprio elaborato di diritto penale.
Secondo il dott. Br., infatti, la natura di Collegio perfetto delle sottocommissioni (e quindi l’infungibilità dei relativi componenti) emergerebbe in primo luogo dalla disciplina normativa di riferimento (in particolare, dagli articoli 5, 6 e 7 d.lgs. n 160 del 2006, nonché dagli articoli 5 e 18 r.d. n. 1860 del 1925).
Inoltre, la natura di Collegio perfetto delle sottocommissioni sarebbe stata confermata – e in via di sostanziale autovincolo – dalla stessa commissione la quale (con il verbale in data 10 luglio 2014) aveva fissato specifici criteri e modalità per procedere alla sostituzione di ciascuna categoria di commissari (magistrati, docenti universitari, avvocati), in tal modo confermando il richiamato carattere.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. Va in primo luogo osservato che, alla luce delle norme che disciplinano la materia, non si individuano ragioni per discostarsi dall’orientamento per cui la disciplina in tema di svolgimento del concorso in magistratura non qualifica la Commissione (e, per essa, le sottocommissioni di valutazione) quale Collegio perfetto.
Ne consegue che l’eventuale mancanza di alcuno dei suoi membri (ovvero, la presenza dei membri in un numero adeguato, ma in una composizione numerica che non rispecchi le diverse componenti professionali) non invalida le operazioni concorsuali.
E’ stato condivisibilmente osservato al riguardo che nessun dato normativo induce a ritenere che la Commissione d’esame sia un collegio perfetto, cioè che per poter operare richieda necessariamente la presenza di tutti i suoi componenti (sul punto: Cons. Stato, IV, 22 maggio 2012, n. 2986).
La sola ipotesi in cui la disciplina di settore impone la presenza di tutti i membri della Commissione è quella relativa alla seduta in cui si procede alla definizione dei criteri di valutazione delle prove dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2006 (seppure anche in quel caso siano ammesse eccezioni per casi di forza maggiore e legittimo impedimento).
E’ stato altresì osservato – e in modo parimenti condivisibile – che l’interpretazione volta ad escludere il carattere perfetto del Collegio (oltre che dagli elementi testuali appena richiamati) è confortata dalle esigenze di ragionevole speditezza del procedimento valutativo che discendono dall’articolo 97 Cost. e in esso trovano garanzia (ibidem).
La composizione della Commissione esaminatrice è quella dettata dal citato art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 160 del 2006: oltre al presidente, venti magistrati, cinque professori universitari, tre avvocati. Non sono previsti membri supplenti.
Ritenere necessaria, e in termini di validità, la presenza di tutti i membri del collegio anche al momento dell’adozione dei criteri di correzione significherebbe imporre un onere sproporzionato al fine e che contrasterebbe con la speditezza per un celere svolgimento del concorso, essenziale in ragione della tendenziale cadenza annuale richiesta dall’avvicendamento degli effettivi di organico e dunque dal mantenimento di un adeguato flusso di reclutamento di personale di magistratura (cfr. rispettivamente artt. 6 e 1 del detto decreto legislativo).
La particolare composizione della Commissione, anzi, è proprio in funzione della esigenza di sollecita definizione della procedura: e che per la correzione delle prove scritte sia prevista la formazione di sottocommissioni e l’ulteriore suddivisione di queste in collegi ne è l’evidente segno (art. 5, comma 6).
Una Commissione così numerosa, quindi, è funzionale a dare impulso al concorso.
Ciò posto, sarebbe incoerente con tale ratio la ripetizione per le sottocommissioni dei caratteri previsti per la commissione nel suo complesso.
Deve quindi ribadirsi che sulla base del paradigma normativo non è dato attribuire la caratteristica di di collegio perfetto alle sottocommissioni di valutazione (e, con esse, ai collegi in cui esse possono ulteriormente articolarsi).
Ne risulta l’infondatezza in parte qua dell’appello.
2.1.2. L’appellante osserva comunque che, anche a prescindere dagli aspetti normativi, l’illegittimità della composizione della sottocommissione che aveva espresso il suo (negativo) giudizio sui suoi elaborati emergerebbe dal sostanziale auto-vincolo adottato dalla Commissione attraverso i criteri orientativi della propria attività adottati in data 10 luglio 2014 (ci si riferisce, in particolare, ai criteri di cui ai punti 6 e 8).
Il motivo è infondato. Dall’esame del verbale da ultimo richiamato (e dei criteri ivi fissati) emerge che il contenuto dell’autovincolo era diverso da quello descritto dall’appellante.
Infatti la Commissione aveva fissato previsioni per consentire, all’occorrenza, particolari forme di supplenza (anche prevedendo per ogni singola giornata che taluni membri si tenessero “a disposizione” per l’ipotesi di impedimento di un collega).
Tuttavia, da tali disposizioni non emerge- diversamente da quanto prospettato dall’appellante – che tali forme di supplenza e disponibilità imponessero il carattere omo della professionalità coinvolta (nel senso – ad es. – che l’assenza di un avvocato avrebbe dovuto essere necessariamente rimediata attraverso la supplenza di un altro avvocato).
Anzi, il punto 6 del ridetto verbale (invocato dall’appellante) sembra deporre in senso opposto.
In base a tale disposizione “per ogni seduta sarà presente un commissario magistrato supplente destinato a subentrare in caso di necessità di sostituzione di altro componente e un magistrato reperibile, chiamato a sostituire altro componente in attesa del supplente (…)”.
La generica indicazione per cui la sostituzione riguardava “altro componente” conferma il carattere generico della sostituzione, la quale avrebbe potuto riguardare un componente ascrivibile a una qualunque delle tre professionalità (in caso contrario, la disposizione avrebbe verosimilmente parlato di “altro componente magistrato”).
Né il riferimento alla sostituzione di un “collega” contenuto al medesimo punto 6 depone in senso diverso: una tale locuzione era manifestamente riferibile alla qualità generica di membro della commissione.
La ragione per cui il richiamato punto 6 distingueva la posizione dei componenti magistrati (per i quali si prevedeva la figura del membro supplente ) e quella dei docenti universitari e degli avvocati (per i quali si prevedeva la diversa figura del membro a disposizione ) va rintracciata nella maggiore facilità ad assicurare sostituzioni attingendo ai componenti magistrati (numericamente più numerosi delle altre due categorie). Al contrario, né la lettera, né la ratio della previsione suffragano la tesi secondo cui la supplenza – o la messa a disposizione – dovesse necessariamente avvenire con figura professionalmente omologa.
2.2. Il primo motivo di appello deve dunque essere respinto.
3. Con il secondo motivo di appello, il dott. Br. lamenta che la sentenza abbia erroneamente respinto il motivo che censurava sotto diversi profili la violazione dell’articolo 5, comma 6, d.lgs. n. 160 del 2006 per le modalità di valutazione degli elaborati da parte delle sottocommissioni.
In particolare la sentenza avrebbe erroneamente respinto
– sia il motivo che lamentava che era stato il singolo collegio (e non la sottocommissione) a valutare gli elaborati e a esprimere i voti numerici
– sia il motivo che contestava il modus operandi dei collegi di valutazione (per come emergente dai relativi verbali), i quali avrebbero esaminato soltanto due dei tre elaborati di ciascun candidato.
3.1. Il motivo è infondato.
3.1.1. Giova in primo luogo richiamare il disposto dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 160 del 2006 (i.e.: della disposizione di cui si lamenta la violazione).
Ai sensi di tale previsione “se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato”.
La disposizione integra le previsioni già recate in tema di valutazione delle prove concorsuali dagli articoli 12, 13 e 16 r.d. 1860 del 1925.
Dalla lettura del verbale in data 10 luglio 2014 non emerge – contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante – che i singoli collegi abbiano espresso in modo definitivo la valutazione in ordine agli elaborati dei candidati.
Emerge piuttosto che i singoli collegi (conformemente alle richiamate disposizioni), previo esame delle singole prove, erano chiamati a formulare una mera proposta di punteggio, da sottoporre alla deliberazione finale della sottocommissione.
3.1.2. Neppure può trovare accoglimento il motivo con cui si è ipotizzato che i singoli collegi si fossero limitati ad esaminare due soli elaborati (per come sembrerebbe emergere dal verbale in data 11 febbraio 2015).
L’appellante non contesta che la sottocommissione (e per essa i singoli collegi) abbia valutato tutte le sue tre prove. Perciò non emerge con evidenza l’interesse all’articolazione di un motivo concretamente smentito dalla stessa prospettazione dei fatti offerta dall’appellante.
L’affermazione poi per cui il terzo elaborato sarebbe stato dichiarato insufficiente senza essere stato neppure letto non risulta suffragata da alcun elemento concreto.
Si osserva in ogni caso che l’appellante formula il motivo in modo esplorativo, ipotizzando letture alternative dell’accaduto (in tal senso la pagina 17 dell’appello): il che non è sufficiente alla formulazione della doglianza, che deve essere espressa dal ricorrente in modo tale da poter facilmente individuare le ragioni in fatto della causa petendi che essa contiene.
Il motivo è dunque inammissibile: non concreta tale requisito il tentativo di inferire possibili illegittimità da un solo passaggio del verbale n. 251/15 nel cui ambito – verosimilmente – la locuzione “entrambi gli elaborati” sembra costituire il frutto di un mero refuso.
Il motivo articolato difetta del necessario carattere della specificità .
4. Con il terzo motivo di appello il dott. Br. lamenta che erroneamente la sentenza avrebbe respinto il motivo che censurava il difetto di motivazione che vizierebbe la negativa valutazione dell’elaborato di diritto penale.
Egli osserva che la sentenza avrebbe respinto il motivo attraverso una motivazione di fatto generica e tralatizia. Osserva poi che la sentenza avrebbe di fatto sostenuto che il giudizio della Commissione resti sottratto a qualunque sindacato di legittimità . Osserva infine che la sentenza non avrebbe motivato adeguatamente la reiezione dell’appello in relazione alle relazioni peritali di professionisti di indiscussa professionalità, i quali avevano attestato la sostanziale correttezza dell’elaborato e la meritevolezza di un voto almeno sufficiente in relazione ai criteri di valutazione fissati dalla stessa Commissione.
4.1. Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, d.lgs. n. 160 del 2006 (come sostituito dall’articolo 1 l. 30 luglio 2007, n. 111), “agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula “non idoneo””.
Va condiviso l’orientamento consolidato per cui la formula “non idoneo” è sufficiente per motivare il giudizio negativo per le prove del concorso in magistratura.
Il voto numerico (nel caso in esame, il conclusivo giudizio) sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione, esternandone la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti (in tal senso – ex multis: – Cons. Stato, IV, 5 settembre 2013, n. 4457).
L’affermazione per cui la valutazione finale (adeguatamente sintetizzata con l’espressione del voto numerico) costituisce espressione di discrezionalità tecnica non significa che la valutazione demandata alle commissioni di esame per il concorso in magistratura ordinaria resti sottratta al sindacato di legittimità : ma indica l’ordinaria espressione motivazionale stimata idonea ad esprimere in modo adeguato la valutazione maturata.
Il fatto che l’appellante abbia prodotto in atti le relazioni di alcuni periti (i quali avevano concluso nel senso della complessiva conformità dell’elaborato rispetto ai parametri valutativi fissati dalla Commissione) solo conferma il carattere complessivamente opinabile – com’è proprio delle valutazioni di discrezionalità tecnica nel campo delle scienze non esatte – delle operazioni valutative, ma non introduce alcun elemento idoneo a rilevare profili di palese abnormità valutativa, di inidoneità o di manifesta irragionevolezza della valutazione.
4.2. Anche il terzo motivo deve dunque essere respinto.
5. Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Sussistono giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Claudio Contessa – Consigliere, Estensore
Alessandro Maggio – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere

Avv. Renato D’Isa

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