Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 5 ottobre 2020, n. 21271.
Non è quindi configurabile un obbligo per l’amministratore condominiale di allegare all’avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull’attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione
Ordinanza 5 ottobre 2020, n. 21271
Data udienza 2 luglio 2020
Tag/parola chiave: Condominio – Avviso di convocazione dell’assemblea – Bilancio – Mancata allegazione – Nullità dell’avviso – Non sussiste – Facoltà del condomino di chiederne copia in anticipo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3396/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1565/2015, depositata in data 13.10.2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
La (OMISSIS) s.r.l. ha impugnato la Delib. adottata in data 7.3.2002, con cui il Supercondominio resistente aveva approvato il consuntivo relativo al periodo compreso tra il primo ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2001, lamentando che il suddetto bilancio non era stato comunicato prima dell’assemblea e non contemplava alcun esonero della societa’ dal pagamento delle quote ordinarie, come invece previsto nell’atto di acquisto dell’immobile versato in atti.
Il tribunale ha respinto l’impugnazione, rilevando che il bilancio era stato allegato alla Delib. di approvazione comunicata alla ricorrente, la quale non aveva – pero’ – precedentemente chiesto di visionare la documentazione giustificativa o il documento approvato. Riguardo alle spese ordinarie, ha osservato che la deroga ai criteri legali di ripartizione doveva essere accettata da tutti i condomini, non potendo essere contenuta nel solo contratto di acquisto dell’immobile da parte della (OMISSIS) s.r.l., e che non sussisteva alcun vulnus alla chiarezza dei dati contabili.
Su appello della societa’ soccombente, la pronuncia e’ stata integralmente riformata in appello.
La Corte distrettuale ha ritenuto che il bilancio dovesse essere comunicato preventivamente alla societa’, essendo altrimenti leso il diritto “ad avere l’informativa generica con riferimento a quanto oggetto di assemblea”, non potendo sopperire il successivo invio dell’atto, unitamente alla Delib. di approvazione, dovendosi osservare l’obbligo di informazione in via preventiva e non successiva, osservando infine che i precedenti di legittimita’ richiamati dal Supercondominio si riferivano alla richiesta di documentazione ulteriore, finalizzata a chiarire e a giustificare le singole poste le poste di bilancio, non certo al bilancio in se’.
Per la cassazione della sentenza il Supercondominio ha proposto ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.
La (OMISSIS) s.r.l. ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve respingersi l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, in quanto proposto in forza della Delib. di autorizzazione ad impugnare la sentenza, approvata dall’assemblea del Supercondominio con la sola partecipazione dei “caposcala”.
Non risulta anzitutto che l’oggetto della lite ecceda la gestione ordinaria o riguardi compiti non rientranti nelle attribuzioni riservate agli organi del supercondominio (articolo 67 disp. att. c.c., comma 3).
Tenuto conto della data di adozione della Delib. di autorizzazione alla proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 117 bis c.c., si applicano, inoltre, le disposizioni del capo II, del libro terzo del codice.
Cio’ posto, non si ravvisa alcun ostacolo per ritenere operanti in materia gli articoli 1130 e 1131 c.c., trattandosi di disposizioni compatibili con la natura del supercondominio, pur se da armonizzare con i limiti che interessano le funzioni dell’assemblea e quelle che competono allo stesso amministratore.
Va dunque ribadito che, in linea generale, ai sensi dell’articolo 1131 c.c., l’amministratore, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ed essendo pero’ tenuto a dare notizia all’assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’articolo 1131 c.c., commi 2 e 3, puo’ costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione assembleare, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’organo collegiale, per evitare la pronuncia di inammissibilita’ dell’atto di costituzione o di impugnazione (Cass. s.u. 18331/2010).
Tale principio riguarda – tuttavia – solo le liti che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 c.c., commi 2 e 3, non anche le controversie relative alle materie indicate dall’articolo 1130 c.c. (Cass. 1451/2014; Cass. 10865/2016). In particolare, nel compito di eseguire le Delib.zioni dell’assemblea dei condomini, affidato all’amministratore dall’articolo 1130 c.c., n. 1, – per il cui espletamento nel successivo articolo 1131 gli e’ riconosciuta la rappresentanza in giudizio del condominio – e’ implicitamente ricompreso sia quello di difendere la validita’ delle delibere in relazione alla regolarita’ delle assemblee in cui le stesse furono adottare, sia quello di sostenere l’avvenuta dimostrazione documentale della regolarita’ dei conti sottoposti all’esame dei condomini dalla quale sia derivata l’approvazione dei bilanci (cfr., in termini, Cass. 993/1967, nonche’ Cass. 1451/2014; Cass. 16260/2016; Cass. 19651/2017).
Per quanto osservato, appare irrilevante accertare se l’assemblea abbia irregolarmente autorizzato la proposizione del ricorso, trattandosi di mero atto di assenso di un’attivita’ gia’ legittimamente esercitata dall’amministratore ai sensi dell’articolo 1330 c.c. (Cass. 10865/2016; Cass. 13504/1999).
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli articoli 1105, 1139, 1135, 1137 c.c., articolo 66 disp. att. c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza affermato erroneamente che la mancata comunicazione preventiva del bilancio sottoposto all’approvazione dell’assemblea lederebbe il diritto ad una corretta informazione dei singoli riguardo alle materie da discutere, trascurando che tale diritto e’ soddisfatto dall’avviso di convocazione contenente l’indicazione delle materie all’ordine del giorno, non occorrendo la trasmissione della documentazione contabile, dato che il destinatario del rendiconto non sono i singoli condomini, ma l’assemblea.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 1117, 118 e 1123 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza annullato la Delib. di approvazione del bilancio, sollevando la (OMISSIS) s.r.l. dal pagamento delle spese ordinarie, sebbene tale obbligo non fosse derogabile neppure dal regolamento di condominio e non trovasse titolo nella Delib., ma nel concreto svolgimento dell’attivita’ di manutenzione e conservazione delle parti comuni.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza condannato il Supercondominio al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, mentre, data la controvertibilita’ delle questioni esaminate, avrebbe dovuto disporne la compensazione totale o parziale, dovendo inoltre tener conto, nel quantificare le spese, che il resistente aveva depositato tardivamente la comparsa conclusionale.
3. Il primo motivo e’ fondato e comporta l’assorbimento delle altre censure.
E’ pacifico che il bilancio consuntivo portato all’approvazione assembleare non era stato trasmesso alla societa’ ricorrente al momento della convocazione e che era stato comunicato ex post, unitamente alla Delib. di approvazione.
La Corte di merito ha affermato che la mancata comunicazione preventiva del bilancio lederebbe il diritto del singolo condominio ad un’informazione generica, non ponendolo in condizione di partecipare all’assemblea con un’adeguata conoscenza delle questioni in discussione.
Tale assunto non puo’ essere condiviso.
Questa Corte ha costantemente affermato che l’obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea risponde alla finalita’ di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l’oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa Delib.zione (Cass. 21966/2017; Cass. 15587/2018).
Non e’ quindi configurabile un obbligo, per l’amministratore condominiale, di allegare all’avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini e’ riconosciuta la facolta’ di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull’attivita’ condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (Cass. 19210/2011; Cass. 19799/2014). Ove tale richiesta non sia stata avanzata, il singolo condomino non puo’ invocare l’illegittimita’ della successiva Delib. di approvazione per l’omessa allegazione dei documenti contabili all’avviso di convocazione dell’assemblea, ma puo’ impugnarla per motivi che attengano esclusivamente alla modalita’ di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte (Cass. 25693/2018).
E’ quindi accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply