Non è dovuta la pensione di invalidità al cittadino che risiede fuori dallo Stato membro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21901.

Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21901.

Data udienza 29 marzo 2018.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3829-2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS);
– intimati –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 118/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/02/2012 R.G.N. 1857/2007.

FATTO E DIRITTO

RITENUTO CHE:
la Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza n. 118/2012 rigettando l’appello principale proposto da (OMISSIS) e litisconsorti, in qualita’ di eredi di (OMISSIS), e l’appello incidentale proposto dall’Inps confermava la sentenza che condannava l’Istituto ad erogare la pensione di invalidita’ civile, ritenendo infondate le censure rivolte alla sentenza di primo grado dagli originari ricorrenti sotto il profilo della decorrenza e dall’Inps sotto il profilo della sussistenza del requisito sanitario e della mancata residenza in Italia di (OMISSIS);
contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo, mentre sono rimasti intimati gli eredi di (OMISSIS);
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 bis del regolamento CEE del 14 giugno 1971, come modificato dal regolamento n. 1247 del 30 aprile 1992, nonche’ errata motivazione su un punto controverso decisivo per il giudizio (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), atteso che nel caso di specie era provato e non contestato che il signor (OMISSIS) nel periodo che va dal 1 settembre 2005 sino alla morte del 17 giugno 2006 fosse residente all’estero (come da certificato di residenza riprodotto in ricorso); talche’ il signor (OMISSIS) e per esso gli eredi, anch’essi peraltro tutti residenti all’estero, non avevano titolo per pretendere il pagamento dei ratei di pensione di invalidita’ per il periodo indicato, in quanto la residenza sul territorio dello Stato italiano costituisce un requisito costitutivo del diritto alla provvidenza richiesta;
il motivo e’ fondato atteso che, come di recente riaffermato da questa Corte (sentenza 7914/2017), “per quel che concerne la cosiddetta inesportabilita’ in ambito comunitario delle prestazioni in danaro non contributive si rileva che la disciplina comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contempla un principio per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, e dunque sono inesportabili negli Stati membri dell’Unione Europea. Per l’Italia, tra le prestazioni inesportabili si ricomprendono: le pensioni sociali; le pensioni, gli assegni e le indennita’ ai mutilati ed invalidi civili; le pensioni e le indennita’ ai sordomuti; le pensioni e le indennita’ ai ciechi civili; l’integrazione della pensione minima;
l’integrazione dell’assegno di invalidita’; l’assegno sociale; la maggiorazione sociale. Infatti, il Regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che ha modificato il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunita’, ha previsto all’articolo 1, punto 4), l’inserimento dell’articolo 10 bis (Prestazioni speciali a carattere non contributivo) che stabilisce quanto segue: Nonostante l’articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento e’ applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purche’ tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell’istituzione del luogo di residenza”;
va pertanto affermato che in virtu’ del principio, contemplato dall’articolo 10-bis, comma 1, del Regolamento CEE n. 1247 del 1992, le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo non sono esportabili in ambito comunitario, e sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, sicche’ la pensione di invalidita’ civile non e’ dovuta al cittadino residente fuori dal territorio nazionale;
in definitiva il ricorso va accolto, la sentenza cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto della domanda originariamente svolta da (OMISSIS) e litisconsorti;
le spese di lite del giudizio di cassazione seguono la soccombenza degli intimati; mentre sussistono i presupposti per la compensazione di quelle relative ai giudizi di merito come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda originaria. Compensa le spese processuali dei giudizi di merito. Condanna gli intimati al pagamento delle spese processuali del presente giudizio nella misura di Euro 1700,00, di cui Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

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