Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 1 giugno 2018, n. 24743.
La massima estrapolata:
Non è automatica l’espulsione dello straniero condannato per detenzione di stupefacenti, ma è obbligatoria se se ne accerta la pericolosità a seguito del giudizio di cognizione sul punto che il giudice è tenuto ad effettuare.
Sentenza 1 giugno 2018, n. 24743
Data udienza 4 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze;
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 15/12/2016;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SILVESTRI Pietro;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Firenze ha condannato (OMISSIS) alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione ed Euro 30.000 di multa per il reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 1, per avere detenuto illecitamente kg. 4,489 lordi di eroina e gr. 69,31 di cocaina.
2. Ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello lamentando l’omessa espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 86.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 86, comma 1, prevede un’ipotesi di espulsione obbligatoria da eseguirsi dopo l’espiazione della pena nei confronti dello straniero condannato per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica in questione, articoli 73, 74, 79 e 82.
L’espulsione non e’ tuttavia automatica.
La Corte costituzionale – nel dichiarare (con sent. n. 58 del 24/02/1995) l’illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 86, comma 1, nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere, senza l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosita’ sociale, contestualmente alla condanna, l’ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74 e 79, e articolo 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico – ha chiarito che l’espulsione in esame, avendo natura di misura di sicurezza, sia regolata dal principio, conseguente all’abrogazione dell’articolo 204 c.p., ad opera della L. 10 ottobre 1986, n. 663, articolo 31, secondo cui “tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto, e’ persona socialmente pericolosa”.
Nel giudizio di cognizione, dunque, il giudice e’ tenuto ad accertare la pericolosita’ sociale dello straniero condannato perche’ “l’applicazione della misura di sicurezza della espulsione senza la valutazione del giudice alla stregua degli indici menzionati dall’articolo 133 c.p., cui fa rinvio l’articolo 203 cpv c.p., (…) frappone un ingiustificato ostacolo anche alle possibilita’ di sviluppo della personalita’ del condannato in vista dell’eventuale superamento della sua condizione come soggetto socialmente pericoloso” (Corte cost. n. 58 del 1995, cit.).
L’obbligatorieta’ dell’espulsione disciplinata dall’articolo 86, comma 1, deve intendersi nel senso che essa andra’ disposta tutte le volte in cui sia accertata la pericolosita’ attuale dello straniero alla luce dei criteri stabiliti dall’articolo 133 c.p., il che implica un preciso obbligo di motivazione che impedisce al giudice di legittimita’ di disporre la misura attraverso il procedimento di rettificazione ex articolo 619 c.p.p..
3. La sentenza impugnata, limitatamente alla omessa valutazione delle condizioni per eventualmente disporre la espulsione del condannato dal territorio dello Stato, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa valutazione dell’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione e rinvia per il giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze.
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