Niente risarcimento per la bambina scivolata dalle scale di una casa popolare. Per condannare l’istituto proprietario dello stabile in cui è avvenuto l’incidente, serve prova certa che la caduta sia stata cagionata dall’improvvisa rottura di un gradino e non da altri fattori.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25126.

 

Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25126

Data udienza 23 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11489/2017 proposto da:
(OMISSIS), nella qualita’ di genitrice esercente la potesta’ sulla figlia minore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
IACP – ISTITUTO AUTONOMO CASE PER LE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1923/2016 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 07/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/04/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO
che:
con atto di citazione notificato il 28 novembre 2011 all’Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di (OMISSIS), (OMISSIS) ha dedotto di abitare, unitamente alla propria famiglia, in un appartamento dell’edificio di edilizia residenziale pubblica, in (OMISSIS), di proprieta’ di IACP, aggiungendo che il giorno (OMISSIS) la figlia (OMISSIS), mentre scendeva le scale prive di illuminazione, era caduta in terra e riportando lesioni e cio’ in quanto la soglia marmorea del gradino, aveva ceduto all’improvviso al passaggio della minore, spezzandosi all’altezza dello spigolo esterno, in prossimita’ della ringhiera. Aggiungeva che le scale dell’edificio avevano rappresentato una grave insidia e percio’ riteneva sussistente la responsabilita’ aquiliana dell’ente proprietario dell’immobile per omessa manutenzione o custodia del bene, ai sensi degli articoli 2051 o 2043 c.c.. Si costituiva l’Istituto Autonomo contestando la pretesa dell’attrice e ottenendo di chiamare in causa il proprio assicuratore, (OMISSIS) S.p.A.. Si costituiva la compagnia contestando la domanda dell’attrice;
il Giudice di Pace di Siracusa, con sentenza n. 1512 del 2013 rigettava la domanda evidenziando che IACP, quale custode dei beni, soggiace alla disciplina prevista dagli articoli 2051 e 2043 c.c., ma aggiungeva che l’attrice non aveva fornito la prova del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento;
avverso tale decisione (OMISSIS), nella qualita’ di esercente la responsabilita’ genitoriale in favore della figlia minore, proponeva appello contestando l’esclusione della prova del nesso causale e il presunto contrasto insanabile delle dichiarazioni dei testi escussi. Al contrario, secondo l’appellante, il giudice avrebbe dovuto ritenere che i fatti avevano trovato pieno riscontro probatorio, nonostante le lievi incongruenze delle dichiarazioni, proprio sulla base delle deposizioni testimoniali. Si costituivano in giudizio IACP e (OMISSIS) S.p.A.;
il Tribunale di Siracusa con sentenza del 7 ottobre 2016 rigettava l’impugnazione condannando l’appellante al pagamento della meta’ delle spese di lite e compensando la restante parte. Pur condividendo la doglianza dell’appellante, secondo cui le contraddizioni dei testi escussi colte dal primo giudice riguardavano un aspetto marginale, tuttavia non emergeva in maniera sufficiente la prova della dinamica del sinistro, cosi’ come prospettata da parte attrice. Sotto altro profilo non poteva darsi rilievo alla contestazione solo generica del fatto da parte della convenuta, trattandosi di soggetto estraneo alla sfera di conoscibilita’ del custode. Inoltre, nessuno dei testi escussi aveva assistito alla caduta della bambina ed erano insufficienti i riferimenti dei testi all’esistenza di gradini “lineati” al fine di dimostrare la rottura di un gradino di marmo, come quello raffigurato nelle foto, a causa del peso di una bambina di nove anni;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandosi a due motivi, illustrati da memoria ex articolo 380 bis c.p.c.. Resiste in giudizio, con controricorso, l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di (OMISSIS).
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 115 c.p.c., con riferimento al principio di non contestazione, riguardo all’affermazione del Tribunale secondo cui non puo’ darsi rilievo alla contestazione solo generica del fatto da parte della convenuta, trattandosi di fatto estraneo alla sfera di conoscibilita’ del custode. Al contrario, rientrava nella sfera di conoscibilita’ del custode l’insieme delle caratteristiche concernenti la manutenzione, la scarsa illuminazione delle scale e le condizioni fatiscenti di rampe e gradini, evidentemente lesionati;
il primo motivo che si riferisce alla violazione della norma in tema di non contestazione, e’ inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto l’onere di contestazione generica o specifica e’ rapportato a quello di deduzione (a sua volta generica o specifica) dei fatti principali e secondari; parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere l’atto di citazione, ma soprattutto allegare o trascrivere la comparsa di costituzione di IACP e i successivi scritti concernenti la definizione del thema decidendum e trascrivere il motivo di appello relativo a tale specifica questione giuridica;
con il secondo motivo lamenta la violazione l’articolo 2051 c.c. e il travisamento dei fatti dedotti, nonche’ la contraddittorieta’ e illogicita’ manifesta della motivazione. In particolare, apparirebbe che una soglia di marmo di un gradino possa avere uno spessore di 5 o 6 cm, mentre e’ notorio che le soglie degli edifici di economia popolare presentino uno spessore di 2,5 cm. Sotto altro profilo sarebbe verosimile e ragionevole che la bambina, mentre scendeva le scale era caduta proprio sui gradini di quelle scale rimaste imbrattate di sangue, come riferito da uno dei testimoni e prive dello spicchio di marmo rinvenuto nelle vicinanze;
il secondo motivo e’ inammissibile per difetto di specificita’ in quanto il ricorrente non rileva che l’argomento dello spessore del gradino e’ ricavato, dal giudice di appello, dalle foto esaminate e tale valutazione in fatto non puo’ essere superata dal riferimento al “fatto notorio” (che non ricorre mai quando la valutazione ha ad oggetto cognizioni tecniche) sul minor spessore dei gradini delle scale degli immobili di edilizia popolare. Per il resto si richiede alla Corte di legittimita’ di rivalutare il compendio probatorio al fine di aderire alla ricostruzione alternativa prospettata dalla ricorrente, rispetto a quella meno appagante fatta propria dai giudici di merito con una doppia conforme;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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