Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 20 luglio 2018, n. 19419.

Ordinanza 20 luglio 2018, n. 19419

Data udienza 21 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17126/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 81/2010 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 10/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
1. con due contestuali contratti in data 3 marzo 1998, registrati il 6 agosto 1998, (OMISSIS) donava alla moglie e alle figlie un terreno edificabile e le donatarie vendevano il terreno, per valore “similare” a quello dichiarato nel contratto di donazione, alla societa’ edile (OMISSIS) S.r.l.;
2. l’Agenzia delle Entrate, sulla base della concatenazione temporale dei contratti, della assenza di registrazioni di accrediti indicativi della riscossione del prezzo sui conti correnti delle donatarie, del fatto che il (OMISSIS), la moglie e le figlie, richiesti di giustificare la loro condotta negoziale avevano prodotto solo due fatture emesse dalla societa’ (OMISSIS) a fronte del pagamento, da parte delle figlie, di caparre confirmatorie per l’acquisto di due unita’ immobiliari, presumendo che il (OMISSIS) fosse l’effettivo venditore e che la donazione fosse stata simulata allo scopo di consentire l’elusione della norma di cui all’articolo 67 del Tuir, notificava al (OMISSIS) un avviso di accertamento con cui, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 37 bis, riprendeva a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di terreno;
3. il ricorso del contribuente avverso tale avviso veniva accolto dalla commissione tributaria provinciale di Pistoia;
4. la commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza 10 maggio 2010, confermava la decisione di primo grado sul rilievo che gli elementi individuati dall’ufficio non erano sufficienti per giustificare la presunzione della sussistenza di un accordo simulatorio tra le parti: la contestualita’ tra donazione e compravendita era piuttosto indicativa della effettivita’ dell’operazione posto che le parti, qualora avessero voluto realizzare quanto ipotizzato dall’ufficio, avrebbero meglio potuto dissimulare il loro accordo differendo la vendita rispetto alla donazione; le indagini bancarie confermavano che il contribuente non aveva percepito somme per interposta persona; le due fatture per caparre confirmatorie per l’acquisto da parte delle figlie del (OMISSIS) di due unita’ immobiliari dalla societa’ (OMISSIS), acquirente del terreno, confermavano l’effettivita’ dell’atto di donazione;
5. avverso la sentenza della commissione tributaria regionale propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi;
6. il contribuente si e’ costituito il controricorso;
7. con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione di legge in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 37 bis, sostenendo che la commissione tributaria regionale di Firenze ha errato nel negare che i negozi di donazione e di vendita non potevano essere giustificati altrimenti che con la finalita’ di consentire al (OMISSIS) un vantaggio fiscale, in mancanza di prova del contrario da parte del contribuente;
8. con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia vizio di motivazione per avere i giudici di appello, da un lato, omesso di valorizzare come idoneo a fondare la presunzione posta a base dell’avviso impugnato, il fatto che, dall’esame dei conti correnti bancari delle donatarie-venditrici, non era emerso alcun movimento che indicasse la riscossione del corrispettivo pattuito, dall’altro lato, valorizzato come confermative della effettivita’ dell’operazione le due fatture emesse dalla societa’ acquirente nei confronti delle figlie del (OMISSIS);
9. i due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente stante la loro stretta connessione logica, sono infondati: merita premettere che, in tema di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 37 bis, (a mente del quale sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti), questa Corte ha precisato che “costituisce condotta abusiva l’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicche’ il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe sull’Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalita’ di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale” (Cass. n.4603 del 26/02/2014); la commissione tributaria regionale delle Toscana ha affermato che “l’esito negativo delle indagini bancarie induce a confermare che il contribuente, con gli atti in questione, non ha inteso percepire redditi per interposta persona”; rispetto a questa affermazione, che e’ sufficiente a giustificare l’annullamento dell’avviso di accertamento, perche’ mette in rilievo, nella prospettiva dell’intento del contribuente, il dato obiettivo della mancanza di prova di vantaggi economici e fiscali pervenuti al (OMISSIS), l’Agenzia non muove alcuna censura;
10. il ricorso deve essere quindi rigettato;
11. le spese devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere a (OMISSIS) le spese del giudizio, liquidate in Euro 5200,00, oltre accessori e spese forfettarie.

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