Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 2 luglio 2020, n. 13595.

La massima estrapolata:

Nell’interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell’elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti. (Nella specie la S.C., pronunciando in materia di corrispettivo del diritto di superficie, acquisito dal Comune mediante procedura espropriativa e ceduto all’ex IACP, ha rigettato l’impugnativa proposta da quest’ultimo osservando che, sebbene alcune espressioni contenute nelle convenzioni intercorse tra le parti potessero interpretarsi nel senso che l’IACP avrebbe dovuto corrispondere solo quanto versato dal Comune a titolo di indennità di esproprio, in realtà, in applicazione del criterio sistematico, doveva ritenersi che le parti avessero inteso rispettare la previsione di cui all’art. 35 della l. n. 865 del 1871 secondo cui il corrispettivo da versare per la cessione del diritto di superficie deve assicurare al Comune la integrale copertura dei costi di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità).

Ordinanza 2 luglio 2020, n. 13595

Data udienza 29 gennaio 2020

Tag/parola chiave: EDILIZIA ED URBANISTICA – EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29945/2015 proposto da:
Arca Jonica, gia’ IACP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Crispiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 261/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 04/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 261/2015 depositata il 4-6-2015, la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – rigettava l’appello proposto da A.R.C.A. Jonica, gia’ I.A.c.p., avverso la sentenza n. 1263/2010 del Tribunale di Taranto, con la quale era stata accolta la domanda del Comune di Crispiano nei confronti dello I.Ac.p. della provincia di Taranto e per l’effetto detta ultima parte era stata condannata al pagamento in favore del Comune della somma di Euro 215.217,20, oltre interessi legali di mora, a titolo di saldo del corrispettivo del diritto di superficie ceduto allo I.A.c.p., in virtu’ delle concessioni e delle relative convenzioni concluse ai sensi della L. n. 865 del 1971, articolo 35 per l’esecuzione di interventi di edilizia residenziale pubblica nella zona “(OMISSIS)” del Comune di Crispiano. La Corte d’appello, nel confermare integralmente la sentenza impugnata, disattendeva l’eccezione di prescrizione sollevata dall’appellante, rilevando che il termine prescrizionale non poteva farsi decorrere dalla stipula delle convenzioni, concluse ai sensi della L. n. 865 del 1971, articolo 35 nell’anno 1983, poiche’ il corrispettivo era stato stabilito solo provvisoriamente e salvo conguaglio, rinviando l’articolo 15 delle citate convenzioni espressamente ad un momento successivo il pagamento dei corrispettivi. La Corte territoriale riteneva, altresi’, corretta l’interpretazione delle due convenzioni effettuata dal Tribunale, che aveva commisurato il corrispettivo dovuto dallo I.A.c.p. a tutte le spese sostenute dal Comune di Crispiano per l’acquisizione delle aree, e non solo alle spese per il pagamento delle indennita’ di esproprio, mentre il costo degli oneri di urbanizzazione era stato sostenuto dall’I.A.c.p.. La Corte d’appello, in dettaglio, prendeva in esame le previsioni della L. n. 865 del 1971 e delle convenzioni e, in base all’interpretazione letterale e sistematica delle stesse, giungeva alla medesima conclusione esegetica espressa nella sentenza del Tribunale di Taranto impugnata.
2. Avverso questa sentenza, A.R.C.A. Jonica, gia’ I.A.c.p. della Provincia di Taranto, propone ricorso affidato a due motivi. Il Comune di Crispiano si e’ costituito tardivamente, con controricorso notificato il 30-6-2017.
3. Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c. e articolo 380 bis 1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2935 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4”. Il ricorrente, nel censurare la sentenza impugnata in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione della pretesa creditoria azionata dal Comune, deduce che il termine prescrizionale doveva farsi decorrere dalla stipula delle convenzioni, concluse ai sensi della L. n. 865 del 1971, articolo 35 nell’anno 1983, sicche’ non vi era necessita’ di individuare un diverso termine, ne’ detto termine doveva essere determinato d’ufficio. Rileva che, agli articoli 13 e 15 delle due convenzioni, era previsto che il prezzo di acquisizione del suolo riguardante le aree assegnate in diritto di superficie doveva essere “versato al Comune all’atto della stipula del contratto di cessione volontaria delle aree da parte dei proprietari espropriati o al momento dell’emissione dell’ordinanza di deposito della indennita’ di esproprio ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni”, e che “all’infuori delle somme suddette nessun altra verra’ richiesta al concessionario o ai suoi aventi causa a ragione per la concessione del diritto di superficie” (All. n. 12 e 13 fascicolo di primo grado). Ad avviso del ricorrente, pertanto, il dies a quo, per il tempestivo esercizio del diritto da parte del Comune, decorreva dalla data di stipula del contratto di cessione volontaria delle aree o, al piu’ tardi, dalla data di emissione delle ordinanze di deposito delle indennita’ espropriative. Queste ultime erano antecedenti di oltre un decennio alla richiesta formulata dal Comune di Crispiano con la nota n. 5821 del 15/05/1998 e il termine prescrizionale era, pertanto, decorso.
2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione dell’articolo 1362 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 – Violazione e falsa applicazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 35 e articolo 12 delle disp. gen. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”. Censura il ricorrente la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1362 c.c. e segg., assumendo che, contrariamente alle conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito, e’ proprio il tenore letterale delle convenzioni ad avvalorare la fondatezza della tesi difensiva del ricorrente Istituto, che si era impegnato a pagare al Comune solo il costo per l’acquisizione del suolo a mezzo di procedura espropriativa. Deduce che, infatti, proprio dal tenore delle convenzioni inter partes si desume che entrambi i contraenti intesero limitare il quantum dovuto a titolo di costo della concessione del diritto di superficie alla sola “indennita’ di esproprio ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 805 e successive modificazioni”, facendo coincidere il pagamento al momento della determinazione di detta indennita’, come si evince dagli allegati 13 e 15 prodotti nel precedente grado. Aggiunge che lo stesso Comune di Crispiano, con le citate convenzioni, diede espressamente atto che “all’infuori delle somme suddette nessun’altra verra’ richiesta al concessionario o ai suoi aventi – causa a razione per la concessione del diritto di superficie” (pag. n. 9 e n. 10 dei citati allegati), cosi’ dovendosi escludere il diritto per il Comune di Crispiano di richiedere somme aggiuntive a quelle contrattualmente determinate, in conformita’ a quanto previsto dalla L. n. 865 del 1971, articolo 35 come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa che richiama.
3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
3.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte (tra le tante Cass. n. 20294/2014) nell’interpretazione del contratto, che e’ attivita’ riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimita’ solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’articolo 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volonta’ dei contraenti;
pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell’interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all’articolo 1363 c.c., che impone di desumere la volonta’ manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresi’, conto del comportamento, anche successivo, delle parti.
3.2. Nella fattispecie, la Corte d’appello, interpretando le clausole delle convenzioni stipulate mediante il criterio letterale, ha ritenuto, motivatamente, che il corrispettivo della concessione fosse stato determinato, negli atti negoziali, solo provvisoriamente e salvo conguaglio, e, quindi, non fosse affatto liquido ed esigibile alla data di stipula delle convenzioni, si’ da far insorgere, da quel momento, l’azionabilita’ del diritto al corrispettivo e, di conseguenza, la decorrenza del termine prescrizionale. In particolare la Corte territoriale ha richiamato il chiaro tenore letterale degli articoli 13, 15 e 16 delle due convenzioni, nel senso sopra precisato. Parte ricorrente non si confronta con il suindicato percorso argomentativo, non confuta la chiara affermazione dei Giudici di merito circa il carattere solo provvisorio della determinazione del corrispettivo come indicato nelle convenzioni e si limita, inammissibilmente, solo a riproporre le deduzioni difensive svolte nel precedente grado di giudizio.
3.3. Con riferimento alla commisurazione del corrispettivo, ritenuto dai Giudici di merito comprensivo non solo dell’indennita’ di esproprio, ma anche delle somme versate per le transazioni concluse con alcuni tra i proprietari e di tutti gli esborsi sostenuti per l’acquisizione delle aree, la Corte territoriale ha fatto ricorso anche al criterio sistematico, oltre che a quello dell’interpretazione letterale, come chiaramente esplicitato nella sentenza (pag.12), con ampia e dettagliata motivazione. La Corte d’appello ha rimarcato, tra l’altro, che la liquidazione iniziale provvisoria salvo conguaglio stava proprio ad indicare la volonta’ delle parti di estendere il corrispettivo a tutti gli esborsi sostenuti per acquisizione delle aree, non essendo, invece, giustificabile detta previsione ove il riferimento fosse stato solo alle indennita’ di esproprio, che sono determinabili ex lege. Inoltre ha giustificato il ricorso anche al criterio logico-sistematico in ragione della equivocita’ di taluni termini ed espressioni rinvenuta nelle convenzioni, ha, percio’, effettuato l’indagine sulla volonta’ delle parti, quale desumibile dal coordinamento complessivo delle clausole delle due convenzioni e anche dalla condotta processuale, ravvisando cosi’ sussistente la scelta negoziale dello I.A.c.p. di assumere a suo carico tutte le spese comunque sostenute per l’acquisizione delle aree di seguito concesse in superficie.
Non ricorrono, pertanto, le violazioni di legge denunciate, avendo la Corte territoriale adeguatamente giustificato il ricorso al criterio ermeneutico sistematico nel senso precisato, una volta accertata l’inidoneita’, ai fini della corretta ricostruzione della volonta’ delle parti, di quello letterale.
Neppure osta all’opzione interpretativa accolta dai Giudici di merito il disposto della L. n. 865 del 1971, articolo 35 ponendosi, anzi, la norma ad ulteriore supporto di detta opzione, considerato che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, che dev’essere previsto nella convenzione di cui alla L. n. 865 del 1971, articolo 35, comma 8, deve assicurare al Comune – in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, disposizione inderogabile idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione – la copertura dei costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle sole opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilita’, sicche’ l’ente e’ legittimato a pretendere l’eventuale differenza ove nella suddetta convenzione quel corrispettivo sia stato erroneamente determinato in misura inferiore ai costi effettivi (Cass. n. 6928/2016 e Cass. n. 20691/2016).
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese di lite del giudizio di cassazione, stante la tardiva costituzione del Comune.
5. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *