Nell’incidente stradale con concorso di colpa

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|17 marzo 2021| n. 7406.

Nell’incidente stradale con concorso di colpa, per individuare correttamente la percentuale di responsabilità occorre far riferimento “al criterio della priorità della condotta nell’originare il sinistro per determinare il grado di efficienza causale dei comportamenti dei conducenti anche sotto il profilo della prevedibilità dell’evento.

Sentenza|17 marzo 2021| n. 7406

Data udienza 11 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità – Sinistro stradale – Concorso di colpa – Criterio della priorità della condotta nell’originare il sinistro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 3010/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, (gia’ (OMISSIS) SPA), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2836/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data 11/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 23041/2011 – decidendo sulla controversia instaurata da (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), in proprio e quali eredi della madre, (OMISSIS), e del padre, (OMISSIS), per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di sinistro stradale, nel quale era rimasto coinvolto, riportando lesioni mortali, il padre degli attori, che, mentre percorreva, alla guida della propria autovettura Fiat Panda, la strada provinciale denominata di (OMISSIS), era entrato in collisione con l’autoveicolo Fiat Uno, assicurato per la r.c.a. da (OMISSIS) S.p.a., di proprieta’ di (OMISSIS) e condotto da (OMISSIS), proveniente dalla opposta direzione – il Tribunale di Roma dichiaro’ che il sinistro stradale si era verificato per colpa concorrente di (OMISSIS) (al 70%) e (OMISSIS) (al 30%) e condanno’ in solido (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) S.p.a. al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di Euro 620.388,00 oltre interessi.
Con sentenza 2836/2017 la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame principale di (OMISSIS) (al quale aveva aderito (OMISSIS)) e di quello incidentale degli eredi (OMISSIS), ha indicato nella misura risipettivamente del 60% e del 40% il contributo causale nella verificazione dell’incidente a carico di (OMISSIS) e di (OMISSIS), rideterminando anche il quantum debeatur. In particolare quella Corte ha ritenuto piu’ grave (e da valutare appunto nel 60% del contributo causale nella verificazione dell’evento) il comportamento di (OMISSIS), che incontestatamente aveva invaso l’opposta corsia di marcia e non rispettato l’obbligo di dare la precedenza (e quindi aveva originato una situazione di estremo pericolo), e meno grave (da valutare nel 40% del predetto contributo) quello di (OMISSIS) (che viaggiava ad una velocita’ non consona alla situazione ambientale), che rilevava solo in termini di aggravamento delle conseguenze.
Avverso detta sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS), hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memoria.
(OMISSIS) S.p.a. (in precedenza (OMISSIS) S.p.a.) ha resistito con controricorso, pure illustrato da memorie.
(OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Con O.I. della Sezione Sesta-3 di questa Corte, n. 20808/19, depositata il 1 agosto 2019, e’ stato disposto che il ricorso, in un primo tempo avviato per la trattazione in Camera di consiglio ai sensi degli articoli 375 e 380-bis c.p.c., sia trattato in pubblica udienza presso questa Sezione.
Nell’imminenza dell’odierna udienza sono state depositate ulteriori memorie da entrambe le parti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli articoli 1227 e 2055 c.c., in relazione agli articoli 40 e 41 c.p. e dell’articolo 1223 c.c., avuto riguardo agli articoli 2056 e 2043 c.c., si dolgono che la Corte territoriale, al fine della determinazione del grado di efficienza causale dei comportamenti dei conducenti, abbia applicato “il criterio della priorita’ della condotta nell’originare il sinistro”, essendo a tal fine, invece, a loro avviso, necessario valutare la gravita’ delle rispettive condotte e l’entita’ delle conseguenze che ne sono derivate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1227 c.c., comma 1 e articolo 2055 c.c., comma 2.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli articoli 1227 e 2055 c.c., in relazione agii articoli 1223 e 2043 c.c., nonche’ articoli 40 e 41 c.p., si dolgono che la Corte territoriale abbia applicato “il criterio della priorita’ della condotta nell’originare il sinistro” ai fini della determinazione del grado di efficienza causale dei comportamenti dei conducenti anche sotto il profilo della prevedibilita’ dell’evento da parte del (OMISSIS).
Secondo i ricorrenti, invece, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare la maggiore efficienza causale del comportamento del (OMISSIS), che aveva tenuto una velocita’ eccessiva che sarebbe stata, appunto, la causa efficiente nella produzione del sinistro, valutando se, invece, con una velocita’ adeguata e nei rispetto dei limiti di velocita’, vi fosse lo spazio di frenata secondo le condizioni ambientali.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando – ex articolo 360 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., lamentano che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che dalle risultanze istruttorie fosse emerso che il (OMISSIS), viaggiando ad una velocita’ elevatissima, non avrebbe potuto impedire l’evento, e deducono di aver contestato negli scritti difensivi tale circostanza, che, peraltro, sarebbe una mera ipotesi.
4. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono tutti inammissibili, risolvendosi in una censura sulla valutazione in fatto operata dalla Corte di merito in ordine alla graduazione delle colpe dei conducenti dei veicoli coinvolti.
La Corte territoriale, invero, sulla base dell’accertata dinamica del sinistro, ha valutato le responsabilita’ dei due conducenti e le rispettive colpe, ritenendo, nell’esercizio del suo potere discrezionale (proprio del giudice del merito), preponderante quella del (OMISSIS), per non avere rispettato il segnale di precedenza e per aver invaso l’opposta corsia di marcia (e, quindi, per aver originato una situazione di estremo pericolo, nel che si risolve il criterio della priorita’ della condotta), rispetto a quella del (OMISSIS), per avere tenuto una velocita’ non consona alla situazione ambientale, rilevante solo in termini di aggravamento delle conseguenze, ponendo in rilievo che dalle evidenze istruttorie era emersa “l’ipotesi” che il (OMISSIS) non avrebbe comunque potuto evitare l’evento e che doveva non di meno considerarsi che i danni riportati dai veicoli e gli esiti della collisione facevano desumere che una velocita’ adeguata avrebbe comportato conseguenze meno gravose.
Non sussiste, in ogni modo, la violazione dell’articolo 115 c.p.c.. Ed invero, come precisato anche recentemente da questa Corte (Cass., sez. un., 30/09/2020, n. 20867), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiasi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilita’ di ricorrere al notorio), mentre e’ inammissibile la diversa doglianza – sostanzialmente proposta nella specie – volta a censurare la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimita’, entro i ristretti limiti del “nuovo” articolo 360 c.p.c., n. 5) (Cass. 29/05/2018, n. 13395; Cass., ord., 31/08/2020, n. 18092), ovvero a lamentare che il giudice del merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ valutativa consentita dall’articolo 116 c.p.c. (v. anche Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769). E nella specie, infatti, la Corte territoriale, nel valutare gli elementi acquisiti al processo, ha ritenuto che dalle evidenze istruttorie fosse emerso “che il conducente della Fiat Uno, pur viaggiando ad una velocita’ non consona alla situazione ambientale, non avrebbe potuto evitare l’evento” e ha motivatamente ritenuto che la condotta del (OMISSIS) “rileva(va) solo in termini di aggravamento delle conseguenze”. Trattasi di valutazione e non di fatto, sicche’ al riguardo non rileva la contestazione degli attuali ricorrenti ne’ e’ configurabile il lamentato vizio di percezione.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi e’ luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attivita’ difensiva in questa sede.
7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida, in favore della societa’ controricorrente, in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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