Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 10 maggio 2018, n. 11304.
Le massime estrapolate:
Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non e’ condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonche’ del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte. L’interpretazione della domanda giudiziale costituisce, dunque, operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non e’ censurabile in sede di legittimita’ quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale.
Il vizio di ultrapetizione (ex articoli 99 e 112 c.p.c.), ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendi (anche riguardo alla interpretazione della domanda), resta libero non solo d’individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, bensi’ di rilevare altresi’, indipendentemente dall’iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto cio’ attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge.
Ordinanza 10 maggio 2018, n. 11304
Data udienza 24 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2528/2014 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2488/12 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso in data 30 agosto 1999, (OMISSIS) conveniva avanti al Tribunale di Verona (OMISSIS), lamentando lo spoglio del possesso di una servitu’ di passaggio esercitato sul fondo di proprieta’ del resistente, nel comune di (OMISSIS). La ricorrente riferiva di essere divenuta proprietaria di un fondo confinante, a seguito di divisione ereditaria intervenuta dopo il decesso del padre, (OMISSIS); che, con atto di compravendita del 12.3.1998, (OMISSIS) aveva acquistato da (OMISSIS), sorella della ricorrente, la proprieta’ del fondo gravato dalla presunta servitu’ di passaggio; che lo spoglio del possesso della suddetta servitu’ sarebbe avvenuto mediante un’opera di sbancamento e l’erezione di una recinzione, realizzati dal resistente nel punto in cui sarebbe stato esercitato il passo, precludendo cosi’ alla ricorrente di accedere alla sua proprieta’ dalla pubblica via.
Il resistente affermava l’infondatezza della domanda, rilevando di aver acquistato il fondo senza che dall’atto d’acquisto o dalla situazione di fatto apparissero elementi atti a identificare la prospettata situazione di possesso altrui.
A conclusione della fase sommaria del giudizio possessorio, il Giudice, con provvedimento interdittale del 10.11.1999, ordinava al (OMISSIS) la riduzione in pristino dei luoghi e l’eliminazione della recinzione.
La causa proseguiva nel merito e veniva istruita documentalmente e a mezzo di prove testimoniali.
Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 3064/05 pubblicata il 25.10.2005, confermava quanto deciso con la precedente ordinanza del 10.11.1999, condannando il resistente alla rimessione in pristino dei luoghi e alla rimozione della recinzione, oltre alla rifusione delle spese di lite.
(OMISSIS) proponeva appello, chiedendo la riforma di tale sentenza, perche’ frutto dell’erroneo apprezzamento delle risultanze probatorie del giudizio di primo grado.
Con sentenza n. 2488/2012, depositata il 20 novembre 2012, la Corte d’Appello di Venezia accoglieva l’appello proposto dal (OMISSIS) e, in riforma della sentenza n. 3064/05 del Tribunale di Verona, rigettava la domanda della (OMISSIS), ritenendo che non vi fosse prova idonea del preteso possesso della servitu’ di passaggio, e condannava la medesima alle spese dei due gradi di giudizio.
Per la cassazione della suddetta sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo. (OMISSIS) ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce “la nullita’ della sentenza n. 2488/2012 della Corte d’Appello di Venezia per violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex articoli 99 e 112 c.p.c., per effetto di extra/ultra petizione e in ogni caso per omessa motivazione sulla domanda azionata”. Osserva la ricorrente che l’oggetto specifico della domanda riguardava lo stradello di accesso dalla pubblica via e la realizzazione di una recinzione, finalizzata a impedire il passaggio della ricorrente. La Corte d’Appello ha invece escluso che la domanda riguardasse solo l’accesso, ritenendo che fosse in discussione anche il restante percorso dello stradello fino alla proprieta’ attorea, senza, paraltro, affrontare la questione dello spoglio. Pertanto risulterebbe evidente che l’oggetto della domanda sia stato arbitrariamente ampliato a fatti e circostanze estranei alla domanda.
2. – Contrariamente a quanto dedotto dal controricorrente, il motivo di ricorso e’ ammissibile in quanto diretto a dimostrare la sussistenza nel caso di specie della asserita violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex articoli 99 e 112 c.p.c., per effetto di extra/ultra petizione, senza quindi avere ad oggetto le fattispecie di inammissibilita’ del ricorso configurate dall’articolo 360-bis c.p.c..
2.1. – Sebbene ammissibilie, il motivo non e’ fondato.
2.2. – Costituisce principio consolidato quello secondo cui, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non e’ condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte (Cass. n. 26159 del 2014; n. 21087 del 2015), dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonche’ del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte (Cass. n. 5442 del 2006; n. 27428 del 2005). L’interpretazione della domanda giudiziale costituisce, dunque, operazione riservata al giudice del merito (Cass. sez. un. n. 4617 del 2011), il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non e’ censurabile in sede di legittimita’ quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale (Cass. n. 22893 del 2008).
2.3. – Invero, la Corte d’appello di Venezia ha pronunciato in piena coerenza rispetto alla domanda.
La ricorrente, infatti, richiedeva l’adozione dell’interdetto possessorio con riferimento, a suo dire, all'”unico accesso alla via pubblica dal fondo della ricorrente (costituito da) uno stradello che insiste per un tratto sul fondo di proprieta’ (OMISSIS), un tempo di (OMISSIS) (sorella della ricorrente e dante causa del controricorrente)”. E motivava la domanda sull’assunto che “da sempre (OMISSIS) e prima di lei, quando la proprieta’ era unica, i suoi danti causa avevano posseduto del detto passaggio, successivamente assurto a servitu’ per destinazione del padre di famiglia essendo altrimenti il fondo dell’esponente intercluso alla pubblica via”; e che “l’esercizio del possesso come descritto era stato impedito dal resistente il quale aveva realizzato un’opera di sbancamento recintando il proprio fondo (…) precludendo cosi’ la possibiita’ di accesso da parte della ricorrente al proprio fondo dalla pubblica via” (sentenza di primo grado, pag. 3, allegata al ricorso).
Sostanziandosi in cio’ il petitum e la causa petendi della domanda azionata, del tutto correttamente la Corte territoriale ha “messo in evidenza che la questione oggetto di causa non attiene (solo) alla stradella che dalla pubblica via arriva alla prima balza del terreno ora del (OMISSIS) ex (OMISSIS), ma alla pretesa prosecuzione di tale stradella fino al fondo di (OMISSIS)” (sentenza impugnata pag. 9). Pertanto, la Corte stessa dubitando della credibilita’ complessiva delle deposizioni rese dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente fratello e sorella della ricorrente, le cui testimonianze non appaiono al Collegio “sufficientemente dettagliate e quindi prova idonea del preteso possesso della servitu’ di passaggio in esame”, a fronte delle precise e puntuali affermazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), in ordine alla esistenza di un altro passaggio, a monte del terreno, transitabile anche con mezzi agricoli (sentenza impugnata, pag. 8) – ha coerentemente e conseguentemente ritenuto (con un giudizio di merito, che e’ come tale sottratto al sindacato di legittimita’ in quanto adeguatamente motivato e, peraltro, non oggetto di specifica contestazione) che “alla luce di tali considerazioni e’ da ritenere che (OMISSIS) non abbia provato il preteso possesso del passaggio attraverso il fondo ora del (OMISSIS) ex (OMISSIS)” (sentenza impugnata, pag. 9)
2.4. – Non si configura pertanto ne’ il vizio di ultrapetizione (ex articoli 99 e 112 c.p.c.), giacche’ questo ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti (Cass. 2446 del 2013), ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendi (anche riguardo alla interpretazione della domanda), resta libero non solo d’individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, bensi’ di rilevare altresi’, indipendentemente dall’iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto cio’ attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge (Cass. n. 12265 del 2003; conf. Cass. n. 6945 del 2007).
Ne’ l’asserito dedotto difetto di “omessa motivazione sulla domanda azionata” (come tale, peraltro, riferibile all’articolo 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, nel testo anteriore alla riforma di cui al d.l. n. 83 del 2012, e quindi inapplicabile ratione temporis alla fattispecie), che potrebbe formare oggetto di ricorso per Cassazione solo per quanto attiene all’accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione (Cass. sez. un. n. 22963 del 2014) e non anche per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche (ex plurimis Cass. n. 26292 del 2014).
3. – Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresi’ la dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite al controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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