Nelle zone sottoposte a vincolo di cui all’art. 32 l. n. 47 del 1985

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 28 agosto 2020, n. 5284.

La massima estrapolata:

Nelle zone sottoposte a vincolo di cui all’art. 32 l. n. 47 del 1985, il condono ex art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, è circoscritto ai soli abusi minori.

Sentenza 28 agosto 2020, n. 5284

Data udienza 7 luglio 2020

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Zona sottoposta a vincolo – Condono ex art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003 – Limiti – Abusi minori

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2080 del 2010, proposto dai signori Mi. Te. e Ma. Br. Di., rappresentati e difesi dall’avvocato Gi. D’I., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Al. in Roma, via (…),
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Do. Ge., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Ga. in Roma, via (…),
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Seconda n. 1354/2009, resa tra le parti, concernente diniego condono edilizio – demolizione opere abusive.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica telematica del giorno 7 luglio 2020 tenuta ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il Cons. Oreste Mario Caputo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Seconda n. 1354/2009 di reiezione del ricorso e motivi aggiunti proposti dai sig.ri Mi. Te. e Ma. Br. Di. avverso, rispettivamente, il diniego opposto dal comune di (omissis) (d. 18-9-2007) sull’istanza di condono e la successiva ordinanza di demolizione (cfr. prot. n. 345 del 26-11-2008), con contestuale conferma del diniego di sanatoria, aventi ad oggetto il manufatto realizzato dai ricorrenti senza titolo edilizio in agro di (omissis), alla C.da (omissis), censito in catasto al foglio (omissis), particelle (omissis).
2. La pluralità dei vincoli gravanti sulla zona in cui ricade l’area di sedime del manufatto – compendiabili nell’essere sito d’interesse comunitario, gravata da usi civici e vincoli faunistici secondo il PUTT, classificata zona d’interesse archeologico-paesaggistico nel P.R.G. ed ambito territoriale esteso di tipo B nel PUTT -, è stata ritenuta dal Comune ostativa al condono.
3. Il Tar ha respinto i motivi d’impugnazione incentrati sull’asserita anteriorità dell’esecuzione delle opere – il manufatto sarebbe già esistente nell’anno 1997 – rispetto all’introduzione dei vincoli, e sulla natura dei vincoli, qualificati d’inedificabilità relativa e non assoluta.
Nel motivare la reiezione del gravame, i giudici di prime cure hanno richiamato per tabulas l’art. 32 d.l. n. 269/03 convertito con l. n. 326/03, nonché gli artt. 32 e 33 l. n. 47/85 laddove precludono il condono di manufatti abusivi realizzati in aree soggette ai vincoli; ed a prescindere dall’assenza di prova sull’effettiva anteriorità della costruzione abusiva, hanno precisato che l’esistenza del vincolo va dunque valutata al momento dell’esame della domanda di condono.
4. Appellano la sentenza i sig.ri Mi. Te. e Ma. Br. Di. Resiste il Comune di (omissis).
5. Alla pubblica udienza del 7 luglio 2020 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. Con i motivi d’appello i ricorrenti si dolgono degli errori di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure, segnatamente: i vincoli “ZPS” e “SIC” non precluderebbero l’accoglimento dell’istanza di condono in quanto, per un verso, sarebbero compatibili con la presenza di attività umane, e, per l’altro, per essere stati introdotti con determinazione del Ministero dell’Ambiente n. 98/20775 del 24.12.1998, successiva alla realizzazione del manufatto; analogamente, prima della l.r. 56/80, i vincoli paesaggistici, archeologici, faunistici non sarebbero stati suscettibili di essere recepiti nel P.R.G. del Comune di (omissis); la foto satellitare e la fattura prodotte consentirebbero di provare l’esistenza del fabbricato fin dal 1997, sì da giustificare, in caso di dubbio, la consulenza tecnica di ufficio richiesta dai ricorrenti.
7. I motivi sono infondati.
7.1. Quanto al rilievo dell’epoca di realizzazione del manufatto abusivo, costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, che l’esistenza del vincolo va valutata al momento dell’esame della domanda di condono.
Qualora non sussistano le condizioni di rispetto della normativa vincolistica in quel momento, il titolo in sanatoria non può essere assentito (cfr., Cons. Stato, Ad. Plen. n. 20 del 1999).
7.2. Il procedimento preordinato al rilascio del condono o della sanatoria, ai sensi dell’art. 32 l. n. 47 del 1985, è infatti subordinato al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo a prescindere dall’epoca della sua introduzione; il previo ottenimento del parere favorevole è necessario anche per opere eseguite prima dell’apposizione del vincolo (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 6 settembre 2018, n. 5244; Id, sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8246).
8. Quanto alla natura preclusiva dei vincoli, è dirimente la lettera dall’art. 32 d.l. n. 269 del 2003 laddove, con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, consente il condono esclusivamente degli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1: vale a dire delle opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria e, comunque, previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
8.1. In definitiva sul punto, nelle zone sottoposte a vincolo di cui all’art. 32 l. n. 47 del 1985, il condono ex art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, è circoscritto ai soli abusi minori (cfr., Cons. Stato, sez. VI, Sent. 17 gennaio 2020, n. 425; Id, sez. II, 15 ottobre 2019, n. 7030).
Sicché la realizzazione in zona vincolata di un manufatto interamente abusivo non è suscettibile di condono.
8.2. In aggiunta l’abuso in questione è classificabile nella tipologia 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, fra le “opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Come, infatti, risulta dal certificato di destinazione urbanistica del 15-4-2009, l’area di sedime (in catasto al foglio (omissis), particella (omissis)), è classificata dal P.R.G. del Comune di (omissis), come “Zona Agricola E1-Zone di interesse archeologico e paesaggistico G3” – interessata da vincolo faunistico, all’interno della quale è preclusa la realizzazione di fabbricati ad uso residenziale-abitativo.
9. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
10. Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i sig.ri Michele Tesoro e Maria Bruna Digesù, in solido ed in parti uguali, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in favore del Comune di (omissis) in 2000,00 (duemila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020 convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Francesco Frigida – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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