Corte di Cassazione, sezione sesta (lavoro) civile, Ordinanza 8 ottobre 2020, n. 21648.
Nelle controversie di lavoro, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente ai sensi dell’art. 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo, sicchè, in caso di cessazione o di trasferimento dell’azienda o della dipendenza, esso non opera più, salvo che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi. Ha invece carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorsi sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento dell’azienda, la domanda va necessariamente proposta davanti a tale giudice, la cui competenza preclude il ricorso ai fori generali di cui all’art. 18 c.p.c., il cui utilizzo è previsto dall’art. 413, comma 4, c.p.c., soltanto in via sussidiaria.
Ordinanza 8 ottobre 2020, n. 21648
Data udienza 21 luglio 2020
Tag/parola chiave: Lavoro – Differenze retributive – Presupposti – Contrattazione collettiva – Articolo 413 cpc – Competenza giurisdizionale – Articolo 42 cpc – Criteri – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 20449 del 2014 – Difetto di motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30806-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 2563/2019 del TRIBUNALE di CATANIA del 27/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. RITA SANLORENZO che visto l’articolo 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio, voglia dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
RILEVATO
CHE:
il Tribunale di Catania, rigettando l’eccezione proposta dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, ha dichiarato con ordinanza la propria competenza per territorio a conoscere della controversia instaurata da (OMISSIS), addetto alle vendite presso la societa’ (OMISSIS) s.r.l. (successivamente incorporata dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l.), rivolta al riconoscimento delle differenze retributive da lui maturate fra il 24 maggio 2010 e il 13 settembre 2012, in attuazione del CCNL per i dipendenti del settore terziario;
il giudice adito, operato il rinvio all’articolo 413 c.p.c., comma 2, il quale indica criteri concorrenti di competenza territoriale nelle cause aventi ad oggetto i rapporti di lavoro, ha affermato la propria competenza, avendo accertato che (OMISSIS) era stato pacificamente addetto a un punto vendita ubicato a (OMISSIS);
ritenuta, pertanto, matura la causa per la decisione, ha rinviato le parti all’udienza del 25 settembre 2020, motivando l’impossibilita’ di definire il processo in quella sede attesa la gravosita’ del ruolo e la necessita’ di definire prioritariamente le controversie di piu’ antica iscrizione;
la societa’ (OMISSIS) s.r.l. ha proposto regolamento di competenza avverso la predetta ordinanza, chiedendo a questa Corte di dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in quanto luogo ove ha sede l’azienda e ove in contratto di lavoro si e’ perfezionato;
(OMISSIS) ha resistito con tempestiva memoria ai sensi dell’articolo 47 c.p.c., u.c.;
il P.G. ha proposto di dichiarare il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO
CHE:
la societa’ (OMISSIS) s.r.l. denuncia la decisione assunta dal Tribunale di Catania in quanto fondata sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 413 c.p.c., comma 2, che prevede, quale ipotesi principale per il radicarsi della competenza per territorio, quella del giudice nella cui circoscrizione e’ sorto il rapporto;
la stessa societa’ afferma che il rapporto di lavoro si e’ perfezionato a (OMISSIS), atteso che: a) ivi la societa’ aveva la sua sede principale; b) tanto risulta dalla lettera di assunzione versata in atti; c) corrisponde al vero che al momento della proposizione della domanda la sede di (OMISSIS) – presso la quale il dipendente prestava la propria opera – era cessata da oltre sei mesi, e quindi il criterio di competenza del giudice del luogo in cui si svolgeva o era cessato il rapporto, ritenuto valido anche in caso di trasferimento o cessazione d’azienda, non era piu’ attuale; a norma dell’articolo 413 c.p.c., comma 3, infatti, l’applicabilita’ di esso e’ soggetta alla condizione che la parte interessata abbia proposto domanda entro sei mesi dal verificarsi di tali eventi;
sostiene che il Tribunale di Catania avrebbe dovuto valutare il criterio principale indicato dall’articolo 413, comma 2, nella sede del luogo dove e’ sorto il rapporto, ossia (OMISSIS), sede legale della societa’, come risulta dalla lettera di assunzione redatta il (OMISSIS), versata in atti;
pertanto, la ricorrente societa’ chiede a questa Corte di annullare l’ordinanza del Tribunale di Catania, dichiarando competente territorialmente a giudicare della controversia il Tribunale di (OMISSIS);
il regolamento di competenza e’ ammissibile ed e’ altresi’ fondato nel merito;
circa l’ammissibilita’ del regolamento, va richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimita’ secondo cui “Anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziche’ con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a se’, e’ insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex articolo 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, cosi’ procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocita’ ed incontrovertibilita’, l’idoneita’ della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a se’, la suddetta questione” (Sez. Un. 20449 del 2014 cui hanno fatto seguito ex plurimis, Cass. n. 14223 del 2017, n. 5354 del 2018 e 2338 del 2020);
nel caso in esame, il Tribunale di Catania nello stabilire l’infondatezza dell’eccezione d’incompetenza territoriale e nel disporre la prosecuzione del giudizio davanti a se’, ha realizzato la condizione di ammissibilita’ del regolamento di competenza consistente nell’aver dichiarato la propria inequivoca determinazione a trattenere dinanzi a se’ la causa per la decisione nel merito, condizione indicata dalle Sezioni Unite in via alternativa a quella del rinvio della causa contenente il previo invito, rivolto alle parti, di precisare le rispettive integrali conclusioni anche in merito;
l’ordinanza con cui il Tribunale di Catania ha rigettato l’eccezione d’incompetenza formulata dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. rinviando il giudizio dinanzi a se’ a nuova udienza, riveste, pertanto, il carattere di decisione affermativa sulla competenza, e, pertanto, il ricorso avverso detta pronuncia va dichiarato ammissibile;
quanto al merito del proposto regolamento, il Collegio rileva che la materia rientra fra le ipotesi di competenza territoriale per le quali l’articolo 413 c.p.c., considera applicabili criteri fra loro concorrenti;
in tal caso, cosi’ come questa Corte ha avuto modo piu’ volte di affermare, l’onere di contestare specificamente l’applicabilita’ (o, come nel caso che ci occupa, l’inapplicabilita’) di ciascuno dei predetti criteri, grava sul soggetto che eccepisce l’incompetenza (trattandosi di eccezione in senso proprio), il quale e’ tenuto a fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno dell’eccezione che, in mancanza, dovra’ essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il criterio di collegamento indicato, con correlata competenza del giudice adito (cfr. le recenti Cass. n. 17311 del 2018, n. 16284 del 2019 e n. 1594 del 2020);
non e’, tale ultima soluzione, quella che si’ verifica nel caso qui esaminato, atteso che la societa’ ricorrente ha assolto all’onere su di essa incombente di prospettare in termini completi ed esatti le ragioni di fatto a sostegno della propria tesi difensiva, fornendo prove dell’asserita incompetenza del Tribunale di Catania;
sebbene il rapporto di lavoro fra la (OMISSIS) s.r.l. (oggi (OMISSIS) s.r.l.) e il (OMISSIS) si fosse perfezionato a (OMISSIS), il Tribunale di Catania ha escluso la competenza del primo, corrispondente al luogo ove la societa’ aveva la sua sede legale e ove era sorto il rapporto di lavoro, favorendo il criterio concorrente del luogo ove si trovava il punto vendita di Catania a cui era addetto il lavoratore;
il criterio di collegamento prescelto dal Tribunale di Catania non e’, tuttavia, attuale;
l’articolo 413 c.p.c., prevede, quale criterio di individuazione del giudice competente territorialmente, oltre al luogo in cui e’ sorto il rapporto, anche quello in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale e’ addetto lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della conclusione del rapporto; tale ultimo criterio mantiene la sua validita’ anche in caso di trasferimento dell’azienda o cessazione di essa o della sua dipendenza, purche’ pero’ la domanda sia proposta entro il preciso limite temporale, indicato dal legislatore, di sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione (articolo 413, c.p.c., comma 3);
la ragione giustificatrice della prevalenza conferita al criterio del foro dell’azienda risiede, come evidenziato anche in dottrina, nell’esigenza di riservare il miglior trattamento possibile alle controversie medesime, finalita’ al cui conseguimento si ritiene concorra in modo decisivo la sussistenza di una inerenza funzionale tra il rapporto dedotto in giudizio e l’azienda;
tale ultimo legame viene considerato esistente in via presuntiva dal legislatore anche nelle ipotesi del trasferimento o della cessazione dell’azienda (o di una dipendenza della stessa), purche’ entro il limite temporale di sei mesi dall’avvenuta trasformazione, decorsi i quali deve ritenersi estinto il titolo di competenza territoriale dato dalla sede dell’azienda (o della sua dipendenza) presso cui il lavoratore prestava la sua attivita’;
sebbene la norma non menzioni affatto l’ipotesi giuridica dell’affitto di azienda, deve tuttavia considerarsi che siffatta trasformazione dell’assetto aziendale va fatta rientrare nella piu’ generale ipotesi del trasferimento di azienda;
secondo l’insegnamento di questa Corte, la vicenda regolata dall’articolo 2112 c.c., ricorre non soltanto nei casi di vendita, affitto ed usufrutto di azienda, ma anche in ogni altra ipotesi che, ferma restando l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell’impresa, determini la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico giuridico attraverso il quale detta sostituzione trova attuazione (Cass. 2/10/1998, n. 9806; Cass. 29/11/1996, n. 10688; Cass. 5/4/1995, n. 3974; Cass. 16/5/1987, n. 4600);
nel caso in esame sono stati acclarati i seguenti dati di fatto:
il rapporto di lavoro tra la odierna ricorrente e il (OMISSIS) e’ cessato il (OMISSIS);
e’ pacifico, perche’ non adeguatamente contrastato dal lavoratore, che la societa’, odierna ricorrente, ha ceduto i punti vendita siti in (OMISSIS) con contratti di affitto del (OMISSIS);
tra tale data e quella in cui e’ stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio (marzo 2017) sono decorsi piu’ di sei mesi;
trova, pertanto, applicazione il principio piu’ volte espresso da questa Corte secondo cui: “Nelle controversie di lavoro, al fine della determinazione della competenza territoriale ex articolo 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui e’ addetto il lavoratore ha carattere temporaneo nel senso che, in caso di cessazione o di trasferimento dell’azienda o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi, mentre ha carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto e’ sorto, con la conseguenza che, decorso tale semestre, la domanda va necessariamente proposta davanti al giudice individuabile attraverso quest’ultimo criterio, la cui perdurante operativita’ preclude il ricorso ai criteri dei fori generali di cui all’articolo 18 c.p.c., previsto dall’articolo 413, comma 4, soltanto in via sussidiaria.” (Cosi’ Cass. n. 2589 del 1983; per una applicazione del principio in caso di successione di una ATI ad un’impresa titolare di un appalto di pulizie, cfr. Cass. n. 24883 del 2015, la quale ha ritenuto che in caso di domanda giudiziale del lavoratore proposta nei confronti dell’impresa originariamente appaltatrice, una volta decorsi sei mesi dalla cessazione della dipendenza aziendale trova applicazione il criterio di collegamento principale del luogo in cui era sorto il rapporto originario, mentre non opera lo speciale criterio di collegamento di cui all’articolo 413 c.p.c., comma 3, atteso che la trasformazione aziendale non ha dato luogo ad un’entita’ giuridica nuova, distinta dalle imprese che la compongono);
nel caso in esame, le difese prospettate da parte resistente, segnatamente circa l’eventualita’ che la (OMISSIS) s.r.l. sia rientrata nel possesso della dipendenza aziendale, appaiono generiche oltre che irrilevanti;
in definitiva, il ricorso merita accoglimento e, per l’effetto, l’ordinanza del Tribunale di Catania va annullata, dichiarandosi la competenza per territorio del Tribunale di (OMISSIS), dinanzi al quale le parti vengono rimesse per la prosecuzione del giudizio, fissando il termine di cui all’articolo 50 c.p.c., per la riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza;
le spese del giudizio di regolamento vanno rimesse al giudice del merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Annulla l’ordinanza del Tribunale di Catania e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di (OMISSIS), dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio, fissando il termine di cui all’articolo 50 c.p.c., per la riassunzione con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.
Spese al definitivo.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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