Nelle concessioni di occupazione di suolo pubblico

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 27 marzo 2019, n. 2028.

La massima estrapolata:

Nelle concessioni di occupazione di suolo pubblico costituiscono elementi essenziali della concessione anche la superficie concessa e l’opera per la cui installazione risulta rilasciata, sicché una modifica rilevante di tali elementi, pur nella conservazione della destinazione d’uso originaria, è idonea a concretare “abuso” ed una violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo concesso, giustificativi di una pronuncia di decadenza.

Sentenza 27 marzo 2019, n. 2028

Data udienza 7 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2016, proposto da
Società di Servizi Alberghiera “Vi. S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Ga., Gi. Le., con domicilio eletto presso lo studio G. Le. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Gi. Ro., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Gi. Ro. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA – SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00891/2015, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2019 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Ma. Ro. Ci., per delega dell’avvocato Gi. Le., e Gi. Gi. Ro.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. 891/2015 del 3-9-2015 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria dichiarava in parte inammissibile ed in parte rigettava il ricorso proposto dalla Società di Servizi Alberghiera “Vi. s.r.l.”, inteso ad ottenere l’annullamento dei seguenti atti: 1) “Ordinanza di decadenza autorizzazione all’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche n. 03 del 03.02.2011.Recupero canone di occupazione abusiva e contestuale irrogazione di sanzione amministrativa” n. 70 del 17-10-2014, emessa dal Funzionario Responsabile dell’U.O.C. 3 del Comune di (omissis); 2) Diffida a demolire opere edilizie abusive n. 69 del 10-10-2014, emessa dal Funzionario Responsabile dell’U.O.C. 4 del medesimo Comune.
In particolare, il Tribunale dichiarava l’inammissibilità del ricorso con riferimento all’impugnativa della diffida a demolire, mentre rigettava lo stesso nella parte in cui era gravata l’ordinanza di decadenza n. 03 del 3-2-2011.
La prefata sentenza esponeva in fatto quanto segue:
“1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di (omissis) ha disposto nei confronti della società di servizi alberghiera Vi. s.r.l. la decadenza dalla concessione di suolo pubblico e la demolizione delle opere abusivamente ivi realizzate.
2. Con provvedimento del 3 febbraio 2011, il Comune aveva autorizzato la società ricorrente alla occupazione permanente (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011) di 57 mq. di suolo pubblico, nelle adiacenze del Viale (omissis), al fine di consentire l’installazione di un gazebo per il posizionamento di sedie e tavolini.
2.1 Con i precedenti permessi di costruire n. 26 del 25 luglio 2007 e n. 26 del 19 giugno 2008, l’Amministrazione ha autorizzato la realizzazione del gazebo, con il rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, limitatamente alla stagione estiva e con obbligo della società di rimuovere i manufatti alla scadenza della loro efficacia.
2.2. A seguito di una ispezione realizzata dai Carabinieri della Stazione di (omissis), veniva accertato che la società ricorrente aveva violato le disposizioni contenute negli atti autorizzatori a suo favore rilasciati, in quanto, in luogo del gazebo, aveva realizzato delle opere edilizie consistenti nel posizionamento di una struttura in alluminio anodizzato corredata di porte e finestre ed aveva occupato una superficie di suolo pubblico superiore a quanto indicato nei provvedimenti già rilasciati.
2.3 Acquisiti i verbali di contestazione ed accertamento degli abusi, l’Amministrazione comunale ha emanato:
-l’ordinanza n. 69 del 10 ottobre 2014 di demolizione del manufatto abusivo e di ripristino dello stato dei luoghi;
-l’ordinanza n. 70 del 17 ottobre 2014 di decadenza della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, con l’intimazione al pagamento degli importi dovuti a titolo di occupazione abusiva.
3. Avverso tali atti, la s.r.l. Vi. ha proposto il ricorso in epigrafe, proponendo due censure con le quali deduce la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, per mancanza della comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della Legge 241/1990, nonché il vizio di eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del regolamento COSAP e del d.lgs. n. 507 del 1993.
Secondo la prospettiva della ricorrente, infatti, la mancanza dell’avviso di avvio del procedimento non potrebbe essere superata dalla portata normativa dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, data la natura non vincolata del potere esercitato dall’amministrazione.
Inoltre, il Comune avrebbe erroneamente applicato l’art. 10, comma 1, del Regolamento comunale sulla COSAP ed erroneamente qualificato la fattispecie come “abuso” dei titoli abilitativi…”.
Il Tribunale Amministrativo dichiarava l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui era impugnata l’ingiunzione di demolizione, in quanto non erano stati esplicitati i motivi su cui era fondata l’impugnativa, né erano state indicate le questioni da sottoporre al giudicante (punto 5 della sentenza).
Riteneva, invece, l’infondatezza del ricorso nella parte in cui era impugnata l’ordinanza di decadenza dalla concessione di suolo pubblico, evidenziando:
– che, a fronte della realizzazione di abusi edilizi sul bene dato in concessione, la decadenza costituiva attività doverosa e di natura vincolata, volta alla riaffermazione della legalità ed alla gestione dei beni pubblici secondo regole di buona amministrazione, con la conseguenza che l’omissione dell’avviso di avvio del procedimento non poteva condurre all’annullamento del provvedimento in applicazione dell’articolo 21 octies della legge n. 241/1990 (punto 6.1 della sentenza);
-che il provvedimento di decadenza era stato legittimamente adottato in presenza di violazione degli obblighi gravanti sul concessionario, trovando inoltre esso fondamento nell’articolo 10 del regolamento comunale, essendo nella specie configurabile un “abuso” del titolo concessorio (punto 6.2 della sentenza).
Avverso la sentenza n. 891/2015 ha proposto appello la Società di servizi alberghiera “Vi. s.r.l.”, articolando, peraltro, le proprie censure esclusivamente avverso i capi della pronuncia che avevano ritenuto l’infondatezza del ricorso avverso l’ordinanza di decadenza n. 70 del 17-10-2014 (punti 6.1 e 6.2) e non anche con riferimento alla declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso l’ingiunzione di demolizione.
Ha in proposito dedotto: Violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere in relazione alla asserita natura vincolata del provvedimento di revoca della concessione di suolo pubblico; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza; eccesso di potere per mancato rispetto del principio di proporzionalità .
Si è costituito in giudizio il Comune di (omissis), deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
All’udienza pubblica del 7-3-2019, fissata per la trattazione del merito, il Comune si è opposto all’accoglimento dell’istanza di rinvio presentata dall’appellante.
La causa è stata, quindi, discussa e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Con l’appello in epigrafe la società di servizi alberghiera “Vi. s.r.l.” lamenta: Violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere in relazione alla asserita natura vincolata del provvedimento di revoca della concessione di suolo pubblico; violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza; eccesso di potere per mancato rispetto del principio di proporzionalità .
Essa censura i due capi della sentenza di primo grado che hanno rigettato i motivi di ricorso proposti avverso il provvedimento di decadenza (punti 6.1 e 6.2), deducendone l’erroneità e chiedendo a questo giudicante di “annullare la sentenza impugnata e per l’effetto, o in riforma della stessa, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alla concessione del suolo demaniale dalla quale è stato dichiarato decaduto”.
Evidenzia in primo luogo che l’affermazione portata dal punto 6.1 della decisione, secondo cui l’occupazione di una porzione di suolo, sia pur lievemente più ampia di quella effettivamente concessa, farebbe venir meno l’oggetto della concessione, è evidentemente iperbolica.
Invero, dai rilievi dei Carabinieri e dell’Ufficio tecnico è risultata l’occupazione, in più rispetto a quanto autorizzato, di una superficie di mq. 14.
Aggiunge ancora, richiamando precedente giurisprudenza del TAR Calabria, che, nella tipologia del rapporto concessorio di gestione di un bene pubblico, la possibilità del concessionario di apportare variazioni al bene in concessione, salvaguardandone destinazione, funzioni e fruibilità collettiva è -in linea di principio – funzionale all’interesse pubblico.
Di conseguenza, collegare la revoca o la risoluzione dell’affidamento alla sola mancanza dell’autorizzazione preventiva dell’Ente in sé, a prescindere dalla concreta tipologia degli interventi, equivale a far dipendere il mantenimento del rapporto concessorio non già dalla realizzazione o mancata realizzazione dell’interesse pubblico, bensì da un mancato adempimento di tipo solamente formale e, dunque, dalla mera inosservanza di un obbligo non sanzionato.
Deduce che, sussistendo una convenzione di affidamento in gestione dell’area pubblica e delle relative strutture su di essa esistenti, l’incremento o la modifica di queste ultime scontano già, ab origine, un assenso dell’Ente all’uso dell’area, evidenziando che vanno tenute distinte le questioni inerenti la decadenza dalla concessione da quelle inerenti la regolarità urbanistica delle opere realizzate all’interno dell’area.
Lamenta ancora che il provvedimento di decadenza era illegittimo, non essendo rispettata l’esigenza di proporzionalità tra le violazioni contestate e la conseguenza dello scioglimento della convenzione che l’Ente ne ha fatto discendere, atteso che la risoluzione del vincolo scaturente dalla concessione poteva derivare unicamente dall’inadempimento di violazioni aventi notevole rilevanza nell’economia del rapporto e, dunque, di violazioni gravi, nella specie non sussistenti.
Censura ancora la sentenza di primo grado per avere affermato che la violazione delle prescrizioni della concessione in relazione alla differenza tra la superficie occupata e quella oggetto di autorizzazione avrebbe fatto venir meno un altro degli elementi caratterizzanti il rapporto concessorio e, segnatamente, il rapporto fiduciario tra concedente e concessionario.
Ritiene, in particolare, l’inconfigurabilità nella specie di tale rapporto fiduciario.
Evidenzia, in proposito, che non vi era stata concessione al privato dell’esercizio di un’attività, per sua natura “pubblica” e in quanto tale richiedente il possesso di requisiti idonei a garantire la qualità delle prestazioni erogate; bensì concessione di un’area demaniale, che presuppone unicamente il possesso dei requisiti richiesti in sede di presentazione della domanda per ottenere la concessione.
Il giudice di primo grado avrebbe, di conseguenza, errato nel ritenere vincolata l’adozione del provvedimento di decadenza e nel considerare questo l’unico atto che l’amministrazione avrebbe potuto adottare nel caso di specie.
L’appello è infondato.
E tanto per le ragioni che di seguito si svolgono.
Va in primo luogo evidenziato che il provvedimento di decadenza di cui all’ordinanza n. 70 del 17-10-2014 trova la sua giustificazione non solo nella occupazione di una maggiore superficie rispetto allo spazio originariamente concesso ma anche nella realizzazione dell’abuso edilizio che sullo stesso risulta essere stato commesso.
Invero, la contestata “violazione delle disposizioni concernenti l’uso del suolo concesso appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, per abuso rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione” viene specificata nella parte motivazionale dell’ordinanza con riferimento alle violazioni riscontrate dai tecnici comunali e, altresì, verbalizzate dai Carabinieri (verbale di accertamento allegato alla comunicazione dei Carabinieri n. 67/18-2 del 5-10-2014; verbale di accertamento del Responsabile U.O.C. 4 Tecnica prot. gen. N. 13576 dell’1-10-2014 per opere eseguite in difformità ).
In particolare, va osservato che la società era in possesso del Permesso di costruire n. 26 del 19-6-2008 e successiva DIA prot. n. 6905 del 13.5.2009 per l’installazione di un gazebo con struttura in legno (pilastri e travetti) e copertura con telo frangisole.
Essa ha, peraltro, realizzato opere in difformità, costituite da:
-maggiore estensione della struttura sul fronte prospiciente il lungomare (via (omissis)) per una lunghezza pari a ml. 26, 00 a fronte di una lunghezza assentita pari a ml. 24,40;
-maggiore estensione della larghezza della struttura per una profondità di ml. 2,70 a fronte di una larghezza assentita pari a ml. 2,24;
-applicazione di infissi posti sulle balaustre lungo tutto il perimetro, con tendine scorrevoli in pvc trasparente ed intelaiature in alluminio anodizzato ancorate in montanti in legno;
-apposizione di una porta all’ingresso lato Palmi con struttura in legno e vetro;
-apposizione di una struttura intelaiata a forma di porta in alluminio anodizzato e telo meccanizzato trasparente in pvc, posta in corrispondenza dell’ingresso, in direzione RC in adiacenza all’ingresso del bar, avente larghezza di ml. 2,70 ed altezza di ml. 2,30;
-realizzazione delle balaustre in legno pieno in sostituzione delle fasce in legno intrecciato previste nel progetto assentito.
Da quanto sopra emerge che la società Vi. ha realizzato un’opera integralmente diversa rispetto a quella assentita.
Autorizzata, invero, alla realizzazione di un gazebo e, dunque, di una struttura aperta, essa ha edificato una struttura chiusa, oltretutto più ampia rispetto a quella per la quale aveva ottenuto titolo abilitativo.
Dunque, la pronunzia di decadenza è stata adottata non solo sulla base della occupazione di una maggiore estensione di suolo pubblico, pari a mq. 14 (risulta occupata una superficie di mq. 71 rispetto a quella di mq. 57 autorizzata), ma anche in relazione alle opere abusive sulla stessa effettuate.
Ciò posto, non può convenirsi con l’appellante laddove afferma che “vanno tenute distinte le questioni inerenti la decadenza della concessione da quelle inerenti la regolarità urbanistica delle opere realizzate all’interno dell’area”.
Va, infatti, ritenuto che incidono sul rapporto concessorio entrambe le richiamate violazioni, considerandosi che, come chiaramente risulta dall’autorizzazione per occupazione permanente n. 3 del 3-2-2011, la signora Ru. Vi., legale rappresentante della società, era stata autorizzata ” ad occupare una porzione di suolo pubblico avente superficie di mq. 57…allo scopo di: GAZEBO PER COLLOCAZIONE SEDIE E TAVOLINI…”.
Rilevano, dunque, ai fini della verifica del comportamento del concessionario nell’uso del titolo abilitativo, non solo gli aspetti relativi all’ampiezza della superficie occupata ma anche quelli relativi alla natura e consistenza dell’opera edilizia sulla stessa realizzata.
Il concessionario, pertanto, viola gli obblighi nascenti dal titolo abilitativo relativo all’utilizzo del suolo pubblico e, dunque, non ne rispetta i limiti, non solo se occupa un’estensione maggiore di quella autorizzata, ma anche quando realizza sulla stessa un’opera diversa rispetto a quella assentita, risultando l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico essere stata concessa espressamente per la collocazione su di esso di tale manufatto.
Assunta per tal via l’inerenza al titolo concessorio demaniale anche delle vicende relative alla costruzione realizzata sul suolo pubblico, non può non rilevarsi la evidente gravità del comportamento posto in essere dal privato e, dunque, dell’inadempimento degli obblighi in capo ad esso gravanti nell’uso dello spazio pubblico concesso.
Egli ha, infatti, in primo luogo occupato, in luogo di 57 mq. autorizzati, 71 mq.
In proposito, non ci si può limitare, ai fini della consistenza dell’abuso, al mero rilievo che l’occupazione abusiva sarebbe di soli 14 mq.
Invero, tale dato superficiario non può essere isolatamente considerato, dovendo invece essere valutato in relazione all’entità dell’assentito.
Orbene, ove si consideri che l’autorizzazione n. 3 del 2011 riguardava 57 mq., va evidenziato che lo sconfinamento è consistente, risultando in percentuale pari al 24% della superficie originariamente concessa.
Analoghe considerazioni di gravità devono svolgersi in ordine al manufatto per il cui mantenimento l’autorizzazione per l’occupazione di spazio pubblico era stata rilasciata.
La relazione tecnica allegata alla DIA prot. n. 6905 del 13-5-2009 così descrive l’opera autorizzata: “una pedana…accessibile attraverso 4 gradini sistemati nel lato sud… nonché da due rampe per l’attraversamento di utenti diversamente abili in sicurezza rispetto alla carreggiata. La struttura sarà composta da piastrini e travetti in legno lamellare, la balaustra sarà realizzata in fasce di legno intrecciate ed il corrimano in legno massello….A completare la struttura sarà posto, per tutta la lunghezza della pedana, al di sopra delle uscite presenti al piano terra, un telo frangisole”.
Orbene, ove si considerino le difformità realizzate come più sopra descritte, risulta evidente la gravità della violazione posta in essere, considerandosi che, in luogo della struttura aperta autorizzata, è stato edificato un manufatto completamente diverso, non solo più ampio di 14 mq. ma chiuso su tutti i lati, dotato di infissi, porte e di balaustre in legno pieno.
Avuto, pertanto, riguardo alla gravità delle violazioni poste in essere, è da escludersi la dedotta violazione del principio di proporzionalità, essendo la misura della decadenza adottata senz’altro proporzionata e ragionevole rispetto agli abusi commessi dal privato.
A giudizio della Sezione, poi, risulta nella specie configurabile l’ipotesi decadenziale prevista dall’articolo 10, punto 1, del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 7 novembre 1998.
Tale disposizione prevede che:
” La decadenza della concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
1- violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione)…”.
Ritiene il Collegio che la società appellante abbia violato le disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo concesso, in quanto ha occupato una superficie maggiore di quella autorizzata ed ha realizzato sul suolo pubblico un manufatto integralmente diverso rispetto a quello per il quale il titolo all’occupazione era stato rilasciato.
Tale condotta è certamente qualificabile in termini di “abuso”, atteso l’evidente sconfinamento dai limiti della concessione, sia in termini di superficie che in relazione all’opera da collocare sul suolo pubblico ed in funzione della quale essa era stata assentita.
Non vale, al riguardo, richiamare, ai fini della esclusione della contestata patologia, la circostanza che comunque, pur nella maggiore estensione e nella diversità del manufatto, la funzione originariamente assentita (struttura per la posa di sedie e tavolini) sia rimasta immutata.
Ed, invero, costituiscono elementi essenziali della concessione anche la superficie concessa e l’opera per la cui installazione risulta rilasciata, sicchè una modifica rilevante di tali elementi, pur nella conservazione della destinazione d’uso originaria, è idonea a concretare “abuso” ed una violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo concesso, giustificativi di una pronuncia di decadenza.
Deve, poi, essere rilevato che, nella sussistenza della fattispecie individuata dal richiamato punto 1 del Regolamento, il provvedimento di decadenza configura espressione di attività vincolata dell’Amministrazione, non essendo al riguardo previsti margini di discrezionalità né obblighi di valutazione dell’interesse pubblico.
Tanto si evince dalla lettera del richiamato articolo 10, laddove precisa che “La decadenza…si verifica nei seguenti casi…”, senza prevedere l’esercizio di alcun potere discrezionale dell’amministrazione.
Invero, quando l’esercizio di discrezionalità sia stata ritenuta necessaria, il Regolamento lo ha previsto espressamente, come, ad esempio, nell’articolo 9, in tema di revoca o modifica della concessione, ove è disposto, al comma 1, che l’amministrazione “può ” revocare o modificare la stessa.
Dunque, il carattere di atto vincolato e dovuto del provvedimento di decadenza adottato dal Comune discende non solo dalla citata previsione del Regolamento, ma, altresì, dalla gravità del comportamento tenuto dal privato, connotato sia da uno sconfinamento consistente della superficie occupata sia dalla realizzazione di un’opera sostanzialmente diversa rispetto a quella per la quale il suolo pubblico era stato concesso.
Orbene, la sentenza del Tribunale ha motivato in ordine alla reiezione del ricorso ed alla legittimità della adottata ordinanza di decadenza con riferimento a entrambi gli aspetti sopra richiamati, attribuendo particolare rilievo all’abuso edilizio realizzato dalla società appellante.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, pertanto, deve ritenersi che la pronuncia di primo grado sia corretta e non contenga affermazioni errate.
Essa ha dato atto della rilevanza della condotta del privato ai fini della decadenza e ne ha sottolineato la gravità .
Risulta, poi, condivisibile la reiezione del motivo di ricorso relativo alla violazione del principio di partecipazione procedimentale.
Tenuto conto del carattere vincolato del provvedimento di decadenza, in relazione a tipologia e gravità degli inadempimenti del privato, il giudice di primo grado ha correttamente richiamato il disposto del comma 2 dell’articolo 21 octies della legge n. 241 del 1990, secondo cui “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento…qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato”.
Le argomentazioni sopra riportate evidenziano, infatti, che, anche ove fosse stato dato al privato l’avviso di avvio del procedimento e questi avesse esercitato i suoi diritti partecipativi, la decadenza si sarebbe presentata come ineluttabile conclusione del procedimento, risultando misura vincolata in relazione alle violazioni commesse.
Da ultimo, ritiene la Sezione che non meriti pregio il rilievo di parte appellante secondo cui, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nella concessione di beni pubblici non sarebbe configurabile un rapporto fiduciario tra ente concedente e soggetto concessionario.
Va, invero, considerato che un rapporto fiduciario deve comunque sussistere nello svolgimento del rapporto di concessione, atteso che al privato viene attribuita la disponibilità di un bene che è pubblico, conseguendone l’interesse dell’amministrazione a che lo stesso venga utilizzato in conformità del titolo rilasciato e da soggetto che ne garantisca l’osservanza.
La persistenza di tale rapporto si estrinseca nel corretto utilizzo del bene e, dunque, nel rispetto degli obblighi nascenti dal titolo concessorio, conseguendo la sanzione decadenziale all’inadempimento del privato.
Orbene, il Tribunale Amministrativo ha correttamente collegato la legittimità del provvedimento di decadenza a condotte del privato concretanti abuso del titolo concessorio.
Il giudice di prime cure, infatti, afferma che: “Risulta dunque pienamente giustificato l’impugnato atto di decadenza…poiché risulta che la società ricorrente: a) ha occupato una superficie di suolo pubblico (pari a 71 mq.) superiore a quanto consentito nel provvedimento concessorio (56 mq.); b) come risulta dai verbali di accertamento dei vigili urbani e dal verbale di sequestro del manufatto ad opera della polizia giudiziaria, ha commesso molteplici violazioni della normativa edilizia, poiché – in luogo del gazebo oggetto dei titoli edilizi del 2007 e 2008 – ha realizzato una struttura completamente chiusa, edificata sul suolo pubblico in assenza dei necessari titoli abilitativi”.
In conclusione, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società appellante al pagamento, in favore del Comune di (omissis), delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2000, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente FF
Francesco Mele – Consigliere, Estensore
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere

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