Nell’assetto delle competenze disegnato dal decreto legislativo n. 267/2000

Consiglio di Stato, Sentenza|7 dicembre 2020| n. 7734.

Nell’assetto delle competenze disegnato dal decreto legislativo n. 267/2000, è riservata al Sindaco l’emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, che, quindi, non possono essere adottate da altri soggetti appartenenti all’Amministrazione comunale.

Sentenza|7 dicembre 2020| n. 7734

Data udienza 7 luglio 2020

 

Tag – parola chiave: Ordinanze contingibili e urgenti – Pericolo incolumità pubblica e privata – Immobile – Ordinanza di messa in sicurezza e puntellamento soffitto – Opere di ripristino e risanamento – Incompetenza del dirigente a emanare ordinanza contingibile e urgente – Adozione spettante al Sindaco

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2104 del 2012, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vi. Ca., Ol. Du. e Ma. In., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Id. Or. in Roma, circonvallazione (…),
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Iz. e Gi. Pa. St., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale (…),
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Francesco Frigida nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020, svoltasi con modalità telematica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di (omissis), in persona del dirigente responsabile del settore urbanistica, con ordinanza n. -OMISSIS-, riproducendo in parte la precedente ordinanza n. -OMISSIS-, ha ordinato al signor -OMISSIS-, nella qualità di amministratore del condominio sito in -OMISSIS-, e alle signore -OMISSIS-e -OMISSIS-, nella qualità di proprietarie di detto condominio, di eseguire immediatamente (entro e non oltre un giorno dalla notificazione del provvedimento), a salvaguardia e tutela della pubblica e privata incolumità, la messa in sicurezza ed il puntellamento del soffitto per prevenire distacchi e crolli di intonaci e del relativo copriferro, nonché di eseguire le opere di ripristino e risanamento delle parti strutturali danneggiate secondo i criteri della normativa sismica; ha inoltre ordinato alla sola signora -OMISSIS- di interdire l’accesso della terrazza del suo appartamento soprastante il vano salone.
2. Avverso l’ordinanza n. -OMISSIS-, nonché, nella parte ivi riprodotta, l’ordinanza n. -OMISSIS-, la signora -OMISSIS- ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro.
Il Comune di (omissis) si è costituito nel giudizio di primo grado, eccependo l’inammissibilità del ricorso in ragione della sua mancata notificazione alla signora -OMISSIS-, ritenuta controinteressata, e chiedendo, ad ogni modo, il rigetto del ricorso.
3. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per la Calabria, sezione seconda, ha dichiarato inammissibile il ricorso per la sua omessa notificazione alla signora -OMISSIS-e ha compensato tra le parti delle spese di lite.
4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 8 marzo 2012 e 23 marzo 2012 – la signora -OMISSIS- ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un motivo contro la dichiarata inammissibilità del ricorso di primo grado e riproponendo i cinque motivi contenuti in quest’ultimo atto.
5. Il Comune di (omissis) si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 7 luglio 2020.
7. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
8. In via pregiudiziale, va accolto il motivo proposto avverso la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado, potendo escludersi che la signora -OMISSIS-rivestisse qualità di controinteressata in senso tecnico e che, pertanto, dovesse essere destinataria della notificazione dell’ordinanza comunale. Ed invero, sia che l’interesse di cui essa era titolare si à ncori alla circostanza che era proprietaria dell’appartamento sottostante a quello della signora -OMISSIS-, sia che lo si ricolleghi al precedente giudizio di danno temuto che ella aveva intentato nei confronti dell’odierna appellante, si tratterebbe, in ogni caso, di un interesse di mero fatto e non di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato connesso a uno specifico vantaggio o beneficio a lei derivante dal provvedimento impugnato.
Conseguentemente, dei due requisiti che la giurisprudenza amministrativa tradizionalmente richiede per il riconoscimento della qualità di controinteressato in senso sostanziale, nel caso specie è presente soltanto quello dell’essere menzionato nel provvedimento impugnato (in cui peraltro la signora -OMISSIS-è stata citata solo in quanto a sua volta destinataria dell’ordine di eseguire lavori su altra porzione del medesimo immobile), mentre manca quello dell’essere titolare di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato.
9. Reputato ammissibile il ricorso di primo grado, occorre ora vagliare le doglianze mosse contro l’ordinanza comunale e riproposte in sede di appello.
Al riguardo si rileva che è fondata – e che assorbe ogni altra questione – la prima censura di primo grado, con cui si è lamentata l’incompetenza del dirigente a emanare un’ordinanza contingibile e urgente, la cui adozione spetta al Sindaco. Per costante giurisprudenza, infatti, nell’assetto delle competenze disegnato dal decreto legislativo n. 267/2000, è riservata al Sindaco l’emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, che, quindi, non possono essere adottate da altri soggetti appartenenti all’Amministrazione comunale (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 31 ottobre 2017, n. 5044; Consiglio di Stato, sezione I, parere 1° dicembre 2016, n. 2512; Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 4 settembre 2014, n. 515).
Sul punto il Comune di (omissis) ha replicato negando che nella fattispecie il potere esercitato fosse quello di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 e ha altresì sostenuto che non sussistessero neanche i presupposti per un tale intervento.
Il Collegio non ritiene fondate siffatte osservazioni, in quanto: a) nell’originaria ordinanza n. -OMISSIS- si è affermato espressamente che: “emergono i presupposti per l’emanazione, da parte di questo Comune, dei provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità ” e che tale formula è stata richiamata anche nella successiva ordinanza n. -OMISSIS-; b) che, al di là di tale dirimente dato testuale, il Comune avrebbe dovuto esplicitare di quale potere, diverso da quello ex art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000, avrebbe fatto esercizio nell’emettere le suddette ordinanze, non esistendo norme che attribuiscano all’Amministrazione comunale il potere di imporre a privati l’esecuzione di lavori se non in presenza di situazioni di pericolo.
L’accoglimento del sopra esaminato assorbente motivo esime il Collegio dall’esame delle residue censure.
10. In conclusione l’appello va accolto e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e conseguentemente va annullata l’ordinanza del Comune di (omissis) n. -OMISSIS-, nonché, nella parte ivi riprodotta, l’ordinanza della medesima Amministrazione n. -OMISSIS-.
11. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2104 del 2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla l’ordinanza del Comune di (omissis) n. -OMISSIS-, nonché, nella parte ivi riprodotta, l’ordinanza della medesima Amministrazione n. -OMISSIS-; compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante, nonché tutti gli altri soggetti privati citati in sentenza.
Così deciso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato, con sede in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere, Estensore
Antonella Manzione – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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