Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato dall’art. 2054 c.c.

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 28 maggio 2020, n. 10024.

La massima estrapolata:

Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato dall’art. 2054 c.c. come possibile fonte di responsabilità deve essere ricompresa anche la posizione di arresto del veicolo sul quale sia in atto il compimento, da parte del conducente, di operazioni prodromiche alla messa in marcia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente per le lesioni procurate al trasportato con la chiusura intempestiva dello sportello del veicolo).

Ordinanza 28 maggio 2020, n. 10024

Data udienza 12 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Circolazione stradale – Responsabilita’ civile da incidenti stradali – In genere veicolo in posizione di arresto – Responsabilità del conducente – Configurabilità – Operazioni strumentali alla guida – Inclusione – Fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25110-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale sul figlio minore (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) LTD, (OMISSIS)
– intimati –
avverso la sentenza n. 534/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) ed (OMISSIS), in proprio e quali genitori esercenti la potesta’ sul figlio minore (OMISSIS), convennero in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Portici (OMISSIS), proprietaria dell’autovettura Fiat Idea, e la (OMISSIS) Limited, compagnia assicuratrice della stessa, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti dal figlio che, quale trasportato sulla detta autovettura il (OMISSIS) in (OMISSIS), aveva subito lesioni (frattura terzo dito mano sinistra) determinate dalla chiusura dello sportello lato sinistro ad opera del conducente (lo stesso genitore (OMISSIS)).
Il Giudice di Pace rigetto’ la domanda, ritenendo applicabile l’articolo 2054, solo alle ipotesi di “veicolo in movimento”.
Con sentenza 534/2018 del 17-1-2018 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello principale proposto da (OMISSIS) ed (OMISSIS) e, in accoglimento del gravame incidentale della (OMISSIS) Limited, ha condannato gli stessi al pagamento delle spese di lite (ivi comprese quelle di CTU) relative al primo grado nonche’ a quelle del grado di appello; in particolare il Tribunale ha ritenuto non sussistere alcun collegamento causale tra il sinistro e la circolazione dell’auto, atteso che le lesioni subite dal minore alla mano sinistra per schiacciamento, erano state determinate dalla chiusura della portiera da parte del conducente del veicolo quando quest’ultimo era gia’ in sosta, e “non per mettersi in moto o per motivi comunque collegati alla circolazione, ma solo perche’ era intento a parlare con un suo amico e non voleva che il figlio di sei/sette anni scendesse dal veicolo e si allontanasse; il gesto, quindi, nulla aveva a che fare con la circolazione ed era ricollegabile solo al tentativo del padre di tenere sotto controllo il figlio in tenera eta’.
Avverso detta sentenza (OMISSIS) ed (OMISSIS), in proprio e nella loro qualita’, propongono ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo..
(OMISSIS) Limited e (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, e’ stata ritualmente notificata alle parti.

CONSIDERATO

che:
Con l’unico motivo i ricorrenti, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c., e Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 141, nonche’ – ex articolo 360 c.p.c., n. 5, – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, sostiene che deve ricondursi al concetto di “circolazione stradale” di cui all’articolo 2054 c.c., anche la sosta del veicolo su strada pubblica e si duole che il Tribunale non abbia considerato che il minore aveva subito le lesioni mentre si trovava all’interno dell’auto, che si era appena fermata su strada pubblica.
Il motivo e’ fondato..
Come gia’ affermato da questa S.C. “il concetto di circolazione stradale di cui all’articolo 2054 c.c., include anche la posizione di arresto del veicolo, e cio’ in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo e’ destinato a compiere e per il quale puo’ circolare sulle strade” (Cass. S.U. 8620/2015; che, in motivazione ha precisato che, ai fini dell’applicabilita’ dell’articolo 2054 c.c., e’ sufficiente che il veicolo sia utilizzato in modo conforme allo scopo per cui esso e’ stato costruito, escludendo l’ipotesi in cui il veicolo medesimo sia utilizzato in modo avulso dalla sua naturale funzionalita’, ancorche’ una situazione di circolazione abbia occasionato la commissione del fatto dannoso; ipotesi, quest’ultima, non ricorrente nella specie); in particolare e’ stato ritenuto afferente alla circolazione la movimentazione degli sportelli a veicolo fermo (Cass. 1284/04; 18618/2005).
Il Tribunale, nell’escludere l’applicabilita’ dell’articolo 2054 c.c., sol perche’ il sinistro in questione si era verificato quando il veicolo era in sosta e solo in quanto la chiusura dello sportello da parte del conducente, pur essendo avvenuta dopo la sosta, era stata determinata dall’intento di non fare uscire il minore dall’autovettura, non si e’ attenuta ai detti principi e va, quindi cassata.
Il ricorso va, pertanto, accolto, e, per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso Magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso Magistrato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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