Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 20 aprile 2020, n. 7945.
La massima estrapolata:
Nella “delegatio promittendi” ex art. 1268 c.c., il delegato è direttamente obbligato verso il delegatario e questi può agire direttamente verso il delegato, mentre nella “delegatio solvendi” ex art. 1269 c.c., è esclusa l’azione diretta del delegatario verso il delegato; l’accertamento della reale volontà delle parti costituisce una valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha escluso la sussistenza di una delegazione di debito in ragione dell’espressa testuale negazione dell’effetto cumulativo nella lettera di delegazione e della circostanza che la delegata non si era obbligata nei confronti della delegataria neppure in un momento successivo, per fatti concludenti del suo procuratore).
Sentenza 20 aprile 2020, n. 7945
Data udienza 14 gennaio 2020
Tag – parola chiave: Appalto – Cessione ramo d’azienda – Delegazione di debito ex art. 1268 cc. – Delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. – Fattispecie – Paradigma normativo – Differenze
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 797/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS) per procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS) al (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., rappresentate e difese dagli Avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per distinte procure in calce al controricorso, elettivamente domiciliate in (OMISSIS) presso lo studio di quest’ultima alla (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS) per procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso il suo studio alla via (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, n. 27, depositata il 3 aprile 2015 e l’ordinanza della Corte d’appello di Torino depositata il 29 ottobre 2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2020;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’Avv. (OMISSIS), l’Avv. (OMISSIS) e l’Avv. (OMISSIS), nonche’ l’Avv. (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dal rapporto di appalto tra l’appaltante (OMISSIS) s.p.a. e l’appaltatrice (OMISSIS) s.a.s., sul quale si e’ innestato un rapporto di subappalto tra quest’ultima e la subappaltatrice (OMISSIS) s.p.a., nell’ambito dei lavori di realizzazione di uno stabilimento industriale in (OMISSIS).
Per quanto ancora d’interesse, (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a.) opponeva il decreto ingiuntivo nei suoi riguardi ottenuto da (OMISSIS) s.p.a. per l’importo totale di Euro 710.000,00 a saldo di due lotti.
Intervenuta in giudizio (OMISSIS) s.p.a., cessionaria del ramo d’azienda dell’opponente, l’opposizione era accolta dal Tribunale di Cuneo, per la ritenuta assenza di un obbligo diretto dell’appaltante verso la subappaltatrice.
Il Tribunale qualificava la delegazione passiva da (OMISSIS) ad (OMISSIS) di cui a lettera del 14 ottobre 2011 come mera delegazione di pagamento, inidonea a legittimare la delegataria (OMISSIS) all’azione diretta verso la delegata (OMISSIS).
A norma degli articoli 348-bis, 348-ter c.p.c., la Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile il gravame di (OMISSIS), in difetto di una ragionevole probabilita’ di accoglimento.
Per la cassazione della sentenza di primo grado, ed eventualmente della stessa ordinanza di inammissibilita’ dell’appello, ricorre (OMISSIS), articolando tredici motivi di censura, illustrati da memoria.
(OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. resistono con controricorso, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso anche (OMISSIS) s.a.s..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ opportuno richiamare in limine alcuni principi di legittimita’ sulla distinzione tra delegazione di debito ex articolo 1268 c.c. e delegazione di pagamento ex articolo 1269 c.c., e sulla classificazione della fattispecie concreta nell’uno o nell’altro paradigma normativo, questi essendo gli aspetti centrali della lite.
1.1. La delegazione di debito ha funzione creditoria (delegatio promittendi), aggiungendo un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante) si’ da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la delegazione di pagamento ha funzione solutoria (delegatio solvendi), prevedendo che l’obbligazione sia adempiuta da un terzo (delegato) anziche’ dal debitore (delegante), senza per cio’ solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario (Cass. 12 marzo 1973, n. 676).
1.2. L’assunzione dell’obbligo da parte del delegato, a norma dell’articolo 1268 c.c., non esige speciali requisiti di forma e puo’ avvenire anche per fatti concludenti e in via progressiva (Cass. 11 settembre 2007, n. 19090; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4852); tuttavia, stabilire se trattasi in concreto di delegatio promittendi ex articolo 1268 c.c., quindi se il delegato sia direttamente obbligato verso il delegatario e questi possa agire direttamente verso il delegato, o si tratti invece di mera delegatio solvendi ex articolo 1269 c.c., senza azione diretta del delegatario verso il delegato, e’ valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalita’ del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimita’, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale (Cass. 9 dicembre 2003, n. 18735).
2. Il Tribunale di Cuneo ha escluso la sussistenza di una delegazione di debito in ragione dell’espressa testuale negazione dell’effetto cumulativo da parte della lettera di delegazione del 14 ottobre 2011 (“non costituisce alcun diritto o pretesa della (OMISSIS) s.p.a.”).
Ha aggiunto il Tribunale che l’adesione alla delegazione della delegata (OMISSIS) e’ un fatto neutro sul piano ermeneutico, interpretabile quale adesione interna al rapporto di delega, in coerenza con la testuale esclusione di ogni rilevanza esterna (scilicet, a favore di (OMISSIS)).
2.1. Ha notato il Tribunale che la delegata (OMISSIS) non si era obbligata nei confronti di (OMISSIS) neppure in un momento successivo, per fatti concludenti del suo procuratore, (OMISSIS), cio’ non soltanto per il difetto di potere rappresentativo in testa a quest’ultimo, ma anche, e soprattutto, per l’obiettiva equivocita’ dei fatti medesimi (essenzialmente, una richiesta di estremi bancari), compatibili con la mera attuazione della delegata solutio.
3. Il settimo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 1268, 1269, 1360, 1362, 1366, 1367 c.c., l’ottavo denuncia omesso esame, il nono carenza motivazionale e il decimo violazione degli articoli 1268, 1269, 1270, 1334 c.c., tutti per non aver il Tribunale riconosciuto una delegatio promittendi nella lettera del 14 ottobre 2011 o quantomeno l’assunzione dell’obbligo della delegata in prosieguo di tempo.
3.1. Da esaminare unitariamente per connessione logica, e anticipatamente per priorita’ logica, i motivi dal settimo al decimo sono infondati.
Come veduto, il Tribunale ha giustificato una plausibile interpretazione negoziale e ricostruzione fattuale, nel senso dell’insussistenza di un obbligo esterno della delegata, tanto all’origine della delegazione (supra, § 2), tanto in progresso di tempo (supra, § 2.1).
Le doglianze in scrutinio si risolvono in un’impropria sollecitazione a rinnovare questo giudizio sulla portata concreta della delegazione – se promittendi ovvero solvendi -, giudizio che invece, per quanto detto, compete istituzionalmente all’organo di merito (supra, § 1.2).
L’esorbitanza rispetto al perimetro del giudizio di legittimita’ e’ nitida dove la ricorrente propone un’interpretazione alternativa della lettera di delegazione del 14 ottobre 2011, come fonte di una “delegatio promittendi con funzione fideiussoria”, ipotizzando cioe’ che la delegata (OMISSIS) si sia fatta garante dei pagamenti onde superare il blocco di cantiere messo in atto da (OMISSIS) per l’insolvenza di (OMISSIS): proposta ermeneutica del tutto soggettiva, che vorrebbe reggersi sull’accordo modificativo del subappalto, intervenuto sempre il 14 ottobre 2011 tra (OMISSIS) e (OMISSIS), da interpretare in connessione teleologica con la coeva lettera di delegazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (pag. 39 ss. di ricorso).
Tuttavia, nessun elemento specifico induce a ritenere integrata una manifestazione di volonta’ fideiussoria, che pure dovrebbe essere manifestazione espressa a norma dell’articolo 1937 c.c., quindi chiara ed inequivocabile (Cass. 24 giugno 2004, n. 11727; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26064; Cass. 24 febbraio 2016, n. 3628); lo stesso evocato accordo modificativo tra (OMISSIS) e (OMISSIS) si riferisce alla coeva delegazione di (OMISSIS) come ad un mera “delegazione di pagamento” (pag. 43-44 di ricorso).
4. Il primo motivo di ricorso denuncia carenza motivazionale dell’ordinanza ex articoli 348-bis, 348-ter c.p.c., laddove ha dichiarato irrilevante la questione del potere rappresentativo del (OMISSIS); il secondo denuncia extrapetizione e il terzo violazione del divieto di pronuncia a sorpresa, entrambi per aver il Tribunale rilevato officiosamente la carenza di detto potere, senza neppure stimolare il contraddittorio sul punto; il quarto denuncia violazione degli articoli 2206, 2207, 2209 c.c., il quinto carenza di motivazione e il sesto ancora violazione degli articoli 2206, 2207, 2209 c.c., tutti per aver il Tribunale negato la sussistenza di detto potere in contrasto col regime generale della rappresentanza commerciale.
4.1. Da esaminare unitariamente per connessione logica, i motivi dal primo al sesto sono inammissibili.
Sia pure come argomento ulteriore rispetto a quello dell’assenza del potere rappresentativo del (OMISSIS), il Tribunale, con giudizio di fatto qui insindacabile, ha osservato che la condotta del procuratore di (OMISSIS) non aveva un significato concludente nel senso dell’assunzione di un obbligo esterno da parte della societa’, trattandosi di condotta verosimilmente funzionale alla mera attuazione della delegazione di pagamento (supra, § 2.1).
La Corte d’appello ha definito irrilevante la questione del potere rappresentativo del (OMISSIS), appunto perche’ esso non e’ stato concretamente esercitato.
Le doglianze in scrutinio risultano prive d’interesse, in quanto, ove anche fosse accertato che il (OMISSIS) avesse il potere di obbligare (OMISSIS) verso (OMISSIS), resterebbe che egli questo potere non ha effettivamente esercitato, sicche’ non muterebbe l’esito della controversia.
L’interesse ad impugnare va desunto dall’utilita’ giuridica che l’eventuale accoglimento del mezzo renderebbe all’impugnante, essendo inammissibile per difetto d’interesse un’impugnazione che non tenda ad un risultato utile giuridicamente apprezzabile (Cass. 9 dicembre 2003, n. 18736; Cass. 3 settembre 2005, n. 17745; Cass. 27 gennaio 2012, n. 1236; Cass. 15 gennaio 2016, n. 594).
5. L’undicesimo motivo di ricorso denuncia violazione dell’articolo 1988 c.c., per non aver il giudice di primo grado riconosciuto nella condotta del procuratore di (OMISSIS) quantomeno una promessa di pagamento di tale societa’ in favore di (OMISSIS).
5.1. L’undicesimo motivo e’ inammissibile.
E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparenza di una denuncia per violazione di legge, sia diretto in realta’ ad ottenere una nuova valutazione dei fatti, sostitutiva di quella operata dal giudice di merito, cosi’ da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in terzo grado di merito (Cass. 4 aprile 2017, n. 8758).
Nella specie, il Tribunale ha interpretato la condotta del (OMISSIS) come funzionale alla mera esecuzione del pagamento delegato (supra, § 2.1), e l’odierna doglianza, sotto l’apparenza della denuncia per violazione di legge, e’ diretta a provocare una riedizione del giudizio di merito, che attribuisca ai medesimi fatti un significato ulteriore, integrativo di una promessa di pagamento.
Come stabilito per la ricognizione di debito, con principio tuttavia estensibile alla promessa di pagamento, l’indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse abbiano rilevanza ai sensi dell’articolo 1988 c.c., e’ riservata al giudice di merito ed e’ sottratta al sindacato di legittimita’ (Cass. 1 febbraio 2007, n. 2205; Cass. 29 luglio 2019, n. 20422).
6. Il dodicesimo motivo di ricorso denuncia omesso esame di fatto decisivo, per non aver il giudice di primo grado considerato le dichiarazioni rese da (OMISSIS) negli Addenda al contratto di appalto tra la stessa e (OMISSIS).
6.1. Il dodicesimo motivo e’ inammissibile.
L’omesso esame denunciabile a norma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 concerne il fatto storico decisivo, cioe’ quello che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, sicche’ e’ onere del ricorrente evidenziare la decisivita’ (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Nella specie, il carattere della decisivita’ manca palesemente, in quanto le dichiarazioni negli Addenda – come trascritte nello stesso ricorso – si limitano a conteggiare nei rapporti di dare e avere tra (OMISSIS) e (OMISSIS) quanto oggetto della delegazione di pagamento a (OMISSIS), cio’ che non determina affatto una qualificazione di tale delegazione come delegazione di debito.
Anzi, il III Addendum testualmente si riferisce a “le istruzioni indicate dall’appaltatore al committente con lettera in data 14 ottobre 2011 aventi ad oggetto una delegazione di pagamento” (pag. 59 di ricorso).
7. Il tredicesimo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 1268, 1269 c.c., per non aver il giudice di primo grado riconosciuto alla delegataria (OMISSIS) l’azione diretta nei confronti della delegata (OMISSIS) nonostante l’una e l’altra avessero aderito alla delegazione.
7.1. Il tredicesimo motivo e’ infondato.
Se quella da (OMISSIS) ad (OMISSIS) e’ una delegazione di pagamento – come ormai accertato -, che la delegata (OMISSIS) e la delegataria (OMISSIS) vi abbiano aderito e’ irrilevante agli effetti di una metamorfosi in senso obbligatorio.
A norma dell’articolo 1269 c.c., il terzo delegato per eseguire il pagamento, ancorche’ sia debitore del delegante, “non e’ tenuto ad accettare l’incarico” (comma 2); egli, salvo che il debitore l’abbia vietato, “puo’ obbligarsi verso il creditore” (comma 1).
L’accettazione della delegazione di pagamento da parte del delegato ha rilievo unicamente nel rapporto interno col delegante, nel quale l’incarico di pagamento potrebbe essere rifiutato anche ove vi fosse provvista; con ogni evidenza, quindi, l’assunzione da parte del delegato di un obbligo esterno, verso il creditore delegatario, richiede un quid pluris rispetto all’accettazione dell’incarico di pagamento nel rapporto interno di delegazione.
Per quanto concerne l’adesione del delegatario, questa, se accompagnata da espressa liberatoria del debitore originario, ha l’effetto di rendere privativa la delegazione di debito (articolo 1268 c.c., comma 1); nella delegazione di debito cumulativa, essa ha l’effetto di postergare il debito originario rispetto al nuovo, obbligando il delegatario a rivolgersi prima al delegato che al delegante (articolo 1268 c.c., comma 2).
Contrariamente ai voti del ricorso (pag. 63), la disciplina degli effetti dell’adesione del delegatario nella delegazione di debito non e’ applicabile per analogia all’adesione del delegatario nella delegazione di pagamento, essendo le due fattispecie di delegazione passiva analoghe sul piano strutturale, ma eterogenee sul piano funzionale (supra, § 1.1.).
8. Il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine al regolamento delle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.
9. Per completezza, si rileva che il fallimento di (OMISSIS), sopravvenuto nel corso del giudizio di legittimita’ (come da sentenza prodotta in udienza dal suo difensore), non ha effetti interruttivi, essendo il giudizio di cassazione dominato dall’impulso d’ufficio (ex multis, Cass. 13 ottobre 2010, n. 21153; Cass. 23 marzo 2017, n. 7477; Cass. 15 novembre 2017, n. 27143).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere ad entrambe le parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimita’, che per ciascuna liquida in Euro 10.000,00 a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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