Corte di Cassazione, penale, Sentenza|2 aprile 2021| n. 12767.
Nella categoria delle “materie esplodenti” indicata nell’art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli “esplosivi” – la cui illegale detenzione è sanzionata dall’art. 10 della legge n. 497 del 1974 – quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo. (Fattispecie relativa alla detenzione, da parte dell’indagato, di quattordici manufatti, realizzati artigianalmente, contenenti ciascuno materiale esplosivo, di uno dei quali, a seguito di prova di accensione, gli artificieri avevano accertato la micidialità, avendo provocato la creazione di un cratere di 11 centimetri).
Sentenza|2 aprile 2021| n. 12767
Data udienza 16 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Procedimento penale – Articolo 2 legge 895 del 1967 – Misura cautelare – Presupposti – Articolo 10 legge 497 del 1974 – Qualificazione giuridica del fatto – Criteri – Difetto di motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIANI Vincenzo – Presidente
Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere
Dott. TALERICO Palma – Consigliere
Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/10/2020 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROCCHI GIACOMO;
lette le conclusioni del PG ORSI LUIGI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano accoglieva la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS) avverso quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio che ne aveva disposto la custodia cautelare in carcere e disponeva l’immediata liberazione dell’indagato.
(OMISSIS) e’ indagato per il delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, articolo 2, per l’illegale detenzione nel garage di pertinenza della sua abitazione di quattordici manufatti, realizzati artigianalmente, contenenti ciascuno materiale esplosivo, muniti di stoppino pirotecnico e dotati di elevato effetto distruttivo.
I manufatti erano stati rinvenuti nel corso di una perquisizione; gli artificieri ne avevano fatto esplodere uno e ne avevano attestato le “caratteristiche micidiali”.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva qualificato la condotta come detenzione di esplosivi, respingendo la prospettazione alternativa che chiedeva di inquadrarla come detenzione di materie esplodenti.
Il Tribunale riteneva, al contrario, che la condotta non potesse essere qualificata come detenzione di esplosivi: si era in presenza di un artificio pirotecnico illegale, efficiente ed efficace, come accertato dalla Polizia di Stato; per ritenere sussistente il delitto contestato era necessario che l’ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in un ambiente angusto e la prossimita’ a luoghi frequentati determinassero un pericolo per le persone o cose, con conseguente micidialita’ del materiale.
Il Tribunale rilevava che il peso del materiale era molto inferiore a quello indicato dal G.I.P. (circa 700 grammi) e che non sussistevano altri fattori di rischio: ricorreva, quindi, la contravvenzione di cui all’articolo 678 c.p..
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, deducendo violazione della L. n. 895 del 1967, articolo 2.
Nonostante l’ordinanza avesse dato atto della valutazione da parte degli artificieri delle caratteristiche micidiali dei manufatti, anche all’esito della prova di esplosione, il Tribunale aveva escluso la ricorrenza del delitto di detenzione di esplosivi: ma il grado di offensivita’ del manufatto determina il discrimen tra il delitto di detenzione di esplosivi e la contravvenzione di detenzione di materie esplodenti; queste ultime sono prive di potenzialita’ micidiale, mentre gli esplosivi, per la loro micidialita’, sono idonei a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo.
In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione.
L’ordinanza, dopo avere recepito le caratteristiche di micidialita’ dei manufatti, argomentava sulla quantita’ complessiva della sostanza, ritenendola non ingente: ma cio’ era illogico in quanto il dato ponderale veniva utilizzato per qualificare giuridicamente il fatto, mentre si trattava di dato niente affatto dirimente, tenuto conto che la natura micidiale dei manufatti era gia’ stata accertata.
3. Il Procuratore generale, Dott. Orsi Luigi, nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso.
4. Il difensore di (OMISSIS) ha depositato memoria, sottolineando che gli stessi artificieri avevano classificato i manufatti come semplici petardi facilmente reperibili sul mercato. La micidialita’ dell’esplosivo puo’ essere affermata soltanto all’esito delle analisi chimiche che, nel caso di specie, non erano state effettuate. Per ritenere sussistente il delitto contestato, gli effetti prodotti dal manufatto devono essere simili a quelli di un ordigno bellico.
Secondo il difensore, con il secondo motivo di ricorso il Procuratore della Repubblica non faceva che proporre un diversa ricostruzione del fatto affermando, in maniera assertiva, la micidialita’ del manufatto.
Il difensore conclude per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
La giurisprudenza di legittimita’ afferma che nella categoria delle “materie esplodenti” indicata nell’articolo 678 c.p., rientrano quelle sostanze prive di potenzialita’ micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalita’ di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli “esplosivi” – la cui illegale detenzione e’ sanzionata dalla L. n. 497 del 1974, articolo 10, – quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialita’, le quali, per la loro micidialita’, sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo (Sez. 4, Sentenza n. 32253 del 16/06/2009 Ud. (dep. 06/08/2009) Rv. 244630 – 01).
Il Tribunale richiama altra costante giurisprudenza relativa alla detenzione di materiale pirotecnico: essa insegna che integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni – quali l’ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimita’ a luoghi frequentati – costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell’insieme la caratteristica della micidialita’ (Sez. 1, Sentenza n. 50925 del 19/07/2018 Cc. (dep. 08/11/2018) Rv. 274477 – 01).
A ben vedere, si tratta di insegnamenti niente affatto contrastanti tra di loro: il medesimo riferimento, infatti, e’ la caratteristica della micidialita’ in concreto del manufatto contenente materiale esplosivo, vale a dire la concreta capacita’ dello stesso di “provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo”; cio’, solitamente, non accade per il materiale pirotecnico ma, per esso, la micidialita’ puo’ derivare dalle ulteriori condizioni evidenziate.
Ebbene: in questo caso la micidialita’ del singolo manufatto – da cui e’ stata desunta quella degli altri manufatti sequestrati – e’ stata accertata concretamente dalla polizia giudiziaria con la prova di accensione: dal cratere di cm. 11 provocato dalla stessa, gli artificieri erano giunti a valutare quel singolo manufatto come micidiale; la sua esplosione, quindi, avrebbe potuto avere effetto distruttivo o provocare gravi lesioni ad una persona.
Il Pubblico Ministero ricorrente, quindi, coglie esattamente la contraddittorieta’ della motivazione del provvedimento impugnato: pur dando atto della micidialita’ degli effetti dell’esplosione di uno solo dei quattordici manufatti illegalmente detenuti dall’indagato, il Tribunale ha ritenuto che il complesso del materiale non avesse le caratteristiche di esplosivo, trattandosi di materiale pirotecnico.
Il fatto e’ che il materiale pirotecnico illegale non possiede caratteristiche predeterminate: se viene realizzato al di fuori delle regole previste, puo’ presentare caratteristiche micidiali; cio’ vale, del resto, anche per la “bomba carta” che, per la limitata carica esplosiva, va, di regola, ricompresa fra le “materie esplodenti”, salvo che, per la natura e quantita’ della carica esplosiva e per le modalita’ di confezionamento, possa avere un effetto dirompente e diventare un congegno esplosivo, la cui detenzione e’ punita a norma del L. 2 ottobre 1967, n. 895, articolo 2, (Sez. 3, Sentenza n. 25623 del 17/04/2018 Ud. (dep. 06/06/2018) Rv. 273353 – 01).
Appare incongruo, quindi, il riferimento alla giurisprudenza in materia di detenzione di materiale pirotecnico: la stessa puo’ trovare applicazione quando la non micidialita’ del singolo manufatto e’ accertata (come avviene per il materiale regolare e in libera vendita), non invece nel caso contrario.
L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano che, nella piena discrezionalita’, si confrontera’ con la valutazione di micidialita’ espressa dal personale tecnico della Polizia di Stato di Malpensa all’esito della prova di accensione di uno dei manufatti sequestrati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 7.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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