Corte di Cassazione, sezione seconda civile,
Sentenza 3 gennaio 2020, n. 19.
La massima estrapolata:
Nel quantificare i compensi del difensore delle parti ammesse al gratuito patrocinio, non è in alcun caso consentito superare i limiti e le prescrizioni poste dalla normativa di materia. Pertanto, pur volendo ammettere che il giudice sia tenuto a quantificare detto compenso in misura corrispondente all’importo delle spese processuali poste a carico della parte soccombente, resta fermo però che il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non ha alcun titolo a ottenere più di quanto risulti dalla corretta applicazione delle disposizioni del testo unico, potendo contestare solo sotto tali profili il decreto ex articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002. In particolare, a norma del comma 2 di tale articolo l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dalla autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe vigenti relative a onorari, diritti e indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il successivo articolo 130, contenente disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, prescrive – inoltre – che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà. Infine l’articolo 133 prevede che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la suddetta disciplina non lede il principio di parità di trattamento a causa del particolare criterio di remunerazione delle attività prestata in favore dei non abbienti.
Sentenza 3 gennaio 2020, n. 19
Data udienza 2 ottobre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24456-2015 proposto da:
(OMISSIS), quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata il 25/08/2015;
udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 02/10/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L’Avvocato (OMISSIS) aveva difeso (OMISSIS), che era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Sciacca, conclusosi con la condanna della controparte della (OMISSIS), tal (OMISSIS), al pagamento delle spese di lite che erano state liquidate con distrazione in favore dello Stato nell’importo di Euro 3.500,00 di cui Euro 2.090,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori.
Con successivo decreto del 13/2/2015, il Tribunale liquidava in favore del (OMISSIS) la minor somma di Euro 1.500,00, oltre accessori, e l’opposizione proposta dallo stesso difensore, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 84 e 170 era rigettata dal Tribunale con ordinanza del 25/8/2015.
Rilevava il provvedimento che non poteva accedersi alla tesi del professionista secondo cui vi doveva essere necessaria coincidenza tra la somma liquidata in sentenza a favore dello Stato e quella poi riconosciuta al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Il richiamo al precedente del giudice penale costituito da Cass. pen. 46537/2011 non era pertinente in quanto non teneva conto del meccanismo delle spese processuali nel suo complesso.
In effetti, le spese legali costituiscono solo una parte delle spese che devono essere sopportate dal cittadino per l’acceso al servizio giustizia, occorrendo tenere conto anche della necessita’ del versamento del contributo unificato, dei compensi dovuti al difensore e dei relativi accessori, nonche’ delle imposte di registro eventualmente dovute.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l’esenzione dal pagamento di alcune spese e l’anticipazione di altre da parte dell’erario, nonche’ modalita’ differenti di determinazione dell’onorario del professionista, essendo espressamente previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 130 che gli importi spettanti al difensore sono ridotti alla meta’.
Inoltre, a seguito dell’ammissione, l’interessato non deve versare il contributo unificato, le spese per le notificazioni richieste d’ufficio, alcune imposte nonche’ i diritti di copia, essendo poi anticipati dallo Stato gli onorari e le spese dovute al difensore.
Ne deriva quindi che, in caso di vittoria del patrocinato, il giudice dispone che il pagamento delle spese da parte del soccombente avvenga in favore dello Stato, spese che pero’ non comprendono solo gli onorari dell’avvocato, ma, per la differenza che puo’ esistere tra quanto liquidato a carico del soccombente e quanto liquidato a favore del difensore, mirano a compensare i maggiori oneri a carico dello stesso Stato, il che esclude che possa ravviarsi un ingiustificato arricchimento a favore di quest’ultimo.
Avverso tale ordinanza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui resiste l’Amministrazione ai soli fini della discussione orale.
La causa, inizialmente fissata per la trattazione dinanzi alla VI sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 1977/2017 del 25 gennaio 2017 e’ stata rimessa alla pubblica udienza, non essendosi ravvisate le condizioni di cui all’articolo 375 c.p.c.
Quindi e’ stata fissata l’udienza di discussione del 2 ottobre 2019.
2. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 130 in quanto il decreto emesso conterrebbe una duplice ed illegittima decurtazione dell’importo spettante al difensore.
Infatti, oltre a doversi considerare che la sentenza emessa all’esito del giudizio presupposto aveva operato un’eccessiva decurtazione delle competenze richieste dal ricorrente, liquidando la somma di Euro 3.500,00 (di cui Euro 2.090,00 per onorari) a fronte del ben piu’ elevato importo di cui alla nota specifica ivi depositata (pari ad Euro 14.767,00), il decreto di pagamento ha effettuato un’ulteriore decurtazione, facendo si’ che lo Stato possa recuperare dal soccombente condannato al pagamento delle spese processuali una somma in realta’ mai sborsata, favorendo cosi’ un’iniusta locupletatio da parte dell’erario.
Pertanto al ricorrente andava liquidata la medesima somma alla quale era stato condannato il soccombente nel giudizio di merito.
Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione, laddove ha escluso la pertinenza dell’argomento costituito dal richiamo alla giurisprudenza penale di legittimita’ circa la coincidenza tra la liquidazione fatta a carico del soccombente e quella in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Inoltre sarebbe priva di giustificazione la deduzione secondo cui l’eventuale differenza tra le somme separatamente liquidate verrebbe a compensare i maggiori oneri che lo Stato sopporta nel caso di ammissione al patrocinio, in assenza di una puntuale indicazione di tali maggiori oneri.
Si sostiene poi che non avrebbe senso che il Tribunale di Sciacca, nel condannare il (OMISSIS), avesse posto in essere una condanna ad una somma meramente virtuale o ipotetica, posto che, per la differenza tra quanto liquidato in sentenza e quanto liquidato in decreto, la parte ammessa al patrocinio non avrebbe alcun titolo esecutivo per recuperare la stessa nei confronti del soccombente, confermandosi in tal modo la necessita’ che debba esservi coincidenza tra le due liquidazioni.
2.1 I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.
In disparte l’ammissibilita’ della denunzia di illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione alla luce del novellato testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, non palesando il ragionamento del giudice di merito i connotati di anomalia che secondo la giurisprudenza di questa Corte permettono di riscontrare un’abnormita’ nella motivazione tale da incidere sulla stessa validita’ ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014, secondo cui e’ necessario che ricorra una “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, ovvero una “motivazione apparente”, o ancora un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” ed una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione), le critiche si risolvono nella riproposizione a questa Corte della questione relativa alla necessita’ o meno di una corrispondenza tra gli importi liquidati in sentenza a carico del soccombente, e con sostanziale distrazione in favore dello Stato, e quelli invece oggetto del separato decreto di liquidazione in favore del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Infatti, un primo orientamento di questa Corte, partendo dalle affermazioni contenute in Cass. pen. 9 novembre 2011 n. 46537 (richiamata anche nella relazione ex articolo 380 bis c.p.c. predisposta in vista della trattazione in udienza camerale e depositata in data 26/10/2016), era pervenuto alla conclusione secondo cui, qualora nell’ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice e’ tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli articoli 82 e 103 medesimo decreto, al fine di evitare che l’eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (Cass. sez. VI, 16/09/2016, n. 18167).
Ritiene pero’ il Collegio di dover dare continuita’ alla piu’ recente giurisprudenza di questa Corte che, rivedendo la propria iniziale posizione, ha invece escluso che possa costituire vizio del decreto di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato, l’eventuale differenza tra gli importi di tale liquidazione e di quella adottata carico del soccombente nel giudizio di merito.
In tal senso Cass. n. 22017/2018 ha affermato che il giudice civile, diversamente da quello penale, non e’ tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli articoli 82 e 130 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica n., alla luce delle peculiarita’ che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato articolo 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l’eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalita’ (in senso conforme Cass. n. 11590/2019; Cass. n. 8387/2019).
Infine la questione e’ stata oggetto della recente sentenza n. 7560/2019, non massimata, resa all’esito della pubblica udienza alla quale la causa era stata rimessa da precedente udienza camerale, proprio al fine della risoluzione della questione avente rilevanza nomofilattica, la quale ha ribadito che nel quantificare i compensi del difensore delle parti ammesse al gratuito patrocinio, non e’ in alcun caso consentito superare i limiti e le prescrizioni poste dalla normativa di materia. Pertanto, pur voler ammettere che il giudice sia tenuto a quantificare detto compenso in misura corrispondente all’importo delle spese processuali poste a carico della parte soccombente, resta fermo pero’ che il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non ha alcun titolo ad ottenere piu’ di quanto risulti dalla corretta applicazione delle disposizioni del testo unico, potendo contestare solo sotto tali profili il decreto Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 82.
Ritiene il Collegio che debba assicurarsi continuita’ a tale principio.
In tal senso, va ricordato che a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 82, comma 2, l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorita’ giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe vigenti relative ad onorari, diritti ed indennita’, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Il successivo articolo 130, contenente disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, prescrive che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta’.
Infine l’articolo 133 prevede che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la suddetta disciplina non lede il principio di parita’ di trattamento a causa del particolare criterio di remunerazione delle attivita’ prestata in favore dei non abbienti, poiche’ il sistema e’ caratterizzato da peculiari connotazioni pubblicistiche e la riduzione dei compensi ai sensi dell’articolo 130 t.u.s.g. non impone al professionista un sacrificio tale da “risolvere il ragionevole legame tra l’onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una – parzialmente diversa – modalita’ di determinazione del compenso giustificato dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina, mirante ad assicurare al non abbiente l’effettivita’ del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, nella quale la liquidazione degli onorari professionali e’ suscettibile di restare a carico dell’erario” (cfr., testualmente, Corte Cost. 122/2016; Corte Cost. 270/2012). Quanto alla potenziale lesione del diritto di difesa per effetto “della piu’ ridotta platea di professionisti disposta a difendere in sede civile le parti non abbienti (data la minore rimunerativita’ di tale attivita’)”, puo’ al piu’ prospettarsi, non un vizio di costituzionalita’, ma “un mero inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla applicazione della disposizione” (Corte Cost. 270/2012).
Una volta ribadita la legittimita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 130, nel quantificare i compensi del difensore delle parti ammesse al gratuito patrocinio, non e’ in alcun caso consentito superare i limiti e le prescrizioni poste dalla suddetta normativa, il che comporta che anche a voler ammettere che il giudice sia tenuto a quantificare detto compenso in misura corrispondente all’importo delle spese processuali poste a carico della parte soccombente (come appunto ritenuto da Cass. 18167/2016 e da Cass. pen. 46537/2011, ed in motivazione da Corte Cost. 270/2012), tuttavia il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non ha alcun titolo ad ottenere piu’ di quanto risulti dalla corretta applicazione delle disposizioni del testo unico, potendo contestare solo sotto tali profili il decreto Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 82.
Nel caso in cui detto decreto abbia riconosciuto somme inferiori a quelle liquidate in sentenza ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., legittimata a dolersi e’ esclusivamente la parte soccombente in giudizio, poiche’ “presupposto e finalita’ della rifusione delle spese di lite sono il rendere indenne la controparte delle spese effettivamente sostenute in ragione del processo, ma solo di quelle, esulando del tutto alcuna finalita’ “punitiva” del tipo di quella ora prevista dall’articolo 96 c.p.c., u.c., (cfr. Cass. pen. 46537/2011; Cass. 22017/2018).
2.2. Orbene, alla luce di tali principi, e tornando al caso in esame, il ricorrente lamenta una prima riduzione della liquidazione delle spese di lite, come operata nel giudizio di merito, rispetto a quanto richiesto nella nota specifica, ma senza che pero’ si deduca che la liquidazione effettuata dal giudice a quo, nell’importo complessivo di Euro 3.500,00 sia violativi dei minimi tariffari imposti per legge.
Ma ancor di piu’, e passando alla questione delle spese come liquidate nel decreto oggetto di opposizione, non si lamenta che la liquidazione delle competenze nell’ammontare di Euro 1.500,00, quale risultante dalla decurtazione del 50 % imposta dal menzionato articolo 130, in ragione della natura civile della controversia nella quale e’ stata prestata l’attivita’ defensionale, sia a sua volta avvenuta in violazione dei minimi tariffari, attesa anche l’assoluta genericita’ delle allegazioni difensive che omettono di riferire sia del preciso valore della controversia di merito sia delle specifiche attivita’ difensive ivi svolte nell’interesse della parte ammessa al beneficio).
Solo la violazione delle disposizioni poste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per la corretta liquidazione delle competenze in favore del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato puo’ essere posta a fondamento del ricorso del difensore, che non ha quindi motivo di dolersi dell’eventuale differenza tra l’importo liquidatogli e quello invece posto a carico del soccombente (essendo invece quest’ultimo l’unico ad essere effettivamente pregiudicato da tale differenza).
I motivi devono essere rigettati.
3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., assumendosi che l’erroneita’ ed illogicita’ della motivazione dell’ordinanza opposta hanno determinato il rigetto dell’opposizione ma anche la condanna alle spese di lite in favore del Ministero.
Il motivo e’ infondato essendo evidente come la sua formulazione appaia rivolta a sollecitare una rideterminazione del carico delle spese di lite in ragione dell’auspicato, ma non intervenuto, accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, non essendo quindi rivolto a censurare la corretta applicazione della norma di cui all’articolo 91 c.p.c., ma piuttosto a rivalutare la stessa ricorrenza della condizione di soccombenza, alla luce della necessita’ di rivedere la stessa fondatezza dell’opposizione a suo tempo proposta.
4. Nulla a disporre quanto alle spese non avendo l’amministrazione svolto attivita’ difensiva.
5. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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