Nel processo amministrativo l’impugnazione incidentale

Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 17 aprile 2020, n. 2450.

La massima estrapolata:

Nel processo amministrativo ai sensi dell’art. 96, comma 3 cod. proc. amm. l’impugnazione incidentale di cui all’art. 333, c.p.c. può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.

Sentenza 17 aprile 2020, n. 2450

Data udienza 27 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Impugnazioni – Impugnazione incidentale – Presupposti di ammissibilità – Art. 96, comma 3, cpa – Applicazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2019, proposto da
Provincia di Campobasso, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vi. Co. e En. Fo., con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Fo. & Associati in Roma, alla piazza (…);
contro
Gi. Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato Vi. Fi., con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
nei confronti
An. Fr., Ca. Pa., non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 2855 del 2019, proposto da
An. Fr., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ru. e Ma. Ze., con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mi. Li. in Roma, al viale (…);
contro
Gi. Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato Vi. Fi., con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
Provincia di Campobasso, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vi. Co. e En. Fo., con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
nei confronti
Ca. Pa., non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 6771 del 2019, proposto da
Gi. Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato Vi. Fi., con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
Provincia di Campobasso, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vi. Co. e En. Fo., con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Fo. & Associati in Roma, alla piazza (…);

nei confronti
An. Fr., Ca. Pa., non costituiti in giudizio;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, sez. I, n. 3/2019, resa tra le parti
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gi. Ca. e della Provincia di Campobasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Di Ne., per delega degli avvocati Co. e Fo., e Fi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con delibera di Giunta n. 141 del 14 novembre 2015, la Provincia di Campobasso, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), provvedeva alla riorganizzazione delle risorse umane in dotazione, nella prospettiva del riassetto, in via di definizione, delle proprie funzioni fondamentali, ai fini della individuazione della nuova dotazione organica, alla luce della riduzione del 50% della spesa per il personale, operata con la precedente delibera n. 22 del 2 marzo 2015.
A tal fine – sulla scolpita intenzione di “dotarsi di una macro-organizzazione basata su n. 2 posizioni dirigenziali” – veniva stabilito il criterio “dell’anzianità di servizio nella sola funzione dirigenziale”.
2.- Con successiva delibera n. 158 del 15 dicembre 2015, la Giusta provinciale approvava gli atti di macro-organizzazione relativi alle proprie funzioni fondamentali, mediante l’individuazione di due Settori (“Affari istituzionali, Lavori pubblici e Infrastrutture” e “Politiche del personale, Programmazione economico-finanziaria, Politiche ambientali e Servizi generali), nei quali venivano convogliate tutte le funzioni ritenute non fondamentali e quelle generali di supporto.
Con disposizioni presidenziali nn. 121, 122, 123 e 124, assunte in data 18 e 21 dicembre 2015, si provvedeva, quindi, alla assegnazione degli incarichi dirigenziali ai dirigenti non dichiarati in soprannumero, cui – con successiva disposizione n. 126 del 30 dicembre 2015 – veniva affidato ciascuno dei Settori individuati.
3.- Avverso le ridette determinazioni insorgeva, con rituale ricorso dinanzi al TAR per il Molise (rubricato al N.G.R. n. 37/2016), il dott. Gi. Ca., già dirigente responsabile del soppresso Dipartimento “Centrale unica appalti – Contratti – Provveditorato – Gare” e collocato in mobilità, come soprannumerario, con decorrenza 1° settembre 2016, con assegnazione ai ruoli del Ministero dell’Interno – Ufficio territoriale di Governo di Campobasso.
4.- Con sentenza n. 535 in data 21 dicembre 2016, il TAR accoglieva parzialmente il ricorso, sul duplice presupposto: a) che, sotto il profilo formale, gli atti impugnati fossero viziati di incompetenza, in quando non preceduti dalla preventiva e necessaria deliberazione programmatica del Consiglio comunale; b) che, sotto il profilo sostanziale, il criterio selettivo prescelto per il collocamento del personale in mobilità non fosse supportato da idonea e congrua motivazione.
5.- Con deliberazione consiliare n. 2 del 17 gennaio 2017, la Provincia, nel conformarsi al giudicato, stabiliva “che la riorganizzazione del personale […], nel rispetto della legge 56/2014 di riordino delle funzioni, avven[isse] attraverso l’istituzione di n. 2 settori: Settore n. 1, Affari Istituzionali, lavori pubblici ed infrastrutture e Settore n. 2 Politiche del personale, programmazione economico finanziaria, politiche ambientali e servizi generali, ricomprendendo in essi tutte le funzioni fondamentali, generali e di supporto e di ulteriori n. 2 Settori (3 e 4) con riguardo alle funzioni delegate e non fondamentali del mercato del lavoro e dei centri per l’impiego”, demandando al Presidente l’adozione degli atti consequenziali.
Con nota in data 26 gennaio 2017, il dott. Ca. diffidava l’Ente ad attenersi ai dettami contenuti nella sentenza n. 535/2016, evidenziando una possibile ragione di incompatibilità dei due dirigenti controinteressati, dott. Pa. e dott. Fr., nel rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile.
Con successivo decreto presidenziale n. 7 del 27 gennaio 2017, pubblicato all’albo pretorio il successivo 30 gennaio, si procedeva a rinnovare, con esito confermativo, il contenuto della delibera di Giunta n. 141/2015 (individuando, per tal via, il personale da inserire sul portale telematico di cui al D.P.C.M. del 14 settembre 2015 e determinando la nuova dotazione organica), nonché quello della delibera di Giunta n. 158/2015, riorganizzando, così, le attività e i procedimenti relativi alle funzioni fondamentali e di supporto, attribuendole ai Settori nn. 1 e 2 e convogliando negli Settori nn. 3 e 4 le funzioni non fondamentali, con definitiva approvazione del “funzionigramma” e della dotazione del personale.
5.- Avverso tali determinazioni insorgeva, con nuovo ricorso presso il TAR Molise, il dott. Ca., lamentando violazione dell’art. 97 Cost., della legge n. 56/2014, del D.P.C.M. 26 settembre 2014, dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, del D.P.R. n. 62/2013, dei principi di correttezza e buona fede, dei vincoli conformativi discendenti dalla sentenza n. 535/2016 resa inter partes, del vigente piano nazionale anticorruzione, una ad eccesso di potere sotto plurimo e concorrente profilo.
6.- Con sentenza n. 3 del 4 gennaio 2019, resa nel rituale contraddittorio delle parti, il primo giudice accoglieva parzialmente il gravame e, per l’effetto: a) annullava, per vizi formali e per carenza di motivazione, i provvedimenti impugnati, sancendo l’obbligo dell’Amministrazione di determinarsi nuovamente, in via conformativa; b) respingeva la formalizzata domanda risarcitoria, nella ritenuta insussistenza del rivendicato diritto all’automatico conseguimento dell’incarico dirigenziale; c) dichiarava inammissibile la domanda diretta alla eliminazione del proprio nominativo dall’elenco del personale collocato in mobilità .
7.- Con distinti atti di appello, notificati nei tempi e nelle forme di rito, insorgevano avverso la ridetta statuizione sia la Provincia di Campobasso che il controinteressato dott. An. Fr., argomentandone, con plurimo mezzo, la complessiva erroneità ed ingiustizia ed auspicandone l’integrale riforma.
Con autonomo atto di appello, anche il dott. Ca. impugnava, per quanto di interesse, la sentenza, avuto riguardo al contestato disconoscimento della tutela risarcitoria.
Nel rituale contraddittorio delle parti, alla pubblica udienza del 27 febbraio 2020, sulle reiterate conclusioni dei difensori, le cause – chiamate congiuntamente ai fini di una trattazione congiunta – venivano riservate per la decisione.

DIRITTO

1.- In via preliminare, occorre disporre la riunione dei ricorsi, in quanto indirizzati avverso la medesima sentenza (cfr. art. 96 cod. proc. amm.).
Gli appelli proposti dalla Provincia di Campobasso e da An. Fr., che possono essere oggetto di disamina unitaria in quanto ispirati ad una convergente prospettiva censoria, sono infondati e vanno respinti.
L’appello proposto da Gi. Ca. è irricevibile.
2.- Vale rammentare che la sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto dal dott. Ca., sul plurimo e concorrente assunto:
a) che i due dirigenti, nominati per le due strutture conservate in sede di riorganizzazione delle funzioni, avrebbero dovuto astenersi dal rendere i pareri di regolarità tecnica e contabile nei procedimenti contestati, trovandosi in posizione di obiettivo conflitto di interessi, con conseguente illegittimità degli atti adottati;
b) che la Provincia non avrebbe idoneamente giustificato la scelta di non assegnare preventivamente, ed a titolo preferenziale, ad altre amministrazioni i dirigenti che si trovavano, al momento della organizzazione dei servizi, in posizione di fuori ruolo, di comando e di distacco;
c) che parimenti sfornita di congrua motivazione era l’individuazione discrezionale della data del 15 dicembre 2015 (in luogo di quella dell’8 aprile 2014, prevista dall’art. 2, comma 2, DPCM 26.9.2014) per la individuazione e valutazione delle posizioni dirigenziali;
d) che non sarebbe stata adeguatamente valutata la specificità dei contenuti professionali degli incarichi dirigenziali da conferire e di quelli già ricoperti dai dirigenti da selezionare (ciò che avrebbe, in concreto, portato alla esclusione del dott. Ca., a dispetto della sua specifica qualificazione per il settore tecnico);
e) che la stessa definizione dei due settori corrispondenti alle funzioni fondamentali, conseguenti alle scelte macro- organizzative, sarebbe stata connotata da incertezza.
3.- Ciò posto, sotto un primo profilo, la sentenza è oggetto di censura (per asserita violazione degli artt. 11 e 35 cod. proc. amm. e 33 e 34 d lgs. n. 165/2001) nella parte in cui avrebbe omesso di dichiarare l’inammissibilità (ovvero l’improcedibilità ) del ricorso di prime cure, per carenza di interesse ad agire.
In particolare – pur avendo correttamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda preordinata alla eliminazione del nominativo del ricorrente dall’elenco del personale posto in mobilità, in quanto afferente a vicenda del rapporto di impiego rimessa alla cognizione del giudice ordinario – il primo giudice avrebbe omesso di trarne il coerente corollario per cui, in assenza di rituale e tempestiva riassunzione in parte qua della lite, il collocamento in mobilità doveva ritenersi consolidato ed incontestabile per intervenuta acquiescenza, con conseguente carenza di interesse al conseguimento della nomina a dirigente presso la Provincia di Campobasso e, prima ancora, alla contestazione degli atti propedeutici.
3.1.- Il motivo non persuade.
L’appellato ha, in effetti, in più occasioni formalmente ribadito – innanzitutto all’atto del collocamento in mobilità e dell’inquadramento nei ruoli del Ministero dell’Interno – di non prestare acquiescenza alle determinazioni assunte dalla Provincia, sia quanto alla selezione dei soggetti da collocare in mobilità, sia quanto alla assegnazione dei dirigenti ai settori individuati in sede organizzativa
La mancata riassunzione della controversia relativa alla collocazione in mobilità, all’esito della declaratoria di difetto di giurisdizione, non può avere rilievo in quanto, in assenza di giudicato, la relativa questione è suscettibile di essere in ogni tempo riproposta, nei limiti del termine prescrizionale, dinanzi al giudice competente.
Inoltre, l’interesse del ricorrente si appunta sull’annullamento giurisdizionale degli atti di macro-organizzazione pubblicistici, la cui adozione ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165/2001, è rimessa agli organi di indirizzo politico-amministrativo (come la fissazione delle linee fondamentali di organizzazione, l’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza, la determinazione delle dotazioni organiche), trattandosi di atti presupposti la cui accertata illegittimità è prospetticamente idonea ad incidere sui consequenziali atti gestionali (cfr. Cass., sez. un., 27 febbraio 2017, n. 4881; Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2017, n. 1220).
4.- Con un secondo motivo, gli appellanti contestano che la delibera provinciale impugnata fosse viziata dal conflitto di interesse in cui versavano i dirigenti che avevano espresso i pareri di regolarità tecnica e contabile: trattandosi di attività di macro-organizzazione, di carattere generale e programmatico, il conflitto di interessi non avrebbe avuto, in tesi, i necessari caratteri della attualità e della immediatezza, idonei ad attivare, in concreto, l’obbligo di astensione.
4.1.- Il motivo non è fondato.
Importa osservare che l’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 impone che ogni deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale (non concretante atto di indirizzo) sia corredata – già in sede di elaborazione della proposta – del parere di “regolarità tecnica” ed eventualmente, in caso di incidenza diretta o riflessa su profili economico-finanziari o patrimoniali, del parere di “regolarità contabile” del responsabile del servizio di ragioneria.
L’importanza di tale apporto tecnico è fatta palese:
a) dal carattere obbligatorio del parere (che “deve essere richiesto”: art. 49, comma 1);
b) dalla rilevanza ai fini dei “controlli interni” (cfr. art. 147 bis d.lgs. cit.);
c) dalla autonoma responsabilizzazione, sul piano amministrativo e contabile, dei soggetti chiamati a formularli (cfr. art. 49, comma 3);
d) dalla loro attitudine condizionante (che impone, ove la Giunta e il Consiglio abbiano inteso discostarsene, un obbligo di qualificata e specifica motivazione: cfr. art. 49, comma 4);
e) dalla rilevanza delle situazioni di “conflitto di interessi” (cfr. art. 6 bis l. n. 241/1990), che strutturano il duplice obbligo di preventiva “segnalazione” (in caso di conflitto anche solo “potenziale”) e di “astensione”.
Ciò posto, nel caso di specie – pur in presenza di delibera a contenuto programmatico – la situazione – anche solo potenzialmente – conflittuale emergeva con obiettiva chiarezza, posto che la consistenza numerica dei dirigenti locali interessati dalle misure organizzative in fieri era di tale esiguità da lasciar intuitivamente presumere che il potenziale vantaggio dell’uno, anche in termini di prefigurazione dei criteri di selezione, si risolvesse in automatico o prevedibile svantaggio dell’altro.
In un tale contesto, si sarebbe, perciò, dovuto applicare, in difetto di altre figure di responsabili dei servizi, la regola “residuale” posta dall’art. 49, comma 2 per l’ipotesi di “mancanza” dei responsabili dei servizi (applicabile, per analogia, alla ipotesi di “astensione generalizzata”), con investitura, a fini ausiliari, del Segretario generale dell’Ente.
5.- Con un successivo ordine di doglianze, che può essere acquisito unitariamente, si censura la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto insufficiente od incongrua la motivazione a supporto della deliberazione adottata.
In particolare, gli appellanti assumono criticamente: a) che, trattandosi anzitutto di atti generali, la motivazione non sarebbe neppure stata necessaria, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990; b) che, in ogni caso, lo stesso TAR – rigettando, con sentenza n. 271/2017, il ricorso in ottemperanza proposto da uno dei controinteressati all’esito dell’annullamento della prima versione delle delibere in contestazione – aveva espressamente riconosciuto congruamente motivate le scelte conformative dell’Amministrazione, contraddittoriamente smentite dalla sentenza appellata; c) che, infine, il criterio di selezione dei dirigenti (informato alla valorizzazione della maggiore anzianità di servizio e della specificità dei contenuti professionali degli incarichi da conferire) avrebbero dato ampia ed esaustiva giustificazione delle scelte operate, smentendo il difforme apprezzamento del primo giudice.
5.1.- Il motivo non è fondato.
L’art. 4, comma 2 del d.l. 19 giugno 2015 (recante, inter alia, “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”), nella formulazione risultante dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, prevedeva che il personale delle Province che, alla data di entrata in vigore del decreto (20 giugno 2015), si trovasse “in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione”, venisse trasferito, previo consenso dell’interessato, presso l’amministrazione dove prestava servizio, “a condizione che ci [fosse] capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risult[asse] garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa”.
In mancanza di consenso dell’interessato, l’art. 7, comma 1 lettera a) del D.M. 14 settembre 2015 – preordinato alla individuazione, “in ordine di priorità “, dei “criteri generali di mobilità “, a valersi per “i dipendenti in soprannumero” – prevedeva la preferenziale “assegnazione del personale in comando o fuori ruolo o altri istituti comunque denominati” nei ruoli dell’amministrazione presso cui i medesimi prestassero servizio “anche da data successiva rispetto a quella prevista dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015” (vale a dire, anche successivamente al 20 giugno 2015: cfr. art. 18 d.l. n. 78/2015).
L’indicazione normativa è chiara nella prefigurazione di un criterio preferenziale nella selezione del personale da collocare in mobilità, incentrato sulla valorizzazione di attuali assegnazioni presso altre amministrazioni in posizioni di comando, di fuori ruolo o anche di distacco: cfr. art. 4 d.l. n. 78/2015).
Pur non trattandosi di criterio né assoluto né inderogabile – specialmente in quanto destinato ad operare, in virtù di direttiva ministeriale, a carico di Enti locali dotati di autonomia organizzativa ex art. 114 Cost. (cfr. Corte cost., nn. 417/2005, 390/2004 e 36/2004) – esso prefigurava, per l’eventualità di opzione per criteri alternativi, un vincolo di esplicita e congrua motivazione.
Nel caso di specie, la Provincia di Campobasso ha non implausibilmente optato, per la riorganizzazione del personale, per la valorizzazione di criteri incentrati sull’appezzamento delle maggiori attitudini e capacità professionali, delle specifiche competenze organizzative, in deroga al criterio automatico della cristallizzazione delle posizioni ricoperte dai dirigenti in servizio: non ha, però, giustificato la deroga al criterio – normativamente individuato quale preferenziale – della preventiva dislocazione del personale già operativo presso altre amministrazioni, in quanto comandato, distaccato o collocato fuori ruolo.
5.2.- Sotto distinto profilo, ai fini della individuazione delle risorse umane da traferire, l’art. 2, comma 2 del D.P.C.M. 26 settembre 2014 disponeva che le province effettuassero, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (vale a dire, entro il 26 novembre 2014) una mappatura delle risorse connesse a tutte le funzioni, fondamentali e non, con indicazione, le risorse umane, del “contingente numerico complessivo” e dell'”equivalente finanziario in termini di spesa del personale riferito alle singole funzioni tenendo conto anche del personale in posizione di comando o di distacco”.
Orbene, la Provincia appellante ha valutato le posizioni dirigenziali alla data di inserimento nel portale del personale in soprannumero (15 novembre 2015), anziché alla data indicata dall’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. cit., sull’assunto che sarebbe stato “maggiormente garantista per il personale fissare il termine di valutazione alla data dell’inserimento nel portale del personale in soprannumero”.
In realtà, come esattamente osservato dal primo giudice, l’opzione non può ritenersi giustificata da un mero intendimento “garantista” (ancorato, semmai, alla puntuale osservazione del procedimento normativamente prefigurato, anche relativamente alla scansione temporale degli adempimenti): differire al 15 novembre 2015 – e, dunque, in avanti di oltre un anno rispetto al termine preso a parametro dalla direttiva governativa – la mappatura delle risorse umane rendeva, anzi, possibili aggiustamenti arbitrari tutt’altro che garantisti.
Si trattava, allora, di applicare un preciso criterio selettivo di tipo cronologico o – in alternativa – di derogare, in base ad adeguata motivazione, al criterio cronologico fissato dalla disciplina statale in vigore: disciplina, di per sé, ancora una volta non vincolante (essendo preordinata al mero coordinamento centrale delle operazioni di mobilità del personale dalle Provincie verso altre Amministrazioni pubbliche) ma derogabile solo in virtù di una trasparente, obiettiva e verificabile giustificazione della difforme opzione organizzativa.
5.3.- Esattamente, infine, la sentenza ha ritenuto, per un verso, non congrua la modalità di strutturazione dei Settori destinati ad accorpare le funzioni fondamentali dell’Ente (apparendo non perspicuo l’accorpamento delle “politiche ambientali”, afferenti ad ambito essenzialmente tecnico, al secondo Settore e gli “affari istituzionali”, di carattere essenzialmente organizzativo-burocratico, al primo Settore) e, per altro verso, non idoneamente motivata la scelta di non valutare la specificità dei contenuti professionali degli incarichi dirigenziali da conferire e di quelli già ricoperti dai dirigenti da selezionare (ciò che ha portato l’Amministrazione ad escludere il dott.. Ca., benché egli fosse l’unico funzionario tecnico qualificato, per titolo di studio, competenze professionali ed esperienza, a ricoprire incarichi nel Settore tecnico dei lavori pubblici e delle infrastrutture).
Da questo “ritaglio irregolare” di competenze – in deroga alla summa divisio tra Settori tecnici e Settori amministrativi, presente in tutti gli Enti locali – sono in effetti, derivate due conseguenze pregiudizievoli: una per il ricorrente, che si è visto precluso l’accesso agli organici provinciali come dirigente tecnico, ed l’altra per lo stesso Ente, che ha finito per perdere la figura professionale del dirigente tecnico.
6.- Alla luce delle considerazioni che precedono, gli appelli della Provincia di Campobasso e del dott. Fr. devono essere complessivamente respinti.
7.- L’appello prodotto dal dott. Ca. risulta, invece, tardivo.
Come è noto (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2017, n. 3873), ai sensi dell’art. 96, comma 3 cod. proc. amm. l’impugnazione incidentale di cui all’art. 333, c.p.c. può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.
Come si evince anche dal riferimento alla possibilità di impugnare “qualsiasi capo di sentenza”, la norma trova applicazione sia nel caso di appello incidentale proprio o dipendente (che è quello proposto dalla parte totalmente vittoriosa in prime cure e si indirizza avverso lo stesso capo di sentenza attinto dall’appello principale o da esso dipendente), sia nel caso di appello incidentale improprio (che concreta un gravame autonomo avverso capi distinti della sentenza, per i quali la parte sia risultata soccombente).
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che “l’appello incidentale c.d. improprio si caratterizza per il fatto di non essere diretto contro il medesimo capo della sentenza aggredito con l’appello principale, ma si configura come un autonomo gravame la cui natura incidentale discende unicamente dall’essere stato proposto dopo un precedente appello principale con la conseguenza che, in questo caso, l’incidentalità è l’effetto del principio di concentrazione delle impugnazioni sancito dall’art. 333 c.p.c., secondo la logica del simultaneus processus” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2013 n. 3252; Id., Sez. IV, 18 marzo 2013 n. 1574).
Orbene, il richiamo all’art. 333 cod. proc. civ. fa palese che anche nel rito processuale amministrativo le impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza devono essere proposte, ove seguano la prima in ordine temporale, in via incidentale, salva la regola che impone la riunione delle impugnazioni proposte “separatamente”.
Ne discende, peraltro, il corollario che – quando la parte proponga appello formalmente autonomo (cioè proposto “separatamente”) – ha l’onere di rispettare il termini di decadenza, di sessanta giorni, previsto per la (rituale) impugnazione incidentale.
Per l’effetto: a) ove l’appello (autonomo) sia proposto in prevenzione, il relativo termine non potrà che decorrere dalla “notificazione della sentenza”; b) ove l’appello (formalmente autonomo, ma sostanzialmente incidentale) sia proposto successivamente, il termine decorrerà comunque dalla notificazione della prima impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2017, n. 3873).
Nella specie, la Provincia di Campobasso ha proposto l’appello principale con atto notificato a mezzo pec il 25 febbraio 2019; l’altro appello principale, ad istanza del dr. Fr., è stato notificato, sempre a mezzo pec, il 29 marzo 2019. L’appello autonomo del dott. Ca. andava, per tal via, notificato entro il 26 aprile 2019, mentre risulta notificato in data 4 luglio 2019.
In quanto prodotto oltre il termine di decadenza, deve perciò essere dichiarato irricevibile.
8.- Le particolarità della controversia e la reciprocità della soccombenza giustificano l’integrale compensazione, tra le parti costituite, di spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, così provvede: a) respinge l’appello della Provincia di Campobasso (RG n. 1770/2019) e di An. Fr. (RG n. 2855/2019); b) dichiara irricevibile l’appello di Gi. Ca. (RG n. 6771/2019); c) compensa integralmente, tra le parti costituite, le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo – Presidente
Federico Di Matteo – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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