Nel processo amministrativo il rimedio del riconoscimento dell’errore scusabile

Consiglio di Stato, Sentenza|10 maggio 2021| n. 3640.

Nel processo amministrativo il rimedio del riconoscimento dell’errore scusabile, oggi codificato dall’art. 37 c.p.a., presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto tale da provocare – senza alcuna colpa della parte interessata – menomazioni o maggiore difficoltà nell’esercizio dei diritti di difesa. Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche, non ricorrono nella specie i presupposti per accogliere la vista richiesta per il riconoscimento dell’errore scusabile, stante la natura della norma, certamente di stretta interpretazione proprio in quanto relativa ad un istituto di carattere eccezionale dal momento che un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone può compromettere il principio di parità delle parti.

Sentenza|10 maggio 2021| n. 3640

Data udienza 11 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Rimedio del riconoscimento dell’errore scusabile – Art. 37 cpa – Applicazione – Presupposti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2015, proposto da
Di. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati An. Gu., Ce. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Gu. St. Legale in Roma, piazza (…);
contro
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. La., con domicilio eletto presso l’ufficio della Regione Campania in Roma, via (…);
A.s.l. Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato con domicilio eletto presso lo studio Ma. Ca. in Roma, via (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Va. Ca., Em. To., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
So. – S.p.A., non costituita in giudizio;
Centro Radiologico Ve. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati An. Cl., Lo. Le., con domicilio eletto presso lo studio An. Cl. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno Sezione Seconda n. 01208/2014, resa tra le parti, concernente mancato accreditamento istituzionale per prestazioni sanitarie.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per il Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania, della Regione Campania, del Centro Radiologico Ve. S.r.l. e della Asl di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 11 marzo 2021 svolta in modalità da remoto il Cons. Antonio Massimo Marra e rinviato, quanto alla presenza degli avvocati delle parti, al verbale di udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 1208/2019 il T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto della società Di. s.r.l., odierna appellante, avverso la delibera n. 114/2014, del Direttore Generale A.S.L. di Salerno portante “delibera n. 94/2014 di accreditamento istituzionale definitivo delle strutture che hanno fatto istanza a Soresa, nella parte in cui attestava che la struttura sanitaria del Centro Radiologico Ve. s.r.l. risulta essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo ed è pertanto “accreditabile”.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto che:
(a) – la delibera 961/13, anch’essa gravata, costituisce la fonte originaria ed esclusiva della lesione lamentata dalla parte ricorrente e da questa ricondotta all’attribuzione della qualifica di accreditabilità alla struttura privata sanitaria, di proprietà del controinteressato Centro Radiologico Ve.;
(b) – detta delibera aveva, infatti, ad oggetto l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture che hanno fatto istanza a Soresa, nonché l’approvazione della relazione finale motivata e delle schede riepilogative trasmesse dal Presidente del Comitato di Coordinamento Aziendale per l’Accreditamento all’esito dell’istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti per l’accreditamento istituzionale in capo alle strutture richiedenti nonché l’attestazione alla Regione Campania dell’accreditabilità delle strutture incluse nel relativo elenco;
(c) -le delibere impugnate, riconoscendo la mera “accreditabilità ” della struttura predetta, non sono produttive di alcun effetto giuridicamente rilevante, non essendo conclusive del procedimento di accreditamento istituzionale;
(d) le ridette delibere rivestono, quindi, carattere endoprocedimentale, preclusivo di immediata impugnabilità ;
(e) la delibera di accreditabilità n. 114 del 10 febbraio 2014 è stata annullata d’ufficio con delibera 484 del Direttore generale della ASL Salerno del 18 maggio 2017, ed ha ritenuto, che la prima fosse come detto atto meramente endoprocedimentale.
Con ricorso in appello notificato il 23 dicembre 2019, tempestivamente depositato, Di. ha impugnato l’indicata sentenza, lamentando che:
(a) – la sentenza è erronea, là dove ritiene che la delibera n. 114/2014, sia configurabile come atto meramente endoprocedimentale, posto che la stessa è produttiva di effetti giuridicamente vincolanti;
(b) – dal riconoscimento in favore della struttura sanitaria controinteressata dell’accreditabilità, infatti, consegue, in via automatica, il rilascio del provvedimento di accreditamento definitivo da parte del Commissario ad acta della Regione Campania (art. 1, co. 237 duodecies, L.R. 4/20119;
(c) – Di., non aveva alcun onere di impugnare la delibera della ASL n. 961/2013, in quanto sostituita dal provvedimento impugnato in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione
Campania, l’A.S.L. di Salerno, la Regione Campania e la società controinteressata Centro radiologico Ve..
Il ricorso non è fondato.
Deve osservarsi che la controversia inerisce, in generale, alle procedure di accreditamento istituzionale delle strutture che hanno presentato istanza a So., poste in essere dalla struttura commissariale, affidataria nella Regione Campania. La presente controversia ha ad oggetto, in particolare, la citata delibera n. 114 del 10 febbraio 2014, la quale è stata oggetto di autotutela da parte del provvedimento impugnato nel primo grado del connesso ricorso 81/2020.
La disamina delle tesi patrocinate dalle parti della controversia (dianzi sinteticamente illustrate) non può prescindere dal richiamo alle principali delibere – impugnate in primo grado – e comunque ad esse connesse (nn. 917/13, 96/l3, 964/13, 968/13, 1029/13, 1030/13, 1030/13, 40/14, 68/14, 69/14), espressamente riportate nel preambolo della delibera n. 114/14, tutte inerenti al visto accreditamento istituzionale definitivo ed alle unite “relazioni finali motivate”, portanti gli elenchi di tutte le strutture che hanno presentato istanza di accreditamento.
A venire in rilievo è, preliminarmente, la delibera 114/2014 nel cui preambolo si evidenzia, tra l’altro, che nei citati elenchi sono anche ricomprese le strutture non accreditabili.
In dettaglio viene in essa evidenziato (cfr. 1° rilevato) che “per mero errore di formattazione ed impaginazione, nell’elenco approvato con delibera n 94/2014, sono state inserite strutture- non accreditabili, sono state omesse strutture accreditabili, e che per altre strutture, invece, sono risultati incompleti i dati relativi alle tipologie di attività accreditabili”. Inoltre, nel dispositivo della gravata delibera si richiama espressamente: “la proposta di annullare in regime di autotutela la delibera n. 94/2014, con l’elenco allegato; …di approvare il nuovo elenco corretto ed allegato alla presente proposta; di integrare le delibere sopra specificate con la predetta attestazione e di conseguenza modificare gli elenchi in esse contenute”.
Osserva anzitutto il Collegio che, così formulata la suestesa delibera non sembra ragionevolmente riconducibile ad un atto immediatamente lesivo per le ragioni della odierna appellante.
Come statuito dal primo giudice le delibere aziendali, n. 94 del 31.1.2014 e n. 114 del 10.2.2014, non integrano, in effetti, alcun profilo di autonoma lesività, dal momento che si limitano rispettivamente, la prima, (n. 94/14) a “distinguere gli elenchi in gruppi distinti tra strutture accreditabili e non accreditabili” e, la seconda (n. 114/14), previo annullamento in autotutela della prima, a rettificare gli “errori di formattazione ed impaginazione” contenuti nell’elenco delle strutture accreditabili approvato con la delibera n. 94/2014.
Da quanto precede non appare dunque condivisibile la prospettazione di Di., là dove adombra che la delibera n. 961/2013 – non tempestivamente gravata e per la quale l’appellante chiede sia pure in via subordinata, che venga riconosciuto ai sensi dell’art. 37 c.p.a il beneficio della remissione in termini per errore scusabile – sia stata annullata dalla vista delibera n. 94/14.
Ma come chiarito dalla recentissima giurisprudenza anche di questa Sezione (Consiglio di Stato, sez. III, 08/02/2021, n. 1129) “Nel processo amministrativo il rimedio del riconoscimento dell’errore scusabile, oggi codificato dall’art. 37 c.p.a., presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto tale da provocare – senza alcuna colpa della parte interessata – menomazioni o maggiore difficoltà nell’esercizio dei diritti di difesa. Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche, non ricorrono nella specie i presupposti per accogliere la vista richiesta per il riconoscimento dell’errore scusabile, stante la natura della norma, certamente di stretta interpretazione proprio in quanto relativa ad un istituto di carattere eccezionale dal momento che un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone può compromettere il principio di parità delle parti.
In ogni caso, in disparte la questione sulla ammissibilità o meno del ricorso sotto il profilo della tardività come dichiarata dal primo giudice, non può non evidenziarsi che – alla stregua del loro chiaro tenore letterale – le gravate delibere difettano, in realtà, del requisito della immediata lesività, dovendosi ritenere che le stesse, nel far richiamo alla mera “accreditabilità ” della strutture di cui ai menzionati elenchi da emendare, non possono ritenersi frutto di un procedimento di accreditamento concluso, in difetto – a fortiori – di un decreto quale atto formale conclusivo della procedura di accreditamento. Esse rivestono, perciò, valore essenzialmente endoprocedimentale, in quanto tale certamente preclusivo della loro immediata impugnabilità quantomeno sino all’adozione del prescritto atto formale di accreditamento (rectius: decreto commissariale).
In conclusione, l’appello deve essere respinto
Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e alla sua novità, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in modalità telematica, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere
Antonio Massimo Marra – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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