Nel processo amministrativo il rigetto dell’appello principale

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 18 maggio 2020, n. 3136.

La massima estrapolata:

Nel processo amministrativo il rigetto dell’appello principale rende improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, l’appello incidentale proposto dal resistente.

Sentenza 18 maggio 2020, n. 3136

Data udienza 12 maggio 2020

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Impugnazioni – Appello – Appello incidentale – Rigetto dell’appello principale – Effetti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3679 del 2012, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Do. To. ed Em. Ri., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Do. To. in Roma, via (…),
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ro. Gi. ed El. Co., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato El. Co. in Roma, via (…),
nei confronti
del Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituitosi in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, Sezione II, n. -OMISSIS-, resa inter partes, concernente concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. -OMISSIS-, nel profilo professionale di Specialista di Area Vigilanza con funzioni di Coordinatore –OMISSIS– a tempo pieno ed indeterminato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
Relatore nell’udienza pubblica svoltasi con modalità telematica ai sensi del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, del giorno 12 maggio 2020, il consigliere Giovanni Sabbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 5866 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, il signor -OMISSIS- aveva chiesto quanto segue:
– l’annullamento dei seguenti atti:
a) della Determinazione n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con la quale il Dirigente del Servizio Personale del Comune di (omissis) ha approvato gli atti della Commissione Esaminatrice del Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. -OMISSIS-), nel profilo professionale di Specialista di Area Vigilanza con funzioni di Coordinatore – -OMISSIS– a tempo pieno ed indeterminato, graduatoria nella quale il signor -OMISSIS- figurava al secondo posto mentre il signor -OMISSIS- al primo (unico vincitore);
b) della graduatoria degli idonei, approvata dalla Commissione esaminatrice con verbali n. -OMISSIS-;
c) dei verbali n. -OMISSIS-, contenente la valutazione dei titoli operata dalla Commissione esaminatrice;
d) della Scheda Istruttoria di valutazione dei titoli del signor -OMISSIS- e del relativo verbale n. -OMISSIS-, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha omesso e/o erroneamente valutato i titoli presentati dal medesimo;
e) ove occorra, del Bando di Concorso pubblico per Titoli ed esami, per la copertura di n. -OMISSIS-, di cui 1 riservato al personale interno, nel profilo professionale di Specialista di Area di Vigilanza con funzioni di Coordinatore – categoria -OMISSIS- – a tempo pieno e indeterminato e del relativo regolamento;
f) ove lesivi, di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice;
g) ove intervenuti, dei contratti di lavoro stipulati dall’Amministrazione con i vincitori di concorso;
h) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la valutazione dei titoli così come richiesta e omessa dalla Commissione esaminatrice, con conseguente collocazione al primo posto della graduatoria di merito;
i) delle schede istruttorie di valutazione dei titoli (atto impugnato con motivi aggiunti);
l) dei verbali n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, contenenti la valutazione dei titoli operata dalla Commissione esaminatrice (atti impugnati con motivi aggiunti);
m) della determinazione del -OMISSIS- di approvazione della graduatoria (atto anch’esso impugnato con motivi aggiunti);
– la declaratoria del ricorrente a vedersi riconosciuta la valutazione dei titoli così come richiesta e omessa dalla Commissione esaminatrice, con conseguente collocazione al primo posto della graduatoria di merito in luogo del signor -OMISSIS-.
2. A sostegno dell’impugnativa il ricorrente aveva dedotto (sulla base di censure sostanzialmente reiterate con i motivi aggiunti, proposti a seguito di accesso agli atti ordinato dallo stesso Tribunale) il mancato riconoscimento del punteggio per l’espletamento di servizi, pari o superiori alle qualifiche messe a concorso, per talune idoneità e per il curriculum oltre che il difetto di motivazione anche in ordine alla valutazione della prova orale, superata con il punteggio di -OMISSIS-
3. Costituitisi l’Amministrazione comunale ed il signor -OMISSIS- nella veste di controinteressato, entrambi in resistenza, il Tribunale adì to Sezione II ha così deciso il gravame al suo esame:
– ha precisato, preliminarmente, che le censure articolate dal ricorrente sono suffragate dal profilo d’interesse soltanto se intese ad avversare la posizione assunta in graduatoria dal controinteressato signor -OMISSIS-, mentre “non ha interesse alcuno ad aggredire specificamente la valutazione di quanti si siano graduati dopo di lui”;
– ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa comunale (questo capo della sentenza non è stato impugnato ed è quindi passato in giudicato);
– ha respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio, avanzata dalla difesa del controinteressato, nei confronti di eventuali altri controinteressati;
– ha respinto l’eccezione, anch’essa avanzata dal controinteressato, di improcedibilità del ricorso per difetto d’interesse (anche questo capo non è stato impugnato);
– ha respinto il motivo afferente all’omessa considerazione del precedente servizio svolto mediante l’espletamento di funzioni in categoria D1, asseritamente omogenee a quelle poste a concorso (-OMISSIS-), “atteso che la valorizzazione dello svolgimento di funzioni superiori alla qualifica formalmente posseduta, come quelle rivendicate dal dr. C., avrebbe dovuto trovare riscontro in una disposizione ben più pregnante del mero richiamo alle “funzioni corrispondenti o equipollenti a qualifiche pari o superiori qualifica”, contenuto nella lex specialis”; infatti “sia la giurisprudenza amministrativa che quella civile giuslavoristica, sulla scorta di un attento esame del sistema di classificazione risalente al C.C.N.L. di settore del 31 marzo 1993, hanno evidenziato come, nell’ambito della categoria D, siano individuabili posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello professionale, in particolare per quanto concerne le sottocategorie D1 e -OMISSIS-, tra loro giuridicamente diverse, gerarchicamente ordinate, e con profili professionali infungibili”;
– ha respinto anche il motivo col quale si assume il difetto di motivazione in ordine alla valutazione della prova orale, in quanto “il criterio del punteggio numerico […] rivela una valutazione che, attraverso la graduazione del dato numerico, conduce ad un giudizio di sufficienza o di insufficienza della prova espletata e, nell’ambito di tale giudizio, rende palese l’apprezzamento più o meno elevato che la commissione esaminatrice ha attribuito all’elaborato oggetto di esame”;
– ha accolto, invece, il motivo relativo alla mancata valutazione dei cd. “Titoli vari” (valutabili con l’attribuzione del punteggio massimo di 1), in quanto “appare invero inspiegabile la ragione per cui non sia stata operata una specifica valutazione delle plurime, documentate idoneità conseguite dal ricorrente “nei pubblici concorsi almeno di qualifica D o qualifica superiore””;
– ha accolto, quindi, quanto dedotto dal ricorrente signor -OMISSIS- circa la mancanza di trasparenza dell’operato della Commissione, in quanto “la Commissione medesima non solo ha totalmente omesso di predeterminare i criteri di ponderazione e di comparazione dei curricula, in modo da consentire la ricostruzione ex post delle ragioni del punteggio attribuito, ma non ha nemmeno operato la necessaria distinzione tra titoli valutabili (e valutati) autonomamente, e titoli invece confluiti nell’apprezzamento complessivo del curriculum”;
– ha dichiarato assorbito il motivo relativo alla mancata valutazione del titolo maturato a seguito della frequenza e del superamento di un Corso di perfezionamento universitario in Diritto dell’Unione Europea, in quanto “non potrebbe conseguire, dall’accoglimento di siffatta censura, una ulteriore utilità, posto che, per i titoli vari, il bando prevede l’attribuzione di un solo punto” pur rilevando che “anche in questo caso l’operato della Commissione esaminatrice non appare del tutto lineare e risente della mancanza di predeterminazione dei criteri di valutazione dei “curricula” esibiti dai candidati”;
– ha ritenuto esulare dalla propria giurisdizione la domanda di “annullamento” del contratto di lavoro stipulato dall’Amministrazione con il vincitore del concorso (anche questo capo della sentenza non è stato impugnato);
– ha dichiarato “inammissibile la domanda del dr. C. tesa alla declaratoria del “diritto” ad essere collocato al primo posto della graduatoria di cui si verte” per essere la relativa posizione giuridica qualificabile in termini di interesse legittimo (anche questo capo non è stato impugnato);
– ha quindi conclusivamente annullato – nei limiti dell’interesse del ricorrente, così come indicato in motivazione – la determina del -OMISSIS-, con la quale il Dirigente del Servizio Personale del Comune di (omissis) ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice;
– ha altresì annullato, per quanto di ragione, gli atti presupposti;
– ha condannato il Comune di (omissis) alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, liquidate in Euro 2.000,00, oltre agli accessori, come per legge.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto appello, notificato l’11 maggio 2012 e depositato il 18 maggio 2012, lamentando, attraverso quattro motivi di gravame (pagine 3-12) reiterativi delle censure di primo grado ritenute erroneamente disattese, quanto di seguito sintetizzato:
I) avrebbe errato il Tribunale, respingendo la relativa eccezione, nel ritenere non necessario integrare il contraddittorio nei riguardi di tutti gli idonei del concorso, anche se in posizione inferiore rispetto all’odierno appellato, pur avendo rilevato l’illegittimità dell’operato della Commissione nella valutazione del curriculum e dei titoli, valutazione pertanto da effettuare nuovamente nei riguardi di tutti i candidati con conseguente sussistenza dei presupposti per la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.;
II) il Tribunale non ha considerato, nell’accogliere il motivo di ricorso relativo alla mancata considerazione delle idoneità varie conseguite dall’appellato, che questi, nel redigere la domanda di concorso, ha fatto confluire tali titoli nella voce “curriculum” invece che in quella “titoli vari” e ciò in sintonia con quanto previsto dal bando (art. 9) che discorre di idoneità (unitamente ai tirocini) solo con riferimento alla valutazione del curriculum vitae; peraltro, ad opinare diversamente, il Tribunale non avrebbe comunque potuto riconoscere il punteggio massimo previsto per tale voce pena la indebita sostituzione alla Commissione nell’espletamento di valutazioni discrezionali ad essa pertinenti;
III) il Tribunale non avrebbe, altresì, considerato che l’eventuale rivalutazione del curriculum ad opera della Commissione sarebbe condizionata dalla già intervenuta conoscenza del suo contenuto e che il corso quale titolo esibito dall’odierno appellato, prevedendo soltanto 100 ore di formazione, non sarebbe comparabile con il master di secondo livello frequentato dall’appellante, costituito da ben 1500 ore;
IV) il Tribunale non avrebbe, infine, considerato che le esperienze ed i corsi dichiarati dal signor -OMISSIS- nell’ambito del curriculum sarebbero irrilevanti rispetto al profilo messo a concorso.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. Il Comune di (omissis), sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
8. Si è costituito, invece, in data 12 luglio 2012, il signor -OMISSIS-, originario ricorrente, anche al fine di proporre appello incidentale avverso i capi della medesima sentenza odiernamente gravata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto le censure di primo grado ed evidenziando, in particolare che:
I) il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere il punteggio supplementare derivante dall’espletamento delle funzioni di Comandante della Polizia Municipale quale servizio prestato in categoria D1 senz’altro equiparabile (in quanto ricompreso nella medesima qualifica D) al profilo -OMISSIS- (coordinatore) messo a concorso;
II) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere il punteggio numerico adeguatamente esplicativo delle ragioni a base del giudizio espresso a seguito delle prove orali, il cui esito ha peraltro sovvertito quello delle prove scritte in cui l’appellante incidentale conseguiva un risultato ben più lusinghiero rispetto all’appellante;
III) il Tribunale, pur avendo rilevato l’illegittimità dell’operato della Commissione in ordine alla valutazione dei titoli di studio, non avrebbe provveduto a diminuire ed aumentare, rispettivamente, i punteggi attribuiti ai due candidati controvertenti;
IV) ha quindi riproposto, riportandone l’intero tratto testuale, tutte le censure articolate con il ricorso ed i motivi aggiunti, concludendo per l’accoglimento dell’appello incidentale e la reiezione di quello principale.
8. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti non hanno svolto difese scritte.
9. La causa, chiamata per la discussione alla pubblica udienza svoltasi con modalità telematica del 12 maggio 2020, è stata ivi trattenuta in decisione.
9.1 Va senz’altro data precedenza alla disamina delle deduzioni sollevate dall’appellante principale, che il Collegio ritiene infondate.
9.2 Come esposto in narrativa, il Tribunale ha accolto il ricorso di primo grado nei limiti in cui ha ravvisato l’erroneità dell’operato della Commissione laddove essa ha ritenuto di non sottoporre a specifica valutazione la varie idoneità conseguite dal ricorrente originario, sottraendogli quindi il relativo punteggio, nonché il Corso di perfezionamento universitario in Diritto dell’Unione Europea non potendo tali titoli confluire, secondo le previsioni di bando, nel curriculum, oggetto di separata ed autonoma valutazione. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che il ricorrente originario signor -OMISSIS- avrebbe meritato almeno 1 punto in più così da scavalcare (avendo conseguito punti -OMISSIS- il controinteressato, odierno appellante (che di punti ne aveva conseguiti -OMISSIS-).
9.3 Infondato è senz’altro il primo motivo dell’appello principale, dovendosi osservare che:
a. non si configurava la necessità di integrare il contraddittorio nei riguardi di terzi potenziali controinteressati in considerazione della posizione in graduatoria dei due controvertenti, laddove si consideri che l’odierno appellante e l’originario ricorrente si erano classificati ai primi due posti della graduatoria;
b. ove mai l’eccezione avesse avuto una possibilità di accoglimento (ed il Collegio ciò lo esclude, ritenendo pienamente corretta ed immune da mende la prospettazione del T.a.r.) comunque ciò avrebbe al più potuto riguardare le embrionali censure volte ad inficiare il bando nel suo complesso (con ipotetica possibilità che le stesse, ove fossero state accolte, comportassero la ripetizione della selezione) e non certo quelle – poi accolte dal Tribunale – concernenti la mancata valutazione dei titoli dell’originario ricorrente;
c. considerato che ogni motivo di ricorso integra una singola azione, è evidente che con riguardo alle censure positivamente scrutinate dal T.a.r. non vi sarebbe stata alcuna ragione di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione;
d. tenuto conto delle censure accolte, l’appellante non avrebbe, in realtà, neppure interesse a prospettare la censura in appello, tanto più che il Tribunale ha preliminarmente circoscritto le censure suffragate dal profilo d’interesse, escludendo quelle afferenti alla procedura nel suo complesso o alla posizione di altri concorrenti, senza articolate specifiche deduzioni al riguardo.
9.3 Con l’appello principale, ed in particolare col secondo mezzo, si assume, altresì, che, a differenza di quanto previsto dal bando di concorso, le idoneità documentate dal signor -OMISSIS- sarebbero confluite nel curriculum, tant’è che la sua domanda di partecipazione non recava alcuna indicazione in corrispondenza della voce “altri titoli”, e si lamenta altresì che tale valutazione supplementare sarebbe spettata alla Commissione, fermo restando che i titoli stessi (“le esperienze e i corsi”) non meritavano un punteggio così elevato essendo incoerenti con il profilo messo a concorso oltre che non significativi.
Pare opportuno riportare il testuale passaggio motivazionale dell’impugnata sentenza dedicato a tali contestazioni avendo il Tribunale esattamente rilevato che “La Commissione ha omesso di valutare le seguenti idoneità :
a) vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 responsabile del servizio di polizia locale, cat. D1, area vigilanza presso il -OMISSIS-
b) idoneo, 2° in graduatoria, al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di n. 1 posto vacante di funzionario comandante del Corpo di Polizia Municipale del -OMISSIS- cat. -OMISSIS-;
c) idoneo al concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di funzionario comandante del Corpo di polizia municipale del -OMISSIS-(AG).
Il ricorrente, inoltre, ha frequentato e superato con profitto l’esame finale del corso di aggiornamento e perfezionamento professionale in diritto dell’Unione Europea organizzato dal Dipartimento di Diritto pubblico Generale e teoria delle Istituzioni dell’Università -OMISSIS-“.
Il Tribunale ha, quindi, osservato che “La categoria “Titoli vari” è stata dalla Commissione suddivisa in quattro sottocategorie, tra le quali, per quanto qui interessa: C) Idoneità nei pubblici concorsi almeno di qualifica D o in qualifica superiore (punteggio stabilito dalla Commissione: 1); D) Master e/o Corso di specializzazione post lauream (punteggio stabilito dalla Commissione: 1)”.
Orbene, la disciplina di bando, come correttamente osservato dal Tribunale, prevedeva due distinti punteggi, rispettivamente per il “curriculum” e i “titoli vari”, per cui non è dato risalire alle ragioni per le quali non è stato riconosciuto alcun punteggio al signor -OMISSIS- che pure tali titoli ha dichiarato e documentato.
9.3.1 Né può rilevare la circostanza che questi li avrebbe dichiarati in corrispondenza della voce curriculum in quanto, come risulta dagli atti ed ammesso dallo stesso appellante, anche il signor -OMISSIS- ha seguito queste modalità di redazione della domanda conseguendo, a differenza dell’appellato, il sospirato punteggio. Anche a voler ritenere il contrario, e cioè che l’originario ricorrente avrebbe fatto indebitamente confluire, in sede di redazione della domanda, le varie idoneità conseguite nei pubblici concorsi di categoria D in un unico documento, denominato “curriculum vitae formativo e professionale”, tale modalità redazionale della domanda non avrebbe dovuto influire sulle operazioni di assegnazione del punteggio rilevando in sé quali titoli meritevoli di valutazione autonoma, tanto più che il candidato li aveva raccolti topograficamente all’interno dell’autonoma e distintiva voce “titoli professionali” proprio per distinguerla dal curriculum propriamente inteso. Non va poi sottaciuto che, come lo stesso appellante ammette nelle sue articolazioni difensive (pagina 8 dell’appello) il bando era redatto in maniera da indurre in errore i candidati circa la necessità di tenere separata l’elencazione delle idoneità dal curriculum in quanto “l’unico passaggio in cui si parla di idoneità (unitamente ai tirocini) è con riferimento alla valutazione del curriculum vitae (art. 9 del bando)”.
9.3.2 Né può configurarsi una indebita invadenza delle competenze proprie della Commissione nel ritenere le idoneità pretermesse nella valutazione potenzialmente meritevoli di un punto aggiuntivo già solo per il fatto che il giudizio prognostico operato dal Tribunale è funzionale alla verifica della possibile ricaduta della censura sull’esito della procedura in modo da sovvertire l’ordine in cui sono posizionati in graduatoria i due controvertenti. Inoltre le idoneità pretermesse dalla piattaforma valutativa (ben tre) appaiono tali, sia per numero che per rilevanza, da essere verosimilmente meritevoli della (sola) unità di punteggio contemplata dalla disciplina di bando.
9.4 Deduce ulteriormente l’appellante che il punteggio eventualmente assegnabile per le idoneità conseguite da controparte dovrebbe determinare la rideterminazione del punteggio di 1,25, assegnato per il curriculum, rispetto ai due punti previsti dal bando come punteggio massimo. Invero, all’esito delle prove concorsuali il distacco tra i due concorrenti, come detto, risultava pari a punti 0,-OMISSIS-(-OMISSIS- versus -OMISSIS-) cosicché il punto in più per la mancata valutazione delle idoneità curricolari lo porterebbe a -OMISSIS-,25 scavalcando così l’avversario. Orbene, la disciplina di bando prevedeva che “nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate, non valutate in altre categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera rispetto alla posizione funzionale da ricoprire, ivi comprese idoneità e tirocini non valutabili autonomamente”. In base alla disciplina di lex specialis quindi – che, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi che la Commissione abbia rispettato – emerge che la valutazione del curriculum prescinde dai titoli autonomamente valutabili di guisa che deve ritenersi che da questi si è prescisso nell’assegnazione del relativo punteggio.
9.5 Deduce altresì l’appellante che sarebbe intimamente contraddittoria la statuizione del Tribunale con la quale, da un lato, ritiene che sia stata omessa la predeterminazione dei criteri di ponderazione dei curriculum e, dall’altro, ne valorizza la sua funzione di “individualizzare il giudizio sul candidato”, operazione questa che, essendo di carattere discrezionale, non potrebbe tradursi in un semplice computo matematico. Evidenzia poi che il corso prodotto da controparte non corrisponderebbe a quanto indicato nella scheda di valutazione dei titoli, in quanto non paragonabile al master di secondo livello esibito dal signor -OMISSIS- e nemmeno a quello presentato da altri candidati. Nessuno dei due profili di doglianza risulta convincente: non il primo perché la predeterminazione di criteri di valutazione non è incompatibile con una ponderazione discrezionale, opportunamente anzi orientando tale tipo di giudizio per assicurare ineludibili esigenze di parità di trattamento; nemmeno il secondo perché con questo l’appellante allude a censura di primo grado dichiarata assorbita (§ 4.3 della sentenza impugnata) e per la quale non sussiste, anche in questa sede, il necessario profilo di interesse alla sua coltivazione. Tali ultime deduzioni comunque sarebbero da respingere, in quanto non è in discussione il confronto con gli analoghi titoli posseduti dagli altri candidati quanto il riconoscimento del punteggio previsto dal bando per titoli di studio aventi siffatte caratteristiche. Così pure non rileva in questa sede il confronto tra “le esperienze e i corsi” rispettivamente esibiti dai due candidati avendo il Tribunale rilevato la mancata considerazione delle idoneità conseguite dall’appellato.
10. Stante l’esito sfavorevole dell’appello principale, sarebbe da dichiarare improcedibile l’appello incidentale proposto dal signor -OMISSIS-. Si afferma infatti da parte di questo Consiglio (Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2017 n. 3124; id, sez. IV, 3 maggio 2016, n. 1717) che “Nel processo amministrativo il rigetto dell’appello principale rende improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, l’appello incidentale proposto dal resistente”. Invero nessun tangibile risultato potrebbe conseguire l’appellato dall’eventuale accoglimento del gravame proposto in via incidentale stante il sovvertimento dell’esito della procedura concorsuale derivante dalla conferma delle statuizioni accoglitive del ricorso originario. Tuttavia l’appellante incidentale, con la memoria depositata in prossimità dell’udienza di trattazione del gravame, ha espressamente chiesto al Collegio di esaminare il merito delle deduzioni sollevate permanendone l’interesse anche in prospettiva risarcitoria.
10.1 L’appello incidentale, transitando quindi alla sua disamina nel merito, risulta a sua volta infondato.
10.2 Non convince il primo motivo, circa il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio pregresso omogeneo rispetto a quello messo a concorso (responsabile del Servizio Polizia Locale presso il Comune di San -OMISSIS-), in quanto le funzioni D1 non sono equiparabili a quelle -OMISSIS- rispecchiando una diversa collocazione nella scala gerarchica della Polizia Municipale, che infatti distingue, per la Regione Campania (Allegato B al Regolamento regionale 13 febbraio 2015 n. 1, attuativo della legge regionale del 13 giugno 2003 n. 12, a sua volta espressiva della potestà in subiecta materia attribuita agli enti regionali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione), tra gli “Ufficiali funzionari -OMISSIS- Tenente Colonnello” e gli “Ufficiali direttivi D1 Capitano”. L’appellante incidentale richiama, a sostegno delle sue deduzioni, le previsioni di cui all’Allegato A al CCNL del 31 marzo 1999 per evidenziare che tale disciplina prevede un’unica declaratoria di professionalità per la categoria D quando invece si è da tempo consolidato un preciso orientamento della Suprema Corte che valorizza la diversa professionalità rispettivamente richiesta per le posizioni D1 e -OMISSIS-, evidenziando che “Il sistema di classificazione delineato dal c.c.n. l. Comparto Regioni Enti locali del 31 marzo 1999 configura, nell’ambito della categoria D, posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello professionale in relazione alla diversa professionalità di provenienza (nella specie, per le ex VII e VIII qualifica funzionale, confluite, rispettivamente, nella categoria D, posizioni economiche D1 e -OMISSIS-), atteso che l’art. 4 dell’accordo collettivo – come ribadito dall’art. 9 del c.c.n. l. del 5 ottobre 2001 – prevede per il passaggio all’interno della stessa categoria D ad una delle posizioni economiche superiori la medesima procedura selettiva stabilita per il passaggio da una categoria all’altra” (Cass. 18.3.2011 n. 6295 e Cass. 7.10.2015 n. 20070)” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 3 gennaio 2017, n. 57).
10.3 Infondato è anche il motivo relativo all’insufficienza motivazionale del punteggio numerico previsto per la prova orale, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, secondo cui “il voto numerico attribuito dalle commissioni esaminatrici alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell’esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l’ammissione all’esame orale, tale punteggio, già nella varietà della graduazione con la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3373).
10.4 Infondato è, infine, il terzo motivo dell’appello incidentale, invocando l’appellante l’espletamento di un’attività, consistente nella concreta rideterminazione dei punteggi, che non compete al Tribunale bensì alla Commissione in esecuzione dei criteri fissati in sentenza, con la quale è stato annullato, e quindi eliminato dal mondo giuridico, il giudizio espresso da tale organo collegiale ai fini della sua rinnovazione.
10.5 In calce al gravame, l’appellante incidentale ha riproposto, nel suo esatto tratto testuale, il contenuto sia del ricorso che dei motivi aggiunti intendendo in questa sede riproporne qua talis le relative censure senza formulare deduzioni critiche che consentano di superare le statuizioni reiettive recate dalla sentenza impugnata: esse sarebbero pertanto inammissibili in quanto, come da costante orientamento di questo Consiglio, la mera pedissequa riproduzione dei motivi di primo grado non consente di accedere all’invocato scrutinio di seconde cure. Si afferma, infatti, che “il principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall’art. 101, comma 1, c.p.a., impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo; il giudizio di appello dinanzi al giudice amministrativo, infatti, si presenta come revisio prioris instantiae i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2019, n. 8415).
Ad ogni buon conto, volendo enucleare da tale aspecifica esposizione dei motivi di primo grado un implicito riferimento alle censure non interessate da statuizioni reiettive (che richiedono la riproposizione critica delle doglianze) o accoglitive (per le quali non vi è ovviamente ragione di insistere in questa sede d’appello), l’interesse di parte non potrebbe astrattamente rivolgersi che ai rilievi dichiarati assorbiti dal Tribunale e quindi suscettibili di essere reiterati in appello secondo la loro originaria formulazione. Tale declaratoria si rinviene però unicamente al capo 4.3 della sentenza impugnata, che, come detto (ut supra § 9.5), afferisce alla mancata attribuzione del punteggio per il superamento di un Corso di perfezionamento universitario in Diritto dell’Unione Europea. Orbene, le ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere assorbita tale doglianza persistono anche in questa sede e ciò per il semplice fatto che l’attribuzione di un punto in più per le idoneità esibite consentirebbe al signor -OMISSIS-, ricorrente originario, di scavalcare l’avversario in graduatoria e quindi di raggiugere il primo posto. Dall’eventuale accoglimento del motivo in esame l’appellante incidentale non potrebbe pertanto conseguire alcun vantaggio, avendo ormai raggiunto la sospirata posizione di (unico) vincitore della procedura concorsuale.
10. In conclusione, sono da reputare infondati sia l’appello principale che l’appello incidentale e pertanto vanno entrambi respinti.
11. Le spese del presente grado di giudizio, stante la soccombenza parziale e reciproca, vanno compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n. r.g. 3679/2012), così decide:
– respinge l’appello principale proposto dal signor -OMISSIS-;
– respinge l’appello incidentale proposto dal signor -OMISSIS-.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità sia dell’appellante che dell’appellato.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2020, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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