Nel procedimento per l’attribuzione giudiziale del cognome

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 maggio 2024| n. 14121.

Nel procedimento per l’attribuzione giudiziale del cognome

Nel procedimento per l’attribuzione giudiziale del cognome, trovando applicazione il principio di prossimità, è territorialmente competente il giudice del luogo di residenza del minore, in quanto maggiormente idoneo a valutare le sue esigenze, non solo per lo stretto collegamento con il luogo in cui si trova il centro degli affetti, degli interessi e delle relazioni dello stesso, ma anche per la possibilità di procedere in qualsiasi momento al suo ascolto, adempimento imprescindibile in tutti i procedimenti che lo riguardano.

 

Ordinanza|21 maggio 2024| n. 14121. Nel procedimento per l’attribuzione giudiziale del cognome

Data udienza 13 marzo 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Famiglia – Filiazione – Filiazione naturale – Riconoscimento – Figli premorti – Clausole limitatrici – Effetti – Cognome del figlio – In genere attribuzione giudiziale del cognome – Competenza territoriale – Principio di prossimità – Giudice del luogo di residenza del minore – Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul regolamento di competenza iscritto al n. 6241/2023 R.G. sollevato dal TRIBUNALE NOVARA con ordinanza n. 3019/2022 depositata il 09/03/2023,

nel procedimento proposto da:

BI.FI. e AV.LU.

– ricorrenti –

nell’interesse del minore BE.SA.

– intimato –

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO

Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO nella persona del Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS.

Nel procedimento per l’attribuzione giudiziale del cognome

RILEVATO CHE

Con ricorso depositato in data 27.10.2022 Av.Lu. e Bi.Fi. hanno chiesto al Tribunale di Novara l’attribuzione al minore Be.Sa. del cognome Av.Lu., posto che: a) con sentenza n. 35112021 il Tribunale di Vercelli ha accertato che il minore pur se nato in costanza di matrimonio tra Bi.Fi. e Be.Da., non è figlio biologico di quest’ultimo; con dichiarazione resa il 18.12.2021 all’Ufficiale dello stato civile del comune di C., Av.Lu. ha riconosciuto il minore Be.Sa. come proprio figlio.

La medesima domanda era stata avanzata dalle stesse parti al Tribunale di Ivrea con ricorso depositato in data 6.6.2022, ma con decreto del 26.10.2022 il Tribunale di Ivrea aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo sussistere la competenza del Tribunale di Novara in forza del luogo di nascita del minore. Il Tribunale di Novara ritiene invece che giudice competente sia quello del luogo di residenza del minore (C.), comune rientrante nel circondario del Tribunale di Ivrea, o al più il Tribunale di Vercelli, nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di nascita del minore. Ha pertanto sollevato d’ufficio il regolamento di competenza.

Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta ha concluso nel senso che il criterio di maggiore adeguatezza sia quello che radica la competenza per territorio nel circondario dove si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è stato registrato l’atto di nascita del minore. Pertanto, nel caso in esame, trattandosi di atto di nascita formato dall’ufficiale di stato civile del comune di L. (comune ubicato nel distretto del tribunale di Vercelli), la competenza territoriale – in relazione al giudizio ex art. 262 c.c. – è da radicare nel tribunale di Vercelli nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di nascita del minore.

Nel procedimento per l’attribuzione giudiziale del cognome

RITENUTO CHE

1. – Il ricorso è fondato

Nel nostro ordinamento si è ormai affermato il principio di prossimità in riferimento all’individuazione del giudice competente in tema di provvedimenti riguardanti i minori, in virtù del quale si determina la competenza del giudice del luogo di residenza del minore stesso, non diversamente del resto da quanto avveniva quando questi provvedimenti erano di competenza del giudice minorile. Il giudice del luogo di residenza del minore è ritenuto infatti quello maggiormente idoneo a valutare le sue esigenze, in ragione non solo del suo stretto collegamento con il luogo in cui è stabilmente collocato il centro degli affetti, degl’interessi e delle relazioni del minore, ma anche della possibilità, che egli ha di procedere in qualsiasi momento all’ascolto di quest’ultimo, adempimento ormai ritenuto imprescindibile in tutti i procedimenti riguardanti i minori (si veda Cass. sez. un., 19/10/2022, n.30903). L’ascolto, in particolare, è un diritto del minore previsto in via generale dall’articolo 315 bis c.c. e nella specifica fattispecie espressamente ribadito dal quarto comma dell’articolo 262 c.c. correttamente richiamato dal Tribunale di Novara, disposizione qui rilevante in concreto considerando che il minore in questione è nato nell’aprile 2012 e quindi è prossimo a compiere dodici anni.

2. – Il criterio della prossimità oggi ha trovato una espressa ricognizione normativa nella formulazione dell’art. 473 bis. 11 c.p.c. applicabile dal 28 febbraio 2023 il quale dispone che per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Anche se tale norma non trova applicazione nella specie, applicandosi il regime normativo ratione temporis vigente, può essere valorizzata come indice sintomatico del recepimento, da parte del legislatore, delle affermazioni giurisprudenziali che hanno individuato il “foro del minore”, sulla base della sua vicinanza al medesimo.

3. – Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Ivrea nel cui circondario è compreso il Comune di C., luogo di residenza del minore. La regolazione delle spese al merito.

Nel procedimento per l’attribuzione giudiziale del cognome

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Ivrea, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato riportati nell’ordinanza.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

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