Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 19 maggio 2020, n. 9112.
La massima estrapolata:
Nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, puo’ ben essere sollevata gia’ nell’udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l’accoglimento dell’eventuale istanza intesa ad ottenere l’ordinanza di rilascio, ma il suo esame e’ compiuto nella stessa sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale, sicche’ un’espressa decisione sulla questione di competenza non la si puo’ qualificare come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito. Ne consegue che e’ inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all’esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento unitamente al provvedimento di rilascio con riserva delle ulteriori eccezioni dell’intimato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9943-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso il decreto del Tribunale di Palermo, depositata il 23/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 gennaio 2019 dal Consigliere Relatore Dott. Cosimo D’Arrigo;
lette le conclusioni scritte dei Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO
La (OMISSIS) s.r.l. intimava alla (OMISSIS) s.p.a. sfratto per morosita’ relativa alla locazione di un compendio immobiliare ad uso alberghiero in (OMISSIS).
La societa’ intimata si costituiva in giudizio, opponendosi allo sfratto, ed eccepiva in via preliminare l’incompetenza del tribunale ordinario, per essere la controversia compromessa in arbitri, giusta la clausola contenuta nel contratto di locazione, articolo 12.
Il Tribunale di Palermo, rilevava che la (OMISSIS) s.r.l. era in amministrazione giudiziaria in quanto sottoposta ad una misura di prevenzione preordinata alla confisca ex L. n. 575 del 1965; riteneva che tale circostanza determinava l’inoperativita’ della clausola arbitrale, poiche’ il “perseguimento dei superiori interessi pubblicistici esclude (…) che la valutazione della controversia possa essere rimessa a soggetti non statuali”. Osservava, inoltre, che la clausola arbitrale era “eminentemente generica, non indicando, oltre ad un solo unico arbitro, le modalita’ ed i parametri di nomina degli stessi”. Pertanto, ritenendo la propria competenza, disponeva il mutamento del rito e assegnava alle parti un termine perentorio per procedere alla mediazione obbligatoria.
Avverso tale provvedimento la (OMISSIS) s.p.a. ha presentato istanza per regolamento di competenza.
La (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c., (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
Il ricorso per regolamento di competenza e’ inammissibile.
Infatti, nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, puo’ ben essere sollevata gia’ nell’udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l’accoglimento dell’eventuale istanza intesa ad ottenere l’ordinanza di rilascio, ma il suo esame e’ compiuto nella stessa sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale, sicche’ un’espressa decisione sulla questione di competenza non la si puo’ qualificare come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito. Ne consegue che e’ inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all’esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento unitamente al provvedimento di rilascio con riserva delle ulteriori eccezioni dell’intimato (Sez. 3, Ordinanza n. 4016 del 18/02/2008, Rv. 601899 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019, Rv. 654306 – 02).
In conclusione, la questione di competenza potra’ essere ritualmente proposta solo dopo l’instaurazione del giudizio di merito.
Poiche’ la parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva, non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso i sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il regolamento di competenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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