Corte di Cassazione, penale, Sentenza|22 febbraio 2021| n. 6745.
Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo proprietario di un bene sottoposto a confisca, acquistato in data antecedente il sequestro, erroneamente non citato nella fase della cognizione, può proporre incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca “ex tunc” del provvedimento ablatorio, gravando sull’accusa, anche in tale procedimento, l’onere della prova della eventuale fittizietà dell’intestazione. (In motivazione la Corte ha chiarito che non sussiste in tal caso alcun onere a carico del terzo proprietario di dimostrare la propria buona fede, non essendo la sua posizione assimilabile a quella del titolare di un diritto di credito).
Sentenza|22 febbraio 2021| n. 6745
Data udienza 5 novembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Misure cautelari reali – Revoca della confisca di un bene immobile ai sensi dell’art. 7 l. n. 1423/56 – Omessa applicazione dell’art. 52 e ss. d.lgs. n. 159/11 – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Presidente
Dott. LIUNI Teresa – Consigliere
Dott. MAGI Raffael – rel. Consigliere
Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21/11/2019 del TRIBUNALE di CROTONE;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette le conclusioni del PG Dott. DI LEO G., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 21 novembre 2019 il Tribunale di Crotone Sezione per le misure di prevenzione – ha respinto la domanda di revoca (in procedura L. n. 1423 del 1956, ex articolo 7) della confisca di un bene immobile introdotta dal terzo (mai citato in cognizione) (OMISSIS).
1.1 In fatto, risulta che:
a) la confisca e’ stata disposta in danno di (OMISSIS);
b) (OMISSIS) risulta aver perfezionato l’acquisto dell’immobile con atto del 4 settembre 2009 trascritto il 9 settembre 2009, antecedente al decreto di sequestro (emesso in data 18 marzo 2010).
1.2 Pure a fronte di tali dati, il Tribunale osserva – in sintesi – che il terzo ( (OMISSIS)) non ha congruamente dimostrato la condizione di buona fede all’atto dell’acquisto. In particolare, la prossimita’ temporale tra l’atto notarile di cessione del bene e l’avvio del procedimento di prevenzione e’ tale da determinare la considerazione della esistenza di una finalita’ di sottrarre il bene alla procedura di sequestro e confisca.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – (OMISSIS).
2.1 Con unico motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della disciplina regolatrice.
Si evidenzia che la produzione documentale operata dal terzo aveva ampiamente dimostrato che l’atto di acquisto e’ venuto in essere in epoca antecedente alla emissione del provvedimento di sequestro dei beni riconducibili – in tesi – a (OMISSIS). L’acquisto risulta finanziato da un mutuo contratto da (OMISSIS).
L’atto di acquisto, pur se trascritto, e’ stato del tutto ignorato in sede di cognizione, perche’ non ancora censito all’atto di deposito della proposta applicativa della misura. Da cio’ e’ derivata la erronea convinzione del Tribunale della cognizione circa la permanenza della intestazione del bene alla coniuge del (OMISSIS), con totale pretermissione e mancato esame della posizione del reale proprietario del bene, che era – per l’appunto – lo (OMISSIS).
Ne’ risulta acquisita una prova della esistenza di rapporti pregressi tra il (OMISSIS) e lo (OMISSIS) tali da sostenere, pure a fronte della antecedenza temporale dell’acquisto, un sospetto di collusione.
Del tutto sfornita di sostegno e’ pertanto la considerazione formulata dal Tribunale, basata su un mero sospetto correlato alla tempistica degli eventi.
Si precisa infine che il bene in questione e’ rappresentato non gia’ da un magazzino (come si legge nel testo del provvedimento impugnato) ma nella stessa abitazione del ricorrente.
3. Il ricorso e’ fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 II Tribunale muove dalla erronea – concettualmente e giuridicamente equiparazione della condizione del soggetto “proprietario formale” di un bene caduto in sequestro e confisca (perche’ ritenuto, in tesi, nella disponibilita’ del soggetto pericoloso) a quella del soggetto portatore di un interesse al riconoscimento di un credito sorto prima della emissione del sequestro (Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 52 e ss.).
Ed invero, nel caso del ricorrente – che ha congruamente dimostrato la priorita’ dell’acquisto immobiliare rispetto al sequestro – non vi e’ alcun onere dimostrativo della buona fede, gravante – per converso – sul titolare di un diritto di credito, pur se assistito da garanzia reale (v. sul tema Sez. I n. 42238 del 18.5.2017, rv 270974, secondo cui nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo intestatario di un bene sottoposto a confisca che intenda contestare il provvedimento applicativo puo’ limitarsi ad allegare circostanze di fatto tese a dimostrare l’effettivo impiego di risorse economiche proprie nell’acquisto del bene, non rilevando, a differenza dell’onere di allegazione gravante sul terzo creditore, la dimostrazione della sua buona fede al momento dell’acquisto, nonche’ Sez. VI n. 2269 del 2010 secondo cui la confisca di prevenzione prevede l’ablazione delle cose di cui il proposto disponga anche per interposta persona ma non di quelle di cui abbia definitivamente perso tale disponibilita’).
3.2 Nel caso del terzo proprietario di un bene (per acquisto antecedente al sequestro) che si ipotizzi – per qualsiasi ragione – essere un titolare meramente formale, con disponibilita’ effettiva del bene in capo al soggetto pericoloso (in quanto il bene deriva dalla iniziativa economica di tale portatore di pericolosita’) e’ l’accusa a dover introdurre nel procedimento di cognizione gli elementi di fatto idonei a sostenere, con logica e presuasiva armonizzazione valutativa, la fittizieta’ della intestazione.
Tale pacifico approdo giurisprudenziale (per tutte, Sez. Un. 4880 del 2015, Spinelli) non puo’ certo tollerare eccezioni nell’ipotesi in cui il terzo – come nel caso in esame – sia stato (erroneamente) pretermesso in sede di cognizione.
Da un vizio del procedimento (la mancata citazione del terzo in sede cognitiva) non puo’ certo derivare un pregiudizio in danno del terzo o un ribaltamento della ripartizione degli oneri dimostrativi in sede esecutiva.
3.3 Va pertanto evidenziato che in sede di giudizio di rinvio – conseguente all’annullamento della decisione impugnata – la ripartizione degli oneri dimostrativi andra’ operata secondo i principi che governano la fase della cognizione, con onere dimostrativo specifico della – eventuale – fittizieta’ della intestazione gravante sulla pubblica accusa.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone – Sezione di Misure di Prevenzione..
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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