Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 16 giugno 2020, n. 18304.
Massima estrapolata:
Nel procedimento di esecuzione, ai fini dell’eventuale rinvio dell’udienza camerale, non è rilevante l’impedimento del difensore a causa di concomitante impegno professionale, attesa l’assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e la specificità del procedimento, dovendo sopperirsi alla mancanza del difensore di fiducia con la nomina di uno d’ufficio.
Sentenza 16 giugno 2020, n. 18304
Data udienza 14 febbraio 2020
Tag – parola chiave: Procedimenti di esecuzione e sorveglianza – Rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore – Art. 420 ter co 5 c.p.p. – Non si applica – La difesa è assicurata dalla nomina del difensore d’ufficio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TARDIO Angela – Presidente
Dott. FIORDALISI Domenico – rel. Consigliere
Dott. BINENTI Roberto – Consigliere
Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere
Dott. APRILE Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 23/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette le conclusioni del PG.
Il Procuratore generale, Marco Dall’Olio, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre avverso l’ordinanza del 23/05/2019 della Corte di appello di Roma che, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato ex articolo 168 c.p., comma 1, n. 2, il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa, precedentemente concesso dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 30 settembre 2016, definitiva il 10 aprile 2018, in ordine al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73 commesso il (OMISSIS).
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che, successivamente alla condanna concessiva del beneficio, (OMISSIS) era stato nuovamente condannato dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 20 aprile 2018, definitiva il 18 gennaio 2019, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, in ordine al medesimo reato di cui all’articolo 73 Testo Unico stup., commesso il 20 marzo 2017; che, quindi, tale nuova condotta era stata commessa prima della irrevocabilita’ della sentenza concessiva della sospensione condizionale della pena; che la giurisprudenza di legittimita’ ha evidenziato che, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l’anteriorita’ del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce; che, pertanto, il beneficio doveva essere revocato, poiche’ il condannato aveva riportato una condanna per un delitto anteriormente commesso ad una pena che, cumulata con quella condizionalmente sospesa, superava i limiti di cui all’articolo 163 c.p..
2. Denuncia il ricorrente inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’articolo 420 ter c.p.p., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perche’ il giudice dell’esecuzione, omettendo di considerare che la difesa il 14 maggio 2019 aveva depositato richiesta di differimento dell’udienza camerale per legittimo impedimento a comparire per concomitanti impegni professionali del difensore di fiducia, aveva nominato un difensore ex articolo 97 c.p.p., comma 4, senza fornire alcuna motivazione sul punto.
Il ricorrente ritiene che il principio di diritto secondo il quale nel giudizio camerale di appello, a seguito di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, sia applicabile l’articolo 420 ter c.p.p., comma 5, (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Serrapocchiello, Rv. 267748) trovi applicazione anche nella fase esecutiva, visto il parallelismo tra la situazione processuale delibata nella richiamata pronuncia delle Sezioni Unite (udienza camerale ex articolo 598 c.p.p., articolo 599 c.p.p., comma 1 e articolo 127 c.p.p.) e quella che si determina davanti al giudice dell’esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
1.1. La piu’ recente giurisprudenza ha stabilito che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, non si applica l’articolo 420 ter c.p.p., comma 5, relativo al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, di talche’, anche in tale ipotesi, la partecipazione necessaria del medesimo e’ assicurata dalla nomina di un difensore d’ufficio (Sez. 1, n. 39808 del 29/11/2017, dep. 2018, Di Matteo, Rv. 273847).
Secondo costante orientamento di questa Corte, infatti, la rilevanza della disciplina prevista dall’articolo 420-ter c.p.p., comma 5, e’ circoscritta all’udienza preliminare, al giudizio abbreviato e a quello dibattimentale. Essa non trova applicazione nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza, stante l’assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e per la specificita’ dei procedimenti che risiede nella necessita’ di assicurare celerita’ e speditezza nella decisione, sicche’ la partecipazione necessaria del difensore, in caso di mancanza, anche giustificata, di quello di fiducia, viene assicurata dalla nomina di un difensore d’ufficio (Sez. U., n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234146 e, da ultimo e in termini: Sez. 1, n. 50160 del 16/05/2017, Gualtieri, Rv. 271542).
In ogni caso il ricorrente nemmeno precisa di aver dedotto al giudice anche l’assoluta impossibilita’ di nominare un sostituto processuale; pertanto,secondo la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte, sarebbe stato legittimo per di piu’ il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza, presentata per l’impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a cagione di concomitanti impegni professionali (in tal senso Sez. 6 n. 7997 del 17.6.2014, Seck, Rv. 262389; Cass. Sez. U. n. 41432 del 21.7.2016, Nifo Serrapochiello, Rv. 267747).
Per completezza, occorre aggiungere che tali conclusioni non appaiono sconfessate dalle pronunce di questa Sezione, secondo cui rileva il legittimo impedimento per motivi di salute del difensore nel procedimento di sorveglianza e di esecuzione. L’impedimento del difensore proposto per ragioni professionali nel procedimento di esecuzione o di sorveglianza inerisce a una tematica differente da quella oggetto della giurisprudenza indicata dall’imputato e dal Procuratore generale afferente un’ipotesi di legittimo impedimento per motivi di salute, in relazione alla quale non sussistono contrasti intrepretativi, (Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero).
In definitiva, “nel procedimento di sorveglianza, ai fini dell’eventuale rinvio dell’udienza camerale, non e’ rilevante l’impedimento del difensore a seguito di concomitante impegno professionale, attesa l’assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e la specificita’ del procedimento, che risiede nella necessita’ di assicurare celerita’ all’applicazione del giudicato, dovendo sopperirsi alla mancanza del difensore di fiducia con la nomina di uno d’ufficio” (Sez. 1, n. 50160 del 16/05/2017, Gualtieri, Rv. 271542).
2. In forza di quanto sopra, il ricorso appare infondato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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