Corte di Cassazione, penale, Sentenza|8 gennaio 2021| n. 404.
Nel procedimento di esecuzione l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza.
Sentenza|8 gennaio 2021| n. 404
Data udienza 11 novembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Esecuzione – Revoca del beneficio della sospensione condizionale per mancato ripristino dello stato dei luoghi – Omessa notifica dell’avviso di udienza all’interessato – Nullità assoluta rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio – Presidente
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere
Dott. GAI Emanuele – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 14/01/2020 del Tribunale di Pavia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CORBETTA Stefano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PINELLI Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Pavia, quale giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena, concessa a (OMISSIS) con sentenza del Tribunale di Vigevano, sezione distaccata di Abbiategrasso, emessa il 19 dicembre 2006, irrevocabile in data 21 novembre 2008, per non aver provveduto alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, obbligo a cui era stata condizionata la concessione del beneficio.
2. Avverso l’indicata ordinanza (OMISSIS), per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, con cui lamenta violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all’articolo 666 c.p.p., articolo 127 c.p.p., comma 1, articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 179 c.p.p.. Assume il ricorrente il difetto, nei suoi confronti, della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, che era stata tentata all’indirizzo di residenza in (OMISSIS), ma con esito negativo, avendo l’ufficiale giudiziario accertato che “da informazioni assunte in loco il destinatario risulta trasferito ad (OMISSIS)”. Orbene, poiche’ la notifica non fu effettuata alla residenza e nemmeno venne tentata al nuovo indirizzo, ne’ al difensore di ufficio ex articolo 161 c.p.p., comma 1, ad avviso del ricorrente si e’ verificata una nullita’ di ordine generale e assolta, che travolge il provvedimento impugnato.
Evidenzia, infine, il ricorrente che, con provvedimento del 20 febbraio 2020, il Tribunale di Pavia, quale giudice dell’esecuzione, ha condonato la pena e nondimeno evidenzia il suo concreto interesse sia perche’ la sospensione condizionale della pena e’ istituto piu’ favorevole, sia perche’ in ogni caso, l’indulto non ha coperto l’intera pena pecuniaria, inflitta nella misura di 18.000 Euro di ammenda, residuando la pena di 8.000 Euro.
3. Il ricorso e’ fondato.
4. Invero, dagli atti risulta che l’11 dicembre 2019 l’ufficiale giudiziario tento’ di notificare l’avviso di fissazione della data dell’udienza camerale al (OMISSIS) presso l’indirizzo di (OMISSIS), cio’ che non fu possibile “in quanto da informazioni assunte in loco il destinatario risulta trasferito in (OMISSIS)”. Nondimeno, a quell’indirizzo non venne tentata alcuna notifica dell’avviso di fissazione della data dell’udienza camerale, che, quindi, non fu portata a conoscenza dell’interessato.
5. A tal proposito, va ribadito il principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuita’, secondo cui nel procedimento di esecuzione l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data di udienza e’ causa di nullita’ di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015 – dep. 16/11/2015, Hoxha, Rv. 265235); tale nullita’ travolge percio’ il provvedimento impugnato, che deve essere annullato senza rinvio perche’ nel nuovo procedimento camerale sia correttamente integrato il contraddittorio.
6. L’ordinanza impugnata deve percio’ essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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