Nel giudizio proposto contro l’I.N.A.I.L. per il riconoscimento delle prestazioni conseguenti ad infortunio sul lavoro

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 aprile 2021| n. 10375.

Nel giudizio proposto contro l’I.N.A.I.L. per il riconoscimento delle prestazioni conseguenti ad infortunio sul lavoro, la negazione della causa o dell’occasione di lavoro da parte del convenuto senza deduzione di fatti o titoli diversi da quelli posti dall’attore a fondamento della domanda, integra una mera difesa non soggetta alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437 c.p.c., rispettivamente per il primo grado e per l’appello, e non un’eccezione in senso sostanziale idonea ad invertire l’onere della prova, gravante sull’infortunato, dei fatti costitutivi della domanda, sicché in presenza della sopraindicata negazione, che vale come non ammissione dei fatti costitutivi della domanda, permane il potere – dovere del giudice di verificare la sussistenza di questi ultimi.

Ordinanza|20 aprile 2021| n. 10375

Data udienza 8 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI – RENDITA O INDENNITA’

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10336/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 40/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/02/2015 R.G.N. 460/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/10/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO

Che:
Con sentenza n. 40 del 12 febbraio 2015, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’impugnazione proposta da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo di rigetto della sua domanda, volta ad ottenere la condanna dell’INAIL alla corresponsione della rendita o dell’indennizzo del danno biologico conseguente ad infortunio occorsogli a seguito della caduta da una scala, mentre prestava opera di imbianchino;
ad avviso della Corte territoriale, posto che il ricorrente si era limitato ad affermare di essere caduto dalla scala mentre stava dipingendo delle pareti, senza ulteriore specificazione, e che l’INAIL aveva contestato la causa lavorativa allegando che lo stesso lavoratore aveva riconosciuto in sede di ricovero ospedaliero di essere caduto per una perdita di coscienza simile ad altre che gia’ in passato aveva subito, ha rilevato che anche la cartella clinica prodotta testimoniava che la causa della caduta era stata ritenuta derivante da lipotimia; per tale ragione, in difetto di allegazioni utili ad approfondire l’esame di una origine lavorativa della caduta, non poteva darsi corso alla richiesta di espletamento di c.t.u. medica anche in ragione delle circostanze, relative ad altro episodio di perdita di coscienza, contenute nella relazione del Pronto Soccorso allegata agli atti, con la conseguenza che il lavoratore non aveva provato l’origine lavorativa della caduta;
avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di tre motivi: 1) violazione dell’articolo 2697 c.c., comma 2, in ragione del fatto che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che il (OMISSIS) avesse allegato in modo difettoso le circostanze costitutive del proprio diritto non insinuando l’esistenza di ragioni diverse della perdita di coscienza autonoma, dovendo lo stesso allegare il solo fatto della caduta avvenuta mentre lavorava, come aveva fatto mentre sarebbe spettato all’INAIL l’onere di provare in via di eccezione che quelle circostanze non realizzavano una occasione di lavoro; 2) violazione dell’articolo 24 Cost., comma 2, laddove la sentenza impugnata aveva affermato che l’appello era volto ad ottenere quanto meno la nomina di un c.t.u. senza considerare che solo una c.t.u. medico legale avrebbe potuto spiegare l’origine del malessere accusato dal ricorrente; 3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio che si ravvisa nel motivo che avrebbe potuto aver procurato la caduta dalla scala e che avrebbe dovuto formare oggetto di disamina;
l’INAIL resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:
Il primo ed il secondo motivo sono infondati;
la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2258 del 1996) ha affermato che quando l’INAIL, opponendosi, si limiti a contestare l’assunto dell’attore – e, cioe’, neghi, come nel caso in esame, la causa o l’occasione di lavoro – senza deduzione di fatti o titoli diversi da quelli posti a fondamento della domanda, il convenuto, in realta’, finisce col prospettare semplicemente una difesa e non gia’ col proporre un’eccezione sostanziale, valevole ad invertire l’onere della prova;
una difesa (od eccezione impropria) invero, esercitabile, percio’ stesso, in qualsiasi momento del giudizio, ossia non assoggettata ne’ alla preclusione di cui all’articolo 416 c.p.c., per il giudizio di primo grado, ne’ a quella ex articolo 437 c.p.c., comma 2, relativa al giudizio di appello (V. Cass. n. 4345-86) e – poiche’ invocativa quanto meno della non ammissione, da parte del convenuto, dei fatti costitutivi della domanda – implicante il persistere del potere-dovere del giudice di procedere a verifica di quei fatti (v. Cass. n. 2294-87) e cioe’ di accertare, comunque, la fondatezza in fatto ed in diritto della pretesa dell’attore;
nel caso di specie, l’INAIL si e’ limitato a contestare la sussistenza del nesso di causalita’ tra caduta ed attivita’ di lavoro e dunque nessuna modifica dell’ordinario assetto dell’onere probatorio si e’ determinata; la sentenza impugnata, con tipico accertamento di merito, ha ritenuto che il lavoratore aveva spontaneamente ammesso che la caduta era causalmente correlata a genesi extra lavorativa e per di piu’ non aveva fornito neanche minime allegazioni di fatti idonei a suggerire l’esistenza del nesso causale tra l’attivita’ di lavoro e la caduta dalla scala, cio’ aveva inibito l’espletamento dell’attivita’ di consulenza tecnica finalizzata ad accertare la sussistenza di tale nesso causale;
peraltro, questa Corte ha avuto modo di affermare che la consulenza tecnica non e’ un mezzo di prova, ne’ e’ nella disponibilita’ delle parti, ma appartiene al giudice, il quale, peraltro, non puo’ utilizzarla per esonerare le parti dagli oneri probatori loro incombenti, e, percio’, non puo’ essere disposta al fine di raccogliere elementi di giudizio che le parti devono dimostrare altrimenti (nella specie, la prova delle modalita’ storiche di ricorrenza della causa violenta produttiva di infortunio sul lavoro) (Cass. n. 888 del 1982), ne’ l’ammissione della consulenza tecnica (articoli 424 e 441 c.p.c.) puo’ essere disposta per la ricerca delle prove che le parti hanno l’onere di fornire o per ovviare alle carenze probatorie imputabili alle parti stesse (Cass. 5645 del 1988);
il terzo motivo e’ inammissibile: vale sottolineare che, ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, costituisce motivo di ricorso per cassazione l’omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (v. l’interpretazione data dalle Sezioni unite della Corte con la sentenza 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose successive conformi) e l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
in sede di legittimita’ non e’ data ora (come del resto non era altrimenti data neanche vigente il testo precedente dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) la possibilita’ di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall’apprezzamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non gia’ un fatto storico, ma l’attivita’ di valutazione del corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete;
in definitiva, il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3000,00 oltre ad Euro 200 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove previsto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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