Nel giudizio per cassazione la parte che indica un documento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 dicembre 2020| n. 28004.

Nel giudizio per cassazione la parte che indica un documento, deve anche allegare che lo stesso sia stato prodotto nel procedimento di merito, essendo consentita alla S.C. la ricerca nel fascicolo di merito di parte dei documenti cui essa abbia fatto riferimento e, ove non rinvenuti, la produzione dei medesimi ai sensi dell’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio, avente ad oggetto una domanda di protezione internazionale, in cui l’istante aveva lamentato il mancato esame da parte del giudice di merito di fonti successive a quelle poste a fondamento della decisione impugnata, non rinvenute poi dalla Corte nel fascicolo di merito).

Ordinanza|9 dicembre 2020| n. 28004

Data udienza 16 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Immigrazione – Protezione internazionale – permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – Presupposti – Fatto decisivo – Processo di integrazione del cittadino straniero – Svolgimento attività lavorativa a tempo indeterminato – Rilevanza
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10188/2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), del foro di Napoli;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 14/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino del (OMISSIS) (OMISSIS), il quale ha dichiarato di essere originario del villaggio di (OMISSIS); di aver svolto attivita’ politica per il partito (OMISSIS); di essere stato oggetto di una falsa denuncia sporta dai sostenitori del partito avverso e di essere stato arrestato e successivamente rilasciato; di aver perso il lavoro; di aver lasciato il suo paese per paura di essere nuovamente arrestato. Il Tribunale ha affermato che la vicenda narrata non era credibile perche’ poco dettagliata e intrinsecamente contraddittoria. Il richiedente non ha saputo fornire informazioni sul partito, la sua ideologia ed il ruolo dallo stesso rivestito. Alla luce di queste considerazioni sono state esclusi il rifugio politico e la protezione sussidiaria del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, ex articolo 14, lettera a) e b). Quanto alla lettera c), alla luce dell’indagine officiosa svolta attraverso le COI puntualmente riportate e’ stata esclusa la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata dovuta a conflitto interno od estero. E’ stata, infine, respinta la domanda di protezione umanitaria per mancanza di allegazioni specifiche.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero.
Ha depositato mero atto di costituzione l’Avvocatura generale dello Stato.
Nel primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge viene censurata la valutazione di non credibilita’ ed il rigetto delle domande ad essa connesse, attesa la situazione di persecuzione politica attualmente riscontrabile in Bangladesh. Quanto alla lettera c) viene evidenziata, alla luce di fonti successive a quelle poste a base della decisione impugnata una situazione di pericolosita’ diffusa, di terrorismo, di violazione dei diritti umani, oltre al rischio, molto elevato di calamita’ naturali.
La censura e’ inammissibile, per la prima parte perche’ mira a sostituire alla valutazione di non credibilita’ soggettiva, insindacabilmente svolta dal giudice di merito con motivazione specifica ed adeguata, un giudizio alternativo della situazione di fatto rappresentata. Per la seconda perche’ non e’ stato dedotto od allegato che le fonti citate siano state introdotte nel giudizio di merito. La produzione eseguita ex articolo 369 c.p.c., deve, infine, ritenersi inammissibile perche’, alla luce dell’accesso agli atti, consentito in funzione del controllo da svolgere, non sono stati riscontrati nel fascicolo del merito della parte ricorrente i documenti riproduttivi delle informazioni successive a quelle raccolte dal giudice del merito e versate nel motivo.
Nel secondo motivo, viene censurato, sotto il profilo della violazione di legge, il rigetto del permesso umanitario, mediante una censura nella quale sono illustrati i requisiti per il riconoscimento della protezione in oggetto. La censura deve essere esaminata unitamente al quarto motivo.
Nel terzo motivo viene censurata Decreto Legislativo n. 25 del 2008, ex articolo 8 e articolo 27, comma 1 bis, la lacunosita’ dell’accertamento istruttorio officioso svolto nel provvedimento impugnato in relazione alla grave situazione sociopolitica ambientale del Bangladesh. La censura e’ inammissibile sia perche’ in larga parte ripetitiva di quella gia’ prospettata nel primo motivo sia perche’ non e’ neanche dedotto che le fonti indicate avessero fatto parte del dibattito del giudizio di merito.
Nel quarto motivo viene dedotto ex articolo 360 c.p.c., n. 5, che di taluni fatti decisivi, relativi al processo d’integrazione del cittadino straniero quali l’aver svolto con contratto a tempo indeterminato attivita’ lavorativa subordinata nel 2016 e nel 2017, e’ stato omesso l’esame, nonostante fosse stata oggetto di discussione nel giudizio di merito.
Il secondo e quarto motivo meritano di essere accolti, nei limiti di cui in motivazione, avendo la parte ricorrente allegato una situazione d’integrazione lavorativa e sociale, confortata da produzione documentale, riprodotta ex articolo 369 c.p.c., anche nel presente giudizio, non esaminata dal Tribunale. Poiche’ si tratta di elementi di fatto che mirano ad evidenziare una raggiunta tendenziale stabilita’ lavorativa (contratti di lavoro, Unilav. e buste paga), essi non potevano essere ignorati dal Tribunale nel giudizio finale di esclusione di cause di vulnerabilita’ ma si doveva procedere alla valutazione comparativa imposta da ultimo dalle Sezioni Unite n. 29459 del 2019 a conferma di un orientamento gia’ espresso ampiamente nella giurisprudenza di legittimita’ (Cass. 4455 del 2018). Tale ulteriore condizione di vulnerabilita’, pur sottoposta all’esame del tribunale mediante le allegazioni e produzioni indicate non e’ stata svolta, avendo il Tribunale omesso di considerare il primo elemento comparativo, costituito dal raggiungimento di un grado d’integrazione e conseguentemente il secondo costituito dalla situazione di oggettiva compromissione dei diritti umani, al di sotto del minimo esigibile, da valutarsi all’attualita’, nel paese di rientro, non sovrapponibile all’esame delle condizioni generali del paese di cui al Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 14, lettera c).
In conclusione, ferma l’inammissibilita’ del primo e terzo motivo, devono essere accolti il secondo e quarto motivo per quanto di ragione. Alla cassazione della pronuncia impugnata segue il rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso per quanto di ragione. Dichiara inammissibili il primo ed il terzo. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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