Nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 1 settembre 2020, n. 24619.

Nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.

Sentenza 1 settembre 2020, n. 24619

Data udienza 2 luglio 2020

Tag – parola chiave: Concorso in danneggiamento – Beneficio della sospensione condizionale della pena – Omessa motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa in data del 18/01/2019 dalla CORTE di APPELLO di TORINO.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. MARINELLI FELICETTA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto, tempestivamente e nei modi di rito, ricorso congiunto contro la sentenza indicata in epigrafe (confermativa, limitatamente all’affermazione di responsabilita’ in ordine al contestato concorso in danneggiamento, della sentenza emessa dal Tribunale di Novara in data 1/3/2016: la Corte di appello ha ridotto per entrambi la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice per effetto dell’esclusione della recidiva contestata).

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione in punto di sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto; i ricorsi sono, nel resto, inammissibili.
1. I ricorrenti lamentano, in due motivi, vizi di motivazione quanto all’affermazione di responsabilita’ nonche’ violazione dell’articolo 163 c.p. e contraddittorieta’ della motivazione quanto al diniego ad entrambi gli imputati del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Il primo motivo e’ privo della necessaria specificita’, risultando i rilievi critici formulati rispetto alle ragioni di fatto e/o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata meramente reiterativi delle censure costituenti oggetto del corrispondente motivo di gravame, gia’ ineccepibilmente disattese dalla Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonche’ esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, con le quali il ricorrente non si confronta adeguatamente.
La Corte di appello (f. 3 s. della sentenza impugnata) ha, in particolare, valorizzato, a fondamento della contestata affermazione di responsabilita’, le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili, coerenti e verosimili, oltre che significativamente riscontrate dal fatto che gli agenti di PG prontamente intervenuti in loco hanno rinvenuto la p.o. nei pressi della propria autovettura, riscontrando de visu gli esiti della appena terminata colluttazione con gli aggressori e la presenza di danni alla vettura: “Io stesso resoconto, non smentito da alcun elemento contrario, suffraga a sufficienza (…) la narrazione della persona offesa, la cui piena credibilita’ impone di ritenere altrettanto veritiera – pur in assenza di riscontri fotografici o documentali – la descrizione dei danni alla vettura ed al telefono descritti nel capo d’imputazione”.
2.1. Con il complesso delle argomentazioni della Corte di appello i ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa e parziale “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
3. Il secondo motivo e’ fondato.
La Corte di appello ha negato il riconoscimento del sollecitato beneficio, confermando il giudizio negativo formulato dal primo giudice in ordine ai futuri comportamenti degli imputati, “dato che la obiettiva gravita’ della vicenda, desumibile dalla particolare intensita’ del dolo, induc(e) a non nutrire fiducia sulla futura astensione dei due appellanti dalla commissione di reati” (f. 4 della sentenza impugnata).
La Corte e’, peraltro, rimasta silente in ordine alla possibile rilevanza in argomento delle considerazioni dalla stessa poste a fondamento dell’esclusione della recidiva per entrambi gli imputati (elemento non acquisito, e quindi non valutabile, al momento della richiamata valutazione di sfavore operata dal primo giudice in ordine al giudizio di prognosi de quo), ed in particolare dell’assoluta incensuratezza di uno degli imputati, e dell’assenza di “maggiore pericolosita’ sociale e capacita’ a delinquere” dell’altro.
Lungi dal ritenere automatico il riconoscimento del beneficio in questione per effetto dell’esclusione delle recidive contestate agli imputati, andava, infatti, compiutamente spiegata la ragione per la quale, in ipotesi, nonostante l’assoluta incensuratezza di uno degli imputati, e l’assenza di “maggiore pericolosita’ sociale e capacita’ a delinquere” dell’altro, veniva pedissequamente riproposto per entrambi il negativo giudizio di prognosi operato dal primo giudice.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente alla statuizione in punto di sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.
4. I ricorsi sono nel resto inammissibili: va, pertanto, dichiarata l’irrevocabilita’ delle affermazioni di responsabilita’.
5. Non e’ dovuta la liquidazione dei compensi della parte civile, che si e’ limitata a presentare la richiesta di liquidazione senza svolgere alcuna attivita’ processuale in ipotesi di rilievo ai fini della decisione.
5.1. Deve premettersi che risulta all’uopo privo di rilievo l’accoglimento del ricorso degli imputati in relazione al punto della sentenza impugnata riguardante il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, poiche’ la statuizione esula da quelle di possibile interesse della parte civile.
5.2. Cio’ premesso, questa Corte ha gia’ chiarito che, nel giudizio di legittimita’, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all’udienza, purche’ abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attivita’ diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non puo’ essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all’articolo 541 c.p.p. e’ svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza (Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834: fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non dovuta la rifusione delle spese del grado alla parte civile, non intervenuta in udienza, in considerazione della tardivita’ del deposito della memoria difensiva, con conseguente impossibilita’ di tener conto delle deduzioni in essa contenute).
Alle medesime conclusioni, e per le stesse ragioni, ritiene il collegio di poter pervenire anche nel caso in esame, nel quale, nel rispetto della normativa emergenziale recentemente emanata, le parti – in difetto di richiesta di trattazione orale – non sono comparse, ma avrebbero potuto presentare (ai fini innanzi indicati) memorie.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in punto di sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le affermazioni di responsabilita’. Nulla per le spese di parte civile.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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